28 luglio 2022

Autoriciclaggio in bitcoin: sussiste per la Cassazione

 


La Seconda Sezione penale ha affermato che integra il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di autore del delitto presupposto di truffa, impieghi le somme accreditategli dalla vittima trasferendole, con disposizione “on line”, su un conto intestato alla piattaforma di scambio di “bitcoin” per il successivo acquisto di tale valuta, così realizzando l’investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee a ostacolare la tracciabilità dell’origine delittuosa del denaro.

Scarica la sentenza, Cass. pen. sez. II, n. 27023/2022

Ultima pubblicazione

Le pene sostitutive non possono essere chieste per la prima volta in appello e la richiesta va motivata- di L. Platino*

  La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 3962 del 13.01.2026, ha affrontato la questione della possibili...

I più letti di sempre