23 marzo 2021

Abrogazione della disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari: la relazione del Massimario




Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117» (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021), all'art. 18 («Abrogazioni»), dispone, tra l'altro, l'espressa abrogazione: 

- alla lett. b), della «legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli  242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7, 10 e 22»; . - alla lett. c), della «legge 26 febbraio 1963, n. 4412, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 283 del 1962, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 7»; - alla lett, d), del «decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e  Riguardanti talune attribuzioni in capo al ministro della salute: l'autorizzazione della produzione e commercio di alimenti che abbiano subito trattamenti speciali (art. 7); l'approvazione dell'elenco delle materie coloranti che possono essere impiegati nella colorazione della carte o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari con annessa previsione contravvenzionale (art. 10); la pubblicazione degli elenchi degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari (art. 12). 2 In Gazzetta ufficiale n. 98 dell'11 aprile 1963, entrata in vigore il 12 aprile 1963 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

Pubblichiamo la relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione al 👉 link

AGGIORNAMENTO:
Travolto dall'impeto della critica, il neo-insediato Governo ha ordinato il dietro-front!

Con D.L. 22 marzo 2021, n. 42 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 24.03.2021), entrato in vigore il 25 marzo scorso, appena un giorno prima del D.L.vo 27/2021, il Consiglio dei Ministri ha "graziato" le contravvenzioni alimentari.

Ce ne siamo nuovamente occupati al 👉 link

22 marzo 2021

Continua il viaggio nelle inefficienze del Portale: ecco un caso veneziano

Continua il nostro viaggio nelle inefficienze e nelle bizzarrie del Portale del Deposito Atti Penali. 
Il caso che segnaliamo riguarda il rifiuto dell'atto di nomina inserito nel verbale della polizia giudiziaria.
È un'evidente approccio della dittatura della burocrazia giudiziaria, sempre più intollerabile quando comprime e/o limita i diritti difesa del cittadino.




Ecco la soluzione proposta dal Difensore:


<<Ill.mo sig. Procuratore,

attesa l’assoluta impossibilità – risultante dallo “screenshot” riportato – di procedere ad accredito della mia nomina sul PPT, chiedo che si provveda d’ufficio ad inserire il mio nominativo tra i procedimenti autorizzati, segnalando che:


  • la mia nomina dovrebbe già risultare – ab origine - annotata ed il mio nominativo accreditato, in carenza, avevo ritenuto di collaborare, chiedendo in via autonoma l’accredito;

  • definire irricevibile la trasmissione di copia di atto redatto dalla P.G. delegata in sede di esecuzione di perquisizione delegata (dunque di atto pubblico in originale già in possesso dell’ufficio), appare opzione tecnica alquanto singolare;

  • ancor più singolare è osservare che un precedente tentativo di accredito è stato respinto, allegando essere mancata la trasmissione di “atto abilitante”, ovvero del decreto di perquisizione connesso al verbale di identificazione, atto anche questo già perfettamente noto all’ufficio;

  • volendo seguire il ragionamento sotteso, per avere l’accredito, il difensore dovrebbe essere costretto a farsi rilasciare nuova quanto inutile nomina.

Comprendo che in fase di avvio di un progetto il personale possa incontrare difficoltà, ma in questo modo si rischia di far fallire un sistema che potrebbe portare solo benefici per tutti.

Con osservanza>>.


Ormai è evidente a chiunque che la situazione è intollerabile.


Ricordiamo che l'unione delle Camere Penali Italiane ha indetto tra giorni di astensione per i prossimi 29,30 e 31 marzo 

21 marzo 2021

La Riforma del Processo penale - 1.1. la riforma dell'udienza preliminare - Le risposte del Giudice, Simone Alecci (*)




Inauguriamo la nuova rubrica "La Riforma del Processo Penale", al momento "ospitata" all'interno della sezione Foro del nostro blog, con il primo di una serie di interventi sul progetto di riforma del quale ci siamo più volte occupati.
La nuova rubrica sottoporrà alcune domande a un giudice, un pubblico ministero e un avvocato.
Inizieremo con la riforma dell'udienza preliminare e con 3 domande al GIP, Simone Alecci

Il progetto di legge per la “DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DEL CODICE PENALE E DELLA COLLEGATA LEGISLAZIONE SPECIALE E PER LA REVISIONE DEL REGIME SANZIONATORIO DELLE CONTRAVVENZIONI”, è all’esame, in sede referente, della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, che ha anche svolto numerose audizioni inerenti il testo della riforma.



1- Dottor Alecci, ritiene opportuna e davvero praticabile la modifica della regola di giudizio ex art. 425 c.p.p. così come prospettata nel progetto di legge?

