Pertanto, questa Corte ritiene necessario l'intervento nomofilattico e chiarificatore delle Sezioni Unite sulla effettiva estensione del principio generale contenuto nella sentenza della Corte EDU Maestri c. Italia cit., posto che tale pronuncia impone un dovere conformativo dell'ordinamento interno, per la necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona in linea con i principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il cui art. 7, come interpretato dalle Corti europee, include nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale (Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651).
16 dicembre 2021
Saga Dasgupta: atteso un nuovo intervento delle Sezioni Unite sulla necessità di esaminare l'imputato in caso di ribaltamento peggiorativo (rif. Maestri c. Italia)
In questo blog ci siamo più volte occupati della c.d. saga Dasgupta cioè, in breve, delle vicende legate al cosiddetto ribaltamento peggiorativo in appello e agli obblighi di rinnovazione, ormai previsti per legge (si veda Se riformi, rinnovi. Istruzioni per il giudice di appello. Immediatezza, oralità, ragionevole dubbio e motivazione rafforzata).
V'è che la questione continua ad essere d'interesse tanto da "produrre" ulteriori pronunce delle Sezioni Unite (in questo blog al link1, al link2, al link3).
Adesso, dopo la sentenza Maestri c. Italia (in questo blog La condanna dell'Italia nel caso Maestri e altri e le ricadute sul processo italiano - di Marina Silvia Mori), la prima sezione, con l'ordinanza n. 45179/2021 (al link), ha rimesso alle Sezioni Unite la questione sulla necessità o meno della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame dell'imputato in caso di overturning.
Si legge nell'ordinanza che passa in rassegna le precedenti pronunce della giurisprudenza europea e italiana:
2. È noto che la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo emessa in data 8 luglio 2021 nella causa Maestri c. Italia ha censurato l'ordinamento processuale italiano per non avere previsto, a garanzia dell'imputato assolto nel primo grado di giudizio e condannato nel processo di appello, uno specifico onere di audizione del medesimo prima di assumere la decisione di condanna. A tal fine è necessario che l'imputato - qualora assente (o, nel caso de quo, contumace) - sia destinatario di una chiamata in giudizio al fine di porlo in condizione di rendere l'esame: a questo scopo non è sufficiente l'ordinaria citazione per il giudizio di appello, ma è richiesta una chiamata specifica con l'indicazione dell'incombente istruttorio da compiersi
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