24 maggio 2024

Precedente archiviazione non revocata? L'azione penale è improcedibile. La sentenza del Tribunale di Trapani - commento di Marco Siragusa

 



La vicenda (sentenza al link)

La difesa ha chiesto al Tribunale di emettersi sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il delitto di bancarotta per essere stata l'azione penale esercitata con riferimento a fatti già coperti dall'ordinanza di archiviazione emessa dal G.i.p. senza che fosse stata prima richiesta, e poi disposta, la riapertura delle indagini.


INQUADRAMENTO

Chi è stato già giudicato non può essere sottoposto ad un secondo giudizio che abbia ad oggetto il medesimo fatto.

Il divieto, previsto dall’art. 649 c.p.p., ha portata più ampia di quella stabilita ad litteram dalla norma, in quanto si estende anche alle sentenze non definitive ed è riconducibile al principio generale che vieta la duplicazione dell’azione conto lo stesso imputato.

Il divieto, in altri termini, “consuma” la successiva azione e quindi il potere di ius dicere in ordine all’identica regiudicanda.

Ne segue che, sull’identità del fatto, la domanda andrà dichiarata “improcedibile” e il giudice dovrà pronunciarsi per il non luogo a procedere (ex artt. 529 o 425 c.p.p.) ovvero con decreto di archiviazione laddove l’azione penale non sia stata ancora esercitata.


LE RAGIONI DEL DIVIETO

Si tratta di un insegnamento risalente al diritto romano (bis de eadem re non sit actio) posto a garanzia dell’imputato e volto ad impedire le azioni superflue o di abuso del processo.

La regola è, quindi, fondamentale per evitare l’incertezza sia delle decisioni giudiziali sia dello stesso sistema giuridico.

Il divieto del ne bis in idem ha rango di diritto dell’uomo a garanzia delle libertà fondamentali.

Il protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali dispone, all’art. 4, che “nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è stato già assolto o condannato a seguito di sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato”. Il principio è ribadito nella Carta dei diritti fondamentali dell’U.E, c.d. Carta di Nizza, che, all’art. 50, lo prevede come “diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato”.

Il divieto del doppio giudizio è, poi, previsto nelle convenzioni pattizie di diritto internazionale.

La garanzia ha carattere processuale e si estrinseca, come detto, nell’effetto di impedire un secondo pronunciamento giurisdizionale sul medesimo fatto.

«(1) La Corte EDU ha per lungo tempo insistito per un deciso ampliamento dell'ambito di applicazione dello stesso, sostenendo che, in presenza di due presupposti – a) la natura sostanzialmente penale di entrambe le sanzioni inflitte o da infliggersi; b) la presa in considerazione da parte dell'ordinamento nazionale di un medesimo fatto storico considerato nelle sue coordinate spazio-temporali – l'inizio (o la prosecuzione) di un successivo procedimento dopo che il primo fosse giunto a una pronuncia definitiva avrebbe automaticamente costituito una violazione dell'art. 4 prot. 7 Cedu.

Con riferimento alla nozione di stesso fatto i giudici di Strasburgo hanno da sempre ribadito che l'articolo 4 del protocollo n. 7 deve essere inteso nel senso che esso vieta di perseguire o giudicare una persona per un secondo «illecito» nella misura in cui alla base di quest'ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi (Cfr. Cedu, Grande Camera, Sergueï Zolotoukhine c. Russia, n. 14939/03). Ciò significa dunque che perché vi sia identicità del fatto perseguito dal medesimo ordinamento in sedi diverse – non è necessaria una identità delle accuse in tutti i loro elementi ma più semplicemente – che i fatti ascritti al soggetto giudicato in più procedimenti siano riