23 marzo 2021
Abrogazione della disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari: la relazione del Massimario
22 marzo 2021
Continua il viaggio nelle inefficienze del Portale: ecco un caso veneziano
Ecco la soluzione proposta dal Difensore:
<<Ill.mo sig. Procuratore,
attesa l’assoluta impossibilità – risultante dallo “screenshot” riportato – di procedere ad accredito della mia nomina sul PPT, chiedo che si provveda d’ufficio ad inserire il mio nominativo tra i procedimenti autorizzati, segnalando che:
- la mia nomina dovrebbe già risultare – ab origine - annotata ed il mio nominativo accreditato, in carenza, avevo ritenuto di collaborare, chiedendo in via autonoma l’accredito;
- definire irricevibile la trasmissione di copia di atto redatto dalla P.G. delegata in sede di esecuzione di perquisizione delegata (dunque di atto pubblico in originale già in possesso dell’ufficio), appare opzione tecnica alquanto singolare;
- ancor più singolare è osservare che un precedente tentativo di accredito è stato respinto, allegando essere mancata la trasmissione di “atto abilitante”, ovvero del decreto di perquisizione connesso al verbale di identificazione, atto anche questo già perfettamente noto all’ufficio;
- volendo seguire il ragionamento sotteso, per avere l’accredito, il difensore dovrebbe essere costretto a farsi rilasciare nuova quanto inutile nomina.
Comprendo che in fase di avvio di un progetto il personale possa incontrare difficoltà, ma in questo modo si rischia di far fallire un sistema che potrebbe portare solo benefici per tutti.
Con osservanza>>.
Ormai è evidente a chiunque che la situazione è intollerabile.
Ricordiamo che l'unione delle Camere Penali Italiane ha indetto tra giorni di astensione per i prossimi 29,30 e 31 marzo
21 marzo 2021
La Riforma del Processo penale - 1.1. la riforma dell'udienza preliminare - Le risposte del Giudice, Simone Alecci (*)
20 marzo 2021
I primi dati sul PDP
Per l'importanza della questione, pubblichiamo i dati resi noti dall'Unione delle Camere Penali Italiane e dai suoi Osservatori Acquisizione Dati Giudiziari e Informatizzazione del processo penale sul primo questionario relativo PDP.
Al link
Una lettura garantista della ragionevole durata del processo in un caso di omesso deposito degli atti d'indagine - 2a parte
Con l'ordinanza (link) che si annota, il Tribunale di Ravenna rafforza l'orientamento del Tribunale di Perugia (link), di cui abbiamo già dato conto in questo blog, a mente del quale il mancato deposito, in sede di avviso art. 415 bis c.p.p., di atti di indagine comporta la nullità (a regime intermedio) dell' azione penale.
All'uopo il Giudice circondariale di Ravenna si è posto in consapevole antitesi con il tralaticio insegnamento di legittimità, secondo cui il mancato deposito di atti è sanzionato con l'inutilizzabilità degli stessi.
Al riguardo si è rilevato che l'inutilizzabilità mal si presta a censurare situazioni che << incidono in modo sostanziale sulla stessa possibilità per gli imputati di organizzare la strategia difensiva, se del caso anche tramite la scelta di riti alternativi, sicuramente influenzata ... anche dalla tipologia e qualità degli atti di indagine compiuti dal P.M.>> e peraltro la censura de qua sul piano pratico ha effetti paradossali, giacchè rischia di sottrarre definitivamente alla cognizione della difesa e del Giudice elementi di rilievo.
Piuttosto, versandosi in ipotesi di lesione dei diritti difensivi il vizio processuale che si attaglia al caso di specie è quello della nullità dell'azione penale.
19 marzo 2021
LA GIUSTIZIA NON E' UN SERVIZIO ESSENZIALE - di Daniele Livreri
La cronaca recente ci rappresenta che gli operatori della GIUSTIZIA non rientrano più tra coloro che riceveranno a breve uno dei vaccini anti Covid: il Governo nazionale ha rimodulato il piano delle vaccinazioni.
Nulla quaestio se i nuovi criteri adottati per
stabilire chi debba ricevere prima le vaccinazioni prescindessero del tutto
dalle tipologie lavorative. Ma così non è.
Per il Governo alcune categorie svolgono un lavoro
essenziale e quindi vanno tutelate a prescindere dall’età e dalle
condizioni di salute dei singoli lavoratori. L’istruzione di ogni ordine e
grado è un servizio pubblico essenziale, idem la sicurezza e la sanità
e pertanto lo Stato assicura la massima tutela ai suoi lavoratori. Quei servizi
non possono essere messi a repentaglio, e se ci sono vaccini disponibili essi
vanno destinati a quelle attività, anche se non so quanti professori universitari
svolgano lezioni di presenza in questo periodo.
La GIUSTIZIA non rientra tra i servizi essenziali.
Ora, ritengo che se gli operatori della GIUSTIZIA non si vaccinano nel corrente mese di marzo, ciò comunque avverrà in mesi di poco
successivi: ma il punto non è questo. Il tema è il valore che si attribuisce alla
GIUSTIZIA. Colgo bene che se si smarrisce questo punto di vista, la
vaccinazione degli operatori della GIUSTIZIA possa esser considerata un odioso
privilegio, rispetto a cassieri, trasportatori, operai e altre categorie.
La civiltà di un paese di misura dalla sanità, dalle scuole e dalla giustizia (carceri incluse). Fuori da ogni polemica becera e populista, si comprende perché nell'individuazione dei criteri di vaccinazione fosse stata data precedenza, da parte di alcune Regioni, a quei settori.
Purtroppo però il tema della essenzialità della GIUSTIZIA non è sfuggito soltanto al Governo, ma sembra sfuggito a tanti altri. Non ho mai sentito qualcuno additare i poliziotti o gli insegnanti come furbetti, financo ove non abbiano contatti col pubblico o facciano lezioni a distanza. Gli avvocati (e solo loro tra gli altri operatori della GIUSTIZIA) sì: essi sono i furbetti per eccellenza. Furbetti e non vi è alcun interesse che giudici, cancellieri, avvocati o chi sta comunque in Aula non si ammali, perché la GIUSTIZIA NON è essenziale.
Che tale messaggio giunga da un Governo il cui
Presidente del Consiglio dei Ministri vanta un curriculum più unico che eccezionale
è ancora più avvilente, e ciò sebbene oggi alcuni tra noi, vista la querelle sul vaccino Astrazeneca, ritengono che sia meglio non vaccinarsi proprio. Ma questo è altro tema.
18 marzo 2021
❌ Incostituzionali le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso Corte d'appello ❌
Una parte della c.d. riforma Bonafede risulta incostituzionale prima ancora di essere discussa dall'assemblea parlamentare ed approvata.
Infatti l'art. 15 del progetto di legge estendeva la possibilità di ricorrere ai Giudici ausiliari di appello, insomma ai magistrati non togati, anche per il settore penale, attraverso l'inserimento della locuzione "penale" nell'art. 62 comma primo della L. 9 agosto 2013 n. 98, com'era già previsto per i giudizi civili di appello.
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