07 maggio 2021

Pena illegale di favore: la diminuente per il rito va riconosciuta nella misura di legge. Pubblicata la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite


Avevamo anticipato (al 👉 link) che le Sezioni Unite si sarebbero pronunciate sulla questione rimessa dalla prima Sezione penale relativa alla seguente questione: <<Se il giudice di appello, investito dell'impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l'illegittima riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. nella misura di un terzo anziché della metà, debba applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali e sia di favore per l'imputato>>.

Avevamo inoltre dato notizia dell'informazione provvisoria (al link, alla questione è stata data soluzione "affermativa")

La sentenza delle Sezioni Unite (la n. 7578 del 26.2.2021),  scaricabile al link, ha affermato il seguente principio di diritto <<il giudice di appello, investito della sola impugnazione dell'imputato che, giudicato con rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti la illegittima riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. nei limiti di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali, e sia di favore per l'imputato>>.

Il caso sottostante era il seguente
all'esito di un processo celebrato con le forme del rito abbreviato, il Giudice di prime cure aveva affermato la piena fondatezza dell'imputazione di porto abusivo di un'arma (per cui non è ammessa licenza) comportante la previsione edittale di pena compresa tra il minimo di diciotto mesi e il massimo di tre anni di arresto. Tuttavia veniva irrogata la pena illegale di favore di mesi tre di arresto, diminuita di un terzo per il rito, con chiaro riferimento alla cornice edittale prevista per la diversa fattispecie di porto di arma senza licenza (art. 699, primo comma, cod. pen.). 
Il difensore dell’imputato aveva appellato la condanna, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, da ricondurre nell'ambito della previsione dell'art. 4, secondo e terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e non dell'art. 699, primo comma, cod. pen. Inoltre l'appellante lamentava l'erronea riduzione della pena per il rito, operata nella misura di un terzo anziché della metà, come stabilito dall'art. 442 cod. proc. pen. per le contravvenzioni
La Corte d’appello riqualificava il fatto sussumendolo nel citato illecito contravvenzionale dell’art. 4 cit., esclusa però l'ipotesi di lieve entità. Tuttavia, nonostante la pena irrogata in primo grado fosse stata illegale per non essere stata applicata la riduzione della metà, per la scelta del rito, in presenza di reato contravvenzionale, la Corte d’appello aveva confermato il quantum condannatorio per essere la pena irrogata in prime cure più favorevole all’imputato rispetto a quella prevista dall' art4 cit, il cui minimo edittale è pari a mesi 6 di arresto.  
In sostanza, la decisione della Corte d’appello aveva privilegiato il principio del divieto di reformatio in pejus e il favor rei, pur a fronte di una pena illegale ma di favore.
Con il ricorso per Cassazione l’imputato aveva dedotto la violazione di legge per non essere stata applicata, dopo la riqualificazione del fatto nell'art. 4 cit., la diminuente della metà della pena prevista  dall'art. 442 comma 2 c.p.p..
La questione, oltre al divieto di reformatio in pejus involgeva anche la regola dell’art. 597 comma 4 c.p.p. che di quel divieto è completamento e rafforzamento.
Ed era stato proprio questo aspetto a “sollecitare” la rimessione della questione alle Sezioni Unite, dubitando la sezione rimettente se il giudice potesse manipolare in pejus la pena illegale di favore, in assenza di impugnazione del PM.
Come detto, le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice deve applicare la diminuente nella misura di legge (nel caso di specie con riduzione della metà) anche quando la pena irrogata dal giudice di primo grado sia illegale e di favore per l'imputato.

Scarica la sentenza Cass. SS.UU. n. 7578 del 26.2.2021 👉 qui

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