30 luglio 2024

Modifica dell'imputazione senza avvisi all'imputato: se la sentenza non è nulla, va riformata - Corte d'appello di Palermo, sez. I, n. 2203/2024

 



Processato per il delitto previsto e punito dall'art. 386 c.p., l'imputato è condannato in prime cure per il delitto previsto dall'art. 390 c.p..

Egli appella la sentenza dolendosi della sua nullità e, nel merito, chiedendone la riforma.

La Corte d'appello di Palermo, sezione prima penale, con la sentenza n. 2203/2024 al link, rigetta l'eccezione di nullità della sentenza, e riqualifica il fatto come originariamente contestato (art. 386 c.p.), censurando la diversa qualificazione del primo giudice (art. 390 c.p.). Quindi ribalta la sentenza di primo grado, che riforma integralmente, assolvendo l'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Il caso è interessante per affrontare la questione della nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p. per violazione del paragrafo 3 a) e b) dell'art. 6 della Convenzione EDU in combinato disposto con il paragrafo 1 dello stesso articolo, che prescrive un equo processo. 

Nel caso in esame, infatti, l'imputato è stato condannato per un reato, procurata inosservanza di pena, che non era indicato nel rinvio a giudizio e che non gli era stato comunque comunicato in alcuna fase del processo.

E ciò senza che mai venisse comunicata all'imputato, da parte del Tribunale, l'eventualità di così diversamente riqualificare il fatto e, quindi, impedendo all'imputato di conoscere natura e motivi dell'accusa e di preparare per tempo la sua difesa.

Non rileva, sul punto, la identità del fatto storico. E ciò per le considerazioni che seguono.

Le norme delle quali discutiamo prevedono:

  • Art.386 c.p.: “Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”;
  • Art. 390 c.p.: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di condannato per contravvenzione”.

E' evidente già come le due fattispecie si riferiscano a presupposti diversi: nella prima l'agente procura o agevola l'evasione del soggetto che si trova già in stato di arresto o detenzione; nella seconda l'agente aiuta il soggetto condannato a sottrarsi all'esecuzione non ancora in atto.

E' noto come in applicazione delle norma della Convenzione Edu e dei criteri elencati nella sentenza CEDU Drassich c/ Italia “L'imputato ha diritto ad essere informato della natura e dei motivi dell'accusa formulata a proprio carico, ivi compresa la qualificazione giuridica del fatto reato, e del diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa.” (Corte europea diritti dell'uomo, Sez. II, 11/12/2007, n. 25575/04).

E' appena il caso di evidenziare che il noto caso Drassich, nel quale l'Italia ha riportato condanna innanzi alla Corte EDU, riguardava un magistrato che condannato per corruzione propria e ricorrente in cassazione, si era visto riqualificare il fatto dal giudice di legittimità nel delitto di corruzione in atti giudiziari. Identico, in quel caso, il fatto storico (danaro o utilità contro atto contrario ai doveri d'ufficio), la Corte EDU aveva statuito nel senso ricordato. Ciò a dimostrazione che la identità storica del fatto contestato non sana la nullità dedotta laddove il giudice non “attivi” i meccanismi di doverosa informazione.

Pertanto il primo giudice avrebbe dovuto comunicare la sua intenzione di riqualificare il fatto nella fattispecie contenuta all'art. 390 c.p. in tempo utile all'imputato per preparare la sua difesa e comunque prima della emanazione della sentenza, della quale deve quindi pronunciarsi la nullità.

Infatti con le sentenze nn. 348-349 del 2007 la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che, qualora dovesse sorgere un contrasto tra normativa interna e la Convenzione, i giudici interni, saranno chiamati a ricorrere “all’interpretazione conforme”, principio chiaramente enunciato nella cd. “sentenza Pupino” (Corte di giustizia delle Comunità europee, grande sez, 16 Giugno 2005, Pupino M.) ove si legge che “applicando il diritto nazionale, il giudice del rinvio chiamato ad interpretare quest’ultimo è tenuto a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa”, quindi tra le possibili interpretazioni che il giudice possa operare deve scegliere quella conforme al diritto sovranazionale; tale principio richiamato in queste sentenze ottiene applicazione anche nei confronti della C.e.d.u.; il giudice interno, infatti, deve tentare di risolvere il contrasto in via interpretativa adottando quella soluzione che dia alla norma interna un significato conforme e orientato ai principi e alla lettera della Convenzione.

