Quali sono le pene sostitutive ed entro quali limiti di
pena si applicano ?
Pena pecuniaria (può sostituire le pene detentive fino ad
un anno);
lavoro pubblica utilità (può sostituire le pene detentive fino
a tre anni);
detenzione domiciliare (può sostituire le pene detentive fino
a quattro anni);
semilibertà (anch’essa può sostituire pene detentive fino a
quattro anni).
Le pene sostitutive ripropongono la disciplina degli
istituti con lo stesso nome (es. semilibertà prevista dall’o.p.) ?
No. Esse sono disciplinate dalla L. 689/81, salvo
ovviamente richiami ad altre fonti.
Ci sono particolarità per il decreto penale di condanna ?
Si, con il
decreto penale di condanna, il
giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato,
puo' sostituire la
pena detentiva determinata entro
il limite di un
anno, oltre che
con la pena pecuniaria, anche con il lavoro di
pubblica utilita'.
In caso di reato continuato, si dovrà tener conto della
pena aumentata per la continuazione ?
Si, giusta la previsione dell’art. 53 u.c. 689/81. Quindi
il limite di pena di 4 anni riguarda la pena complessiva.
Chi le applica ?
Il giudice della cognizione.
Quale norma regola la sostituzione ?
L’art. 545 bis c.p.p.
Per la sostituzione necessita il consenso dell’imputato ?
Si, salvo che per la pena pecuniaria sostituiva.
Il consenso dell’imputato può essere espresso dal suo
difensore ?
Si, se munito di procura speciale.
Il procuratore speciale deve essere necessariamente il
difensore ?
La norma non lo impone. Ovviamente si porrebbe il problema
del potere di autentica di una sottoscrizione rilasciata non al difensore ma ad
un terzo.
La procura speciale può essere conferita per singole pene ?
Nell’ottica di pene-programma si ritiene di sì.
Se l'imputato è assente ma il suo difensore è presente alla lettura del dispositivo, il Giudice, ove ritenga vi siano le condizioni per la sostituzione, può omettere l'avviso ?
Ad avviso di chi scrive no. Anzitutto sul piano squisitamente normativo si rileva che l'art. 545 bis cpp dispone che, se ricorrono le condizioni per la sostituzione, il Giudice ne dia avviso alle parti, indi l'imputato o il suo procuratore speciale manifestano il consenso. In altri termini l'indicazione del Giudice sembra prospettata come un prius non condizionato a quella che diverrebbe una implicita istanza difensiva. In ogni caso è il favor libertatis a far propendere, in una situazione di dubbio in ordine al possesso della procura, a che il giudice manifesti la presenza della condizioni per la sostituzione.
E' evidente che si potrebbe uscire dall'impasse depositando previamente la procura o comunque palesando il possesso della stessa, ma è altrettanto evidente che si tratti di una scelta difensiva, rispetto alla quale potrebbe pesare una certa ritrosia a manifestare una qualche forma di accettazione di una pronuncia sfavorevole.
Le pene sostitutive sono sospendibili ?
No, lo esclude l’art. 61-bis l. n. 689/1981.
Vi sono delle condizioni soggettive ostative all’applicazione
delle pene sostitutive ?
Si, ex art. 59 L. 689/81, la sostituzione è inibita nei confronti
di chi ha commesso un delitto non
colposo durante l'esecuzione
delle pene sostitutive ovvero nei
confronti dell'imputato a cui deve
essere applicata una misura di sicurezza personale (salvo i
casi di parziale incapacità di intendere e di volere) e nei
confronti dell'imputato di uno dei
reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia
stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis,
secondo comma, del codice penale. Per il resto anche la revoca di una
precedente pena sostituiva non è ex se ostativa, salva l’ ingravescenza della
nuova pena sostituiva.
Ma ricorrono dei criteri legislativi per orientare il
giudice nell’an della sostituzione, nei limiti di pena previsti ?
Si, ove
non ritenga di sospendere la pena, il giudice, ex art. 58 L.689/81, puo' applicare
le pene sostitutive quando
risultano piu' idonee
alla rieducazione del condannato
e quando, anche
attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del
pericolo di commissione di altri reati. Per converso la pena detentiva non puo'
essere sostituita quando sussistono fondati
motivi per ritenere
che le prescrizioni
non saranno adempiute dal condannato.
Esistono dei criteri legislativi per orientare il giudice
nella scelta della singola misura, nei limiti di pena previsti ?
Si, il giudice, ex art. 58 L.689/81, sceglie tra
le pene sostitutive quella piu' idonea alla rieducazione e al reinserimento
sociale del condannato con il minor sacrificio
della liberta' personale,
indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena
sostitutiva e la scelta del tipo.
La
medesima diposizione prevede che allorchè applichi la semiliberta' o
la detenzione domiciliare,
il giudice indichi le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso
concreto il lavoro di
pubblica utilita' o la pena
pecuniaria.
In ogni caso, nella scelta tra la semiliberta', la
detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilita', il giudice
tiene conto di una serie di condizioni indicate dal medesimo articolo,
correlate a condizioni fisiche, psichiche, anagrafiche, genitoriali, nonché di
disturbo da uso di sostanze stupefacenti,
psicotrope o alcoliche
ovvero da gioco
d'azzardo.