La prospettiva di una rivisitazione lessicale nonché semantica del canone di giudizio pulsante nell’art. 425, terzo comma, della trama codicistica processuale si rivela indubbiamente suggestiva, se non altro nella misura in cui si propone di porre rimedio alla (statisticamente inconfutabile, avuto altresì riguardo a quanto rammentato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione nell’alveo della “Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019”) timida funzione di filtro dell’udienza preliminare.

Pare proprio, detto altrimenti, che il diritto vivente non abbia ancora compiutamente metabolizzato le coordinate ermeneutiche recentemente sancite dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (16 luglio 2020, n. 37207), che hanno ancora una volta riconosciuto all’udienza preliminare le vesti di una dimensione processuale completa e di un momento di cognizione piena.

Tuttavia, come correttamente osservato dalla dottrina, è davvero improbabile che la rivisitazione lessicale di un criterio decisorio in chiave prognostica riesca effettivamente a scardinare l’attuale stato dell’arte.

Semmai, potrebbe al più trattarsi della positivizzazione di un’esortazione a disporre il giudizio solo allorquando affiori dagli atti un orizzonte probatorio connotato, in quel preciso momento, da un coefficiente di serietà e solidità (il che indurrebbe l’interprete ad abbandonare la regola di giudizio prognostica in luogo di quella diagnostica, che valorizza icasticamente – anche in questo stadio procedimentale - il principio in dubio pro reo).

Così stando le cose e preso atto della scarsa efficacia filtrante dell’udienza preliminare nel diritto vivente, è forse opportuno domandarsi se la provocazione dottrinale (brillantemente propugnata, ad esempio, dal professore Marcello Daniele e, ancor più recentemente, da Jacopo Della Torre, i quali giustamente rimarcano che nessuna disposizione di rango costituzionale sarebbe a ciò ostativa) che predica l’abolizione di questo momento procedimentale conservi il suo mordente operativo (ancor prima che ideologico).

In altre parole, sarebbe il caso di comprendere in chiave legislativa se una generalizzazione della citazione diretta assicurerebbe o meno quel significativo risparmio di risorse che potrebbero essere impiegate per velocizzare le altre fasi procedimentali.


2- Per rimediare alla eccessiva e incontrollata durata delle indagini, la riforma non corre il rischio di penetrare in aree di discrezionalità del Pubblico Ministero ?

Le coordinate ermeneutiche che valorizzano (almeno astrattamente) il momento di cognizione piena dell’udienza preliminare rendono persuasivo l’intento del legislatore volto ad innestare in questa capsula procedimentale il controllo giudiziale sulle regole inerenti ai termini per le indagini preliminari.

Ciò, a ben vedere, risponde all’esigenza di evitare di continuare a considerare come insindacabile le scelte dell’ufficio di Procura sul versante dell’iscrizione della notizia di reato (che la dottrina etichetta da tempo alla stregua di santuario incomprensibilmente inviolabile).


3- Il controllo del GUP sulle indagini attribuisce alla sua funzione nuove “competenze di giudizio”, sono compatibili con il giudizio dell’udienza preliminare?

La morfologia (ribadita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) dell’udienza preliminare come momento di cognizione piena rende del tutto ammissibili, anche in prospettiva dogmatica, l’innesto di nuove competenze di giudizio nella sfera del giudice dell’udienza preliminare.

Il GUP deve continuare ad esser considerato come organo giurisdizionale poliedrico e non certo esser degradato alle vesti di visconte dimezzato.




(*) Simone Alecci:
Magistrato ordinario con funzioni giudicanti penali presso il Tribunale di Palermo dal 2017 (attualmente in servizio presso la Sezione GIP-GUP e già giudice del dibattimento nel triennio 2017-2020), è membro del comitato direttivo delle riviste “Diritto civile contemporaneo” e “La nuova procedura civile”. Laureato con lode presso l’Università degli Studi di Palermo, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Privato presso la “Scuola Internazionale Tullio Ascarelli”. E’ autore di pubblicazioni in materia di obbligazioni, di società a partecipazione pubblica nonché in tema di sovraindebitamento del consumatore.

20 marzo 2021

I primi dati sul PDP








Per l'importanza della questione, pubblichiamo i dati resi noti dall'Unione delle Camere Penali Italiane e dai suoi  Osservatori Acquisizione Dati Giudiziari e Informatizzazione del processo penale sul primo questionario relativo PDP.

Al link


Una lettura garantista della ragionevole durata del processo in un caso di omesso deposito degli atti d'indagine - 2a parte


Con l'ordinanza (link) che si annota, il Tribunale di Ravenna rafforza l'orientamento del Tribunale di Perugia (link), di cui abbiamo già dato conto in questo blog, a mente del quale il mancato deposito, in sede di avviso art. 415 bis c.p.p., di atti di indagine comporta la nullità (a regime intermedio) dell' azione penale.  

