12 giugno 2023

L'Avvocato alla prova dell'impugnazione a mezzo pec.


E' noto che quando la riforma c.d. Cartabia sarà pienamente a regime, il deposito, la comunicazione e la notificazione degli atti avverrà con particolari modalità telematiche. Tuttavia, in attesa dei decreti ministeriali che definiscano le regole tecniche delle predette attività, ci si potrà continuare ad avvalere della pec, salvo il caso in cui sia obbligatorio il deposito tramite il c.d. portale. 

Potrebbe sembrare tutto facile, sennonché opinabili interventi ministeriali e chiare lacune normative rendono il deposito a mezzo pec piuttosto insidioso. 

Qualche giorno fa un collega mi prospettava alcune perplessità in tema di deposito di un appello avverso una sentenza resa dall' A.G. di altro circondario. 

In sintesi l'interessato, conscio della "necessità", imposta da una non condivisibile circolare ministeriale di recarsi fuori sede per depositare anche le copie cartacee dell'impugnazione, mi chiedeva se a mio avviso potesse farlo circa due settimane dopo la trasmissione a mezzo pec. In mancanza di una normativa di riferimento, ho manifestato il mio assenso, anche se mi pare la prassi burocratica tenda a intimare il deposito cartaceo nei 10 giorni successivi a quello a mezzo pec, suggerendo però al collega di precisare alla cancelleria la tempistica  del successivo deposito cartaceo. L' applicazione alle pec dell' art. 164 d.att., pensato per i depositi cartacei, mostra tutti i suoi limiti (per le nostre riserve su tale applicazione -vedi post al link-).

Il collega si è poi posto il tema della procura speciale ad impugnare conferita dall'assistito. Infatti, a fronte di un atto di impugnazione nativo digitale, ve ne è un altro che non potrà che essere inviato previa scannerizzazione. Tuttavia non pare che vi sia altra soluzione che quella di rimettere con unica pec due distinti atti. Infatti da un canto a ciò non osta l'art. 581 c.p.p., in forza del quale la procura speciale è depositata con l'atto di impugnazione, potendosi ritenere che la preposizione abbia un mero valore temporale. Inoltre la formazione di un unico atto, previa stampa di quello nativo digitale, potrebbe prestarsi a qualche causa di inammissibilità, financo se poi l'atto venisse firmato digitalmente. 

Al di là di tutto, resta la sensazione di esercitare una professione stretta tra numerose insidie e poche certezze.

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