Ne discende che un non corretto esercizio del potere da parte del giudice, che riqualifica il reato ex art. 521 c.p.p., comma 1, senza garantire le prerogative difensive e i principi regolatori del giusto processo, implica la iniquità del processo per violazione delle norme C.e.d.u..

29 luglio 2024

Pene sostitutive: avanti piano. E' un istituto nato male ed evoluto peggio.

Al 15.07.2024, secondo i dati ministeriali, le pene sostitutive riguardano 3.877 persone a fronte di 92.245 di soggetti in carico per misure (dati al 15.07.2024 al link). Si tratta di numeri modesti per una forma di esecuzione delle pene che avrebbe dovuto limitare il fenomeno dei liberi sospesi, definendo la questione della pena concretamente da eseguire già in fase cognitiva. Né vale invocare la "giovane età delle pene sostitutive", infatti le altre misure continuano a rivestire un maggior appeal: al riguardo basti pensare che da quando sono state introdotte le pene sostitutive l'intero "comparto" delle misure è cresciuto da 73.982 a 92.245 (dati al 31.12.2022). 

Chi segue questo blog, sa che sosteniamo come la riforma delle pene (tipologia, prevedibilità, controllo sulla motivazione) sia centrale per il sistema penale italiano e per tale motivo ci pare che il tema delle pene sostitutive sia un'occasione di riforma mancata.

Anzitutto, per come scritto dal Professor Manna (post al link), si dovevano riformare le pene principali, lasciando a quelle detentive un ruolo meramente residuale, invece, non soltanto è rimasto intonso il sistema delle sanzioni principali, introducendo soltanto un meccanismo sostituivo delle stesse, ma di fatto questo è stato  rimesso alla buona volontà della difesa, soprattutto dopo la riforma dell'art. 545 bis 1 comma c.p.p., per come dimostrano anche recenti protocolli.

Inoltre, si è previsto un meccanismo in cui la difesa sollecita una sostituzione della pena detentiva, tendenzialmente prima ancora della condanna e talora rinunciando financo all'impugnazione di merito. Invero l'imputato rinuncia in ogni caso ad una rivalutazione delle pronunce di condanna alla pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità o della pena pecuniaria (nostro post e sentenza Cassazione al link), senza neppure conoscere le ragioni della condanna, anzi di fatto prima ancora della condanna, per come si comprende leggendo il novellato art. 545 bis in controluce.

Peraltro in un'ottica difensiva non convince troppo la conciliabilità tra la tesi volta a negare la responsabilità del reo e un attivo lavoro di reperimento e produzione di documenti volti a convincere il giudice a sostituire la pena.

In sintesi: anche a volere mantenere l'attuale sistema delle pene, andrebbe differita la richiesta di pene sostitutive al momento processuale successivo al deposito delle motivazione, ciò per rendere il sistema maggiormente compatibile con le garanzie difensive e complessivamente più razionale.                 

27 luglio 2024

Metamorfosi di un sistema ed eterogeneità dei fini - di Mauro Anetrini (*)

 



Giovedì abbiamo dato notizia di un importante arresto della corte di legittimità (al link) con il quale è stata ritenuta “scriminata” la condotta - id est: non si può formulare <<un giudizio di colpevolezza- rimproverabilità soggettiva>> - conforme ad un costante orientamento giurisprudenziale, poi mutato. Il tema involge la prevedibilità della sanzione.


Pubblichiamo oggi le riflessioni del nostro Amico e Collega Mauro Anetrini, sulla decisione della corte regolatrice.

Sapevamo già che la prevedibilità delle decisioni, ormai da qualche anno,  rappresenta una sorta di onere cognitivo incombente su chiunque si interroghi circa le conseguenze delle proprie azioni. In parole semplici, la conoscenza dell’orientamento giurisprudenziale sull’argomento in discussione dovrebbe fornire, fin da subito, una risposta in ordine all’esito delle controversie giudiziarie, di qualunque genere.

L’esigenza di stabilità e coerenza del sistema, fonte di questa linea guida, è il prodotto della dilatazione di un principio radicato nella tradizione giuridica del nostro e di altri Paesi: poiché la legge non ammette ignoranza, la legge si presume conosciuta; e, poiché nella legge e’ scritto ciò che consegue alla sua trasgressione, tutti sanno (devono sapere) come sara’ decisa la loro causa. Semplice; chiaro; efficace.

Insufficiente, secondo alcuni.

Così insufficiente da indurre valorosi giuristi - di estrazione giudiziaria - ad estendere il principio oltre le maglie della legge, applicandolo anche alla giurisprudenza, soprattutto di legittimità (e, meglio ancora, delle Sezioni Unute), determinando la mutazione genetica del sistema, sempre più prossimo alle caratteristiche del common law, e della Corte di Cassazione, ormai adusa ad esprimersi come una Corte Suprema.

Insomma: la nomifilachia, relativamente forte, si è progressivamente affermata anche da noi.

Oggi, però, i nodi sono al pettine. Una recentissima decisione della Corte di Cassazione sostiene che non può essere punito chi ha agito adeguandosi all’orientamento giurisprudenziale, magari successivamente mutato.

In altri termini: non la legge, ma la interpretazione della legge è la fonte della prevedibilità delle decisioni.

Il precetto la cui violazione comporta applicazione di pena e’ la sintesi di legge e sedime delle decisioni.

Magari, in un futuro prossimo, torneremo a parlare della rilevanza dell’errore in diritto e del ruolo assunto dalle decisioni giudiziarie che manipolano la legge.

Oggi, mi limito ad una considerazione: poiché la giurisprudenza muta spesso, la prevedibilità delle decisioni rischia di essere ancorata all’incertezza e alla instabilità. Eterogeneità dei fini. 

Fa un po’ sorridere, pensandoci bene…


(*) Mauro Anetrini: avvocato in Torino


26 luglio 2024

Viola il contraddittorio irrogare l'aumento per la recidiva contestata per un titolo di reato non collegato a quello per il quale è irrogata la condanna (Cass. pen. sez. V n. 26124/2024)

 



La Corte di appello di Palermo, Sezione II penale, in parziale riforma della decisione di primo grado resa dal Tribunale di Trapani, e in accoglimento dell'appello del P.G., ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in senso peggiorativo e nella misura di 5 anni e 10 mesi di reclusione ed euro 2.466 di multa, ritenendo validamente contestata la recidiva.

Ricorre per la cassazione della sentenza di appello l'imputato deducendo, tra le altre critiche, che il titolo gravato è affetto da nullità poiché stravolge la contestazione e la regola processuale del chiesto/pronunciato e, in assenza della contestazione della recidiva con riferimento ai capi per i quali è intervenuta la condanna, irroga il correlativo aumento di pena.

Deduce al riguardo che la sentenza (di appello) impugnata è nulla nella parte in cui, in accoglimento dell'appello del P.G., ha riformato in senso peggiorativo la decisione del primo giudice, riconoscendo l'aumento per la recidiva sul rilievo che l'aggravante “… si applica indipendentemente dalla sua collocazione nell'ambito di una contestazione per la quale l'imputato sia stato assolto … ”.

Come risulta evidente dagli atti (si veda la sentenza del Tribunale), la recidiva è stata contestata al ricorrente solo per la contestazione del capo C), dalla quale egli è stato assolto (assoluzione che non è stata appellata dalla pubblica accusa: giudicato interno).

Dalla medesima sentenza del Tribunale emerge chiaramente che la contestazione della recidiva è stata elevata per il solo capo C): “con recidiva ex art. 99 c.p. specifica e reiterata carico di ciascuno” (degli imputati ai quali era originariamente contestato il delitto del capo C).

Il Capo IV del Libro VII del codice di procedura disciplina dettagliatamente le regole sulla modifica dell'imputazione, sanzionandone la violazione con la nullità della sentenza (art. 522 c.p.p.).

Aver ritenuto che la recidiva contestata al capo C (capo per il quale vi è stata assoluzione) operi per tutti gli altri capi di imputazione contestati al ricorrente costituisce una palese violazione della regola del chiesto/pronunciato.

L'ultra petita in cui è incorsa la corte territoriale è dunque evidente.

Il punto non è, come erroneamente motiva la sentenza di appello impugnata, la natura soggettiva della recidiva, ma il rispetto della regola sulla contestazione dell'aggravante, mai effettuata dal pubblico ministero prima della chiusura del dibattimento di primo grado con riferimento ai delitti contestati ai capi A) e B). Né può dirsi che si tratti di mero (errato) “confezionamento” dell'imputazione, perché la contestazione della recidiva si riferisce chiaramente al solo CAPO C) come dimostra il riferimento ad entrambi gli imputati di quel delitto (poi assolti), mentre i capi A) e B) sono stati elevati a carico del solo ricorrente, senza che la recidiva fosse contestata.

In sentenza (al link) la Corte di Cassazione, sez. V penale, n. 26124/2024 osserva che: "E' legittima la contestazione della recidiva in calce a più imputazioni, a condizione che i reati siano strettamente collegati tra loro, in quanto commessi in concorso formale o anche in concorso materiale, se realizzati nella stessa data e riconducibili alla stessa indole." (Sez. 2, n. 38714 del 12/09/2023, P.G. c. Pozzi Gionas, Rv. 285030, che richiama, in motivazione Sez. 3, n. 51070 del 07/06/2017, Ndyiae, Rv. 271880; Sez. 6, n. 5075 del 9/01./2014, Crucitti, Rv. 258046). 
La recidiva, infatti, proprio in quanto opera come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, in maniera puntuale e tale da consentire una valutazione di incremento della pericolosità ancorata a specifiche e circostanziate vicende, non potendosi diffondere in maniera osmotica ed ultrattiva, ossia al di là dei limiti di una specifica contestazione dalla quale, nel caso in esame, l'imputato era stato mandato assolto.
Peraltro, anche la giurisprudenza che consente la contestazione in riferimento a più imputazioni, con contestazione in calce, ha specificato che tale modalità di contestazione deve intendersi riferita a ciascuna delle imputazioni, salvo che si tratti di reati di indole diversa ovvero commessi in date diverse (Sez. 2, n. 22966 del 09/03/2021, Virgilio, Rv. 281456; Sez. 2, n. 56688 del 13/12/2017, Rv.272146; Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016, Prisco, Rv. 265782).
Pertanto, la sentenza impugnata va annulla senza rinvio" [...].

25 luglio 2024

NON e' condannabile l'imputato in caso di affidamento ad una regola giurisprudenziale il cui mutamento non era prevedibile


La sesta sezione della Corte ha annullato senza rinvio una sentenza nella parte in cui condannava l'imputato per il delitto di cui all'art. 615 ter c.p., giacché l'accesso al sistema informatico era stato operato in un contesto giurisprudenziale in cui non era ancora ritenuto reato. Infatti la Corte ha così osservato: 

<<il fatto contestato all'imputato che, al momento in cui fu commesso, non costituiva reato in ragione della regola fissata dalle Sezioni unite "Casani" nel 2011- cinque anni prima- ha assunto invece rilievo penale nel maggio del 2017, a seguito di un mutamento della giurisprudenza>>. Di talchè , <<l'imputato, al momento in cui i fatti furono commessi, poteva fare affidamento su una regola stabilizzata che escludeva la rilevanza penale della propria condotta e non vi erano concreti, specifici, "segnali" che inducessero a prevedere che, dopo cinque anni dalla sentenza "Casani", le Sezioni unite della Corte avrebbero in seguito attribuito a quella condotta rilievo penale, rivedendo in senso "peggiorativo" il precedente orientamento>>.  Ne segue che nel caso di specie non si può formulare <<un giudizio di colpevolezza- rimproverabilità soggettiva>>. (sentenza al link)

24 luglio 2024

Art. 73 DPR 309/90: il medesimo fatto storico può essere ascritto ai concorrenti con titolo diverso (SSUU n. 27727/2024)

 




Avevamo anticipato la questione (link).

Pubblichiamo ora la sentenza delle sezioni unite n. 27727/2024 (link) alle quali era stata rimessa la soluzione del seguente quesito "Se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R."

Con la sentenza  Gambacurta R. + altri, Relatore: V. Pezzella le sezioni unite  hanno dato al dubbio interpretativo. 

Pertanto il medesimo fatto storico può essere sussulto nella fattispecie punita dall'articolo 73 cit. per taluno dei concorrenti ed in quella del comma 5 del medesimo art. 73 per altri.

23 luglio 2024

Pianeta carcere: mai tanti detenuti in espiazione definitiva !

 

Le più recenti statistiche ministeriali sono impietose: al 30.06.2024 il numero di detenuti in espiazione definitiva è pari a 45.701. La serie storica, dal 1991 ad oggi, dimostra che dal giugno 2023 stabiliamo ogni semestre un nuovo "record". Ma soprattutto si tratta di una crescita costante. Infatti, se si eccettua la parentesi covid, che, tra il dicembre 2019 e il giugno 2020, abbatté il numero di condannati in detenzione di 6 mila unità, l'ultima flessione si registra tra il 30.06.2015 e il 31.12 del medesimo anno. Peraltro dal 30.06.2020 il ritmo dell'incremento  assume tassi crescenti, infatti negli ultimi 4 anni, il numero di condannati presenti è aumentato di 10.000 unità (serie storica detenuti al link).

Non crediamo che su questo andamento incida, almeno in maniera preponderante, la presenza di persone straniere.  Invero, per quanto dalle serie storica non si sia in grado di stabilire quale sia il numero delle persone straniere in espiazione definitiva, resta però fermo che sul dato complessivo di detenuti, gli stranieri costituiscono una percentuale inferiore al terzo e sostanzialmente decrescente (ad oggi il 31,25%, assai meno del 37,48% del dicembre 2007, dato tratto dall'ultimo rapporto dell'associazione Antigone). 

All'aumento dei soggetti detenuti in espiazione si affianca quello, vorticoso, delle persone in carico all'UEPE. Se nel 2014 gli adulti in area penale esterna per misure erano 31.865, oggi questo numero è lievitato a 91.640 ( dati ministeriali al link)

Dunque al 31.12.2014 vi era un totale di 65.898 soggetti in esecuzione pena muraria ed extramuraria, invece, quasi 10 anni dopo, tale numero è pari a 137.341 (tenuto conto anche della messa alla prova, che in punto di diritto non è una pena). In sostanza si è assistito a più che ad un raddoppio dei soggetti in espiazione.

Ovviamente, i due dati afferiscono a risposte punitive non comparabili e tuttavia pongono un problema comune: conseguono ad un incremento significativo del numero di reati, soprattutto quelli gravi, o riflettono una crescente esigenza punitiva ?

Per tentare di rispondere bisogna avere conoscenze, anche non statistiche, che non possediamo, però può offrirsi un elemento di riflessione: tra il 31.12.2023 e il 30.06.2024 si è assistito ad un significativo incremento di soggetti in espiazione per pene detentive fino a cinque anni (da 18905 a 19753) e quindi per lo più "diversamente espiabili". (detenuti condannati per pena inflitta al 30.06.24) (detenuti per pena inflitta serie storica al 31.12.23) 



 


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