All'uopo il Giudice circondariale di Ravenna si è posto in consapevole antitesi con il tralaticio insegnamento di legittimità, secondo cui il mancato deposito di atti è sanzionato con l'inutilizzabilità degli stessi. 

Al riguardo si è rilevato che l'inutilizzabilità mal si presta a censurare situazioni che << incidono in modo sostanziale sulla stessa possibilità per gli imputati di organizzare la strategia difensiva, se del caso anche tramite la scelta di riti alternativi, sicuramente influenzata ... anche dalla tipologia e qualità degli atti di indagine compiuti dal P.M.>> e peraltro la censura de qua sul piano pratico ha effetti paradossali, giacchè rischia di sottrarre definitivamente alla cognizione della difesa e del Giudice elementi di rilievo.

Piuttosto, versandosi in ipotesi di lesione dei diritti difensivi il vizio processuale che si attaglia al caso di specie è quello della nullità dell'azione penale. 

      

19 marzo 2021

LA GIUSTIZIA NON E' UN SERVIZIO ESSENZIALE - di Daniele Livreri

La cronaca recente ci rappresenta che gli operatori della GIUSTIZIA non rientrano più tra coloro che riceveranno a breve uno dei vaccini anti Covid: il Governo nazionale ha rimodulato il piano delle vaccinazioni.

Nulla quaestio se i nuovi criteri adottati per stabilire chi debba ricevere prima le vaccinazioni prescindessero del tutto dalle tipologie lavorative. Ma così non è.

Per il Governo alcune categorie svolgono un lavoro essenziale e quindi  vanno tutelate a prescindere dall’età e dalle condizioni di salute dei singoli lavoratori. L’istruzione di ogni ordine e grado è un servizio pubblico essenziale, idem la sicurezza e la sanità e pertanto lo Stato assicura la massima tutela ai suoi lavoratori. Quei servizi non possono essere messi a repentaglio, e se ci sono vaccini disponibili essi vanno destinati a quelle attività, anche se non so quanti professori universitari svolgano lezioni di presenza in questo periodo.

La GIUSTIZIA non rientra tra i servizi essenziali.

Ora, ritengo che se gli operatori della GIUSTIZIA non si vaccinano nel corrente mese di marzo, ciò comunque avverrà in mesi di poco successivi: ma il punto non è questo. Il tema è il valore che si attribuisce alla GIUSTIZIA. Colgo bene che se si smarrisce questo punto di vista, la vaccinazione degli operatori della GIUSTIZIA possa esser considerata un odioso privilegio, rispetto a cassieri, trasportatori, operai e altre categorie.

La civiltà di un paese di misura dalla sanità, dalle scuole e dalla giustizia (carceri incluse). Fuori da ogni polemica becera e populista, si comprende perché nell'individuazione dei criteri di vaccinazione fosse stata data precedenza, da parte di alcune Regioni, a quei settori.

Purtroppo però il tema della essenzialità della GIUSTIZIA non è sfuggito soltanto al Governo, ma sembra sfuggito a tanti altri. Non ho mai sentito qualcuno additare i poliziotti o gli insegnanti come furbetti, financo ove non abbiano contatti col pubblico o facciano lezioni a distanza. Gli avvocati (e solo loro tra gli altri operatori della GIUSTIZIA) sì: essi sono i furbetti per eccellenza. Furbetti e non vi è alcun interesse che giudici, cancellieri, avvocati o chi sta comunque in Aula non si ammali, perché la GIUSTIZIA NON è essenziale.

Che tale messaggio giunga da un Governo il cui Presidente del Consiglio dei Ministri vanta un curriculum più unico che eccezionale è ancora più avvilente, e ciò sebbene oggi alcuni tra noi, vista la querelle sul vaccino Astrazeneca, ritengono che sia meglio non vaccinarsi proprio. Ma questo è altro tema. 

18 marzo 2021

❌ Incostituzionali le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso Corte d'appello ❌


Una parte della c.d. riforma Bonafede risulta incostituzionale prima ancora di essere discussa dall'assemblea parlamentare ed approvata

Infatti l'art. 15 del progetto di legge estendeva la possibilità di ricorrere ai Giudici ausiliari di appello, insomma ai magistrati non togati, anche per il settore penale, attraverso l'inserimento della locuzione "penale" nell'art. 62 comma primo della L. 9 agosto 2013 n. 98,  com'era già previsto per i giudizi civili di appello.

Tuttavia con sentenza depositata il 17 marzo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art. 106 Cost.,  delle norme che hanno previsto i giudici ausiliari di appello. Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni de quibus la Corte ne ha consentito una "temporanea tollerabilità costituzionale" sino al 2025. Ma ciò meriterebbe un post a parte.

