27 maggio 2022

Disciplina emergenziale da Covid-19 – Giudizio di appello celebrato nella vigenza del d.l. n. 149 del 2020 – Rinnovazione dell’istruttoria su richiesta della parte civile – Partecipazione all’udienza dell’imputato – Possibilità – Provvedimento presidenziale di allontanamento – Nullità a regime intermedio.

 



La Terza Sezione penale, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, ha affermato che, nel giudizio penale di appello celebrato nella vigenza dell’art. 23 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (abrogato a far data dal 24/12/2020), ove sia stata disposta la rinnovazione dell’istruttoria in accoglimento della richiesta della parte civile, è consentita la presenza in udienza dell’imputato, sicché è affetta da nullità a regime intermedio per violazione del diritto di intervento ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la sentenza emessa a seguito del provvedimento presidenziale che abbia disposto l’allontanamento dall’aula del predetto.

Ultima pubblicazione

Riforma Zanettin, la Procura di Monza ne riduce la portata.

Abbiamo già dato conto della c.d. Legge Zanettin, volta a contenere i tempi delle intercettazioni per i reati non oggetto della disciplina s...

I più letti di sempre