Il giudice, a fronte della compresenza di tutti i presupposti obiettivi della
sostituzione, può omettere di dare avviso alle parti per aver ritenuto un pericolo di recidiva incompatibile con l’attivazione del meccanismo sostitutivo?
La domanda è stata posta da Riccardo De Vito in QG ed ha trovato risposta negativa. L'autore ha infatti ritenuto che in tale evenienza il giudice debba dare l'avviso ed esprimersi soltanto dopo aver sentito le parti.
Dopo l’irrogazione della sanzione sostituiva, è possibile
impugnare la sentenza di condanna ?
Si. Nondimeno non è appellabile la sentenza che
applichi la pena sostituiva del lavoro
di pubblica utilità.
E’ possibile impugnare anche la sentenza di condanna che
applichi una pena pecuniaria sostituiva ?
Si. Al riguardo si richiama la precedente giurisprudenza di legittimità, che
in tema di sanzione sostituiva aveva sostenuto
che <<è appellabile la sentenza di condanna per contravvenzione
con la quale sia stata inflitta la pena dell'ammenda, in tutto o in parte, come
sanzione sostitutiva dell'arresto, atteso che il limite previsto dall'art. 593,
comma terzo, cod. proc. pen. si riferisce alle sole sentenze di condanna a pena
originariamente prevista come ammenda>> (Cassazione penale sez. III,
11/02/2016, n.14738).
Ma il Giudice di appello potrà ex officio
prospettare la sostituibilità della pena ?
Ad avviso di chi scrive sì, perché si versa in tema di pene
più favorevoli al reo, salvo il caso in cui il primo grado sia stato denegato
il consenso alla sostituzione.
Il
meccanismo ex art. 545 bis potrà operare nel caso di appello
c.d. cartolare ?
Il congegno codicistico è stato interpretato nel senso della presenza dell'imputato o del suo procuratore alla lettura del dispositivo, di talchè si potrebbe ritenere che tale modello di celebrazione non sia compatibile col c.d. sentencing.
Tuttavia ad avviso di chi scrive l'applicazione di una pena di favore, che esclude o riduce la detenzione, non può ritenersi incompatibile col modello standard del giudizio di appello, introdotto dal legislatore con l'obiettivo di deflazionare i carichi di lavoro.
Peraltro non pare sensato nella superiore ottica pretendere che chi voglia soltanto insistere nei motivi di impugnazione debba comunque chiedere la celebrazione orale dell'appello per manifestare il suo consenso all'eventuale sostituzione della pena.
Infine, si rammenti che per la sostituzione delle pene detentive fino ad un anno il giudice non ha neppure bisogno del consenso dell'imputato o del suo procuratoire per procedere alla sostituzione con la pena pecuniaria.
Quale soluzione dunque?
Si potrebbe pensare che l'avviso di deposito del provvedimento che decide il processo, comunque dovuto ai sensi dell'art. 164 bis d.att., possa fungere anche da avviso alle parti ex art. 545 bis, con la indicazione alla parte di un termine per manifestare il consenso, ciò non dovrebbe necessariamente neppure avvenire in apposita udienza.
Si possono riportare più condanne a pene sostitutive ?
Si, purché il cumulo delle pene detentive sostituite non ecceda complessivamente la durata di quattro anni. Si noti che in questo caso la pena pecuniaria e il lavoro di pubblica utilità si possono applicare anche oltre i limiti per loro previsti dall'articolo 53 L. 689/81. Tuttavia se il cumulo delle pene detentive sostituite eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero la pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro.
Irrogata la pena sostituiva, l’ordine di esecuzione sarà
sospeso ex art. 656 c.p.p. ?
No, si procederà all’ esecuzione.
Chi cura l’esecuzione delle pene sostitutive ?
Per ciò che attiene alle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare,
il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che,
ex articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è chiamato a verificare l’attualità delle prescrizioni, eventualmente modificandole, al pari delle modalità di esecuzione della pena.
E con riguardo al lavoro di pubblica utilità ?
L’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è affidata al
giudice che ha applicato la pena.
E la pena pecuniaria ?
La sua esecuzione, quale sanzione sostitutiva, è affidata
al Pubblico Ministero, ex art. 660 c.p.p.
La liberazione anticipata è applicabile alle pene
sostitutive ?
Si, però in quanto compatibile. (vedi art. 76 L. 689/81 che rende applicabile
l’art. 47 co. 12-bis o.p. alle pene sostitutive “in quanto compatibili”).
Tuttavia si è osservato (Marcello
Bortolato), con riguardo al lavoro di pubblica utilità, che l’esecuzione è
affidata al giudice dell’esecuzione, cui il beneficio della liberazione
anticipata è sconosciuto.
Esistono reati per i quali non è possibile accedere
alle misure alternative, ma alle pene sostitutive sì?
La risposta è positiva poiché le pene sostitutive sono
escluse per i reati ex art. 4 o.p. e non ex art. 656 co. 5 (vedi artt. 572 co.
2, 612 bis, co. 3, 624 bis e 423 bis c.p.).