Scarica la sentenza n. 41 del 17 marzo 2021 al link.

Riportiamo uno stralcio della sentenza:

1.– Con ordinanza del 9 dicembre 2019 (r.o. n. 84 del 2020), la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 106, primo e secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 62, comma 1; 65, commi 1 e 4; 66; 67, commi 1 e 2; 68, comma 1, e 72, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui conferiscono ai giudici ausiliari di appello lo status di componenti dei collegi delle sezioni della corte d’appello come magistrati onorari.

La Corte rimettente assume che le norme censurate – le quali istituiscono e disciplinano la nuova figura di «giudici ausiliari» – violano l’art. 106, secondo comma, Cost., che stabilisce che i giudici onorari possono essere nominati solo per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Ciò in quanto, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto legittima la partecipazione di giudici onorari ai collegi esclusivamente in via temporanea o a fronte di circostanze di carattere eccezionale, il giudice ausiliario d’appello è incardinato naturaliter presso un ufficio giudiziario collegiale, all’interno del quale esercita funzioni giurisdizionali, essendo tenuto a definire, anche in qualità di relatore, almeno novanta procedimenti civili per anno, senza la previsione, sul piano normativo, di alcun limite, di materia e di valore, nell’assegnazione dei procedimenti, se non per quelli trattati dalla corte d’appello in unico grado.


…omissis…


23.– Anche nel contesto ora in esame è rilevante la circostanza, del tutto peculiare in questa fattispecie, che l’interazione dei valori in gioco evidenzia, nell’immediato, il già richiamato pregiudizio all’amministrazione della giustizia e quindi alla tutela giurisdizionale, presidio di garanzia di ogni diritto fondamentale, essendo alla Corte ben presente l’esigenza di «evitare carenze nell’organizzazione giudiziaria» (sentenza n. 156 del 1963).

Occorre allora – come soluzione, nella specie, costituzionalmente adeguata alla protezione di tali valori – che la declaratoria di illegittimità delle disposizioni censurate lasci al legislatore un sufficiente lasso di tempo che assicuri la «necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale», segnatamente dell’art. 106, secondo comma, Cost., come e ancor più che nella ricordata pronuncia relativa alla magistratura militare (sentenza n. 266 del 1988). A tal fine la reductio ad legitimitatem può invece farsi, con la sperimentata tecnica della pronuncia additiva, inserendo nella normativa censurata un termine finale entro (e non oltre) il quale il legislatore è chiamato a intervenire.

A tal fine rileva – come dato normativo già presente nell’ordinamento, utile ad orientare ora la decisione nella fattispecie in esame – la previsione, dettata all’epoca per le (nuove) figure di giudice onorario introdotte dal d.lgs. n. 51 del 1998, secondo cui le modifiche dell’ordinamento giudiziario, in forza delle quali tali magistrati onorari potevano essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, si sarebbero applicate «fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell’art. 106, secondo comma, della Costituzione» (art. 245 di tale decreto legislativo).

Un’analoga prescrizione limitativa – allo scopo di evitare, nell’immediato, un pregiudizio all’amministrazione della giustizia – è possibile anche nell’attuale contesto normativo, che vede una riforma in progress della magistratura onoraria (d.lgs. n. 116 del 2017), la cui completa entrata in vigore è già differita per vari aspetti al 31 ottobre 2025 (art. 32 di tale decreto legislativo) e che è attualmente oggetto di iniziative di ulteriore riforma, all’esame del Parlamento (d.d.l. n. S1516, testo unificato dei d.d.l. numeri 1438, 1555, 1582 e 1714). Sicché l’illegittimità costituzionale della normativa censurata può essere dichiarata nella parte in cui non prevede che essa si applichi fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dal citato art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017, così riconoscendo ad essa – per l’incidenza dei concorrenti valori di rango costituzionale – una temporanea tollerabilità costituzionale, rispetto all’evocato parametro dell’art. 106, primo e secondo comma, Cost.

In tale periodo rimane – anche con riguardo ai giudizi a quibus – legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario. Può ripetersi in proposito – mutatis mutandis – quanto già affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 103 del 1998 in riferimento ad altra figura di magistrato onorario del quale comunque è stata garantita «l’imparzialità della funzione giudicante attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione, rimedi bastevoli a questo proposito».

24.– Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69 del 2013, convertito in legge, con modificazioni, nella legge n. 98 del 2013, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2021.

Ultima pubblicazione

❌❌ Mal funzionamento del PDP non attestato a livello locale o centrale: NON depositate a mezzo PEC.

A fronte di appelli dichiarati inammissibili perchè depositati a mezzo pec, per invocati mal funzionamenti del PDP, la Corte di Cassazione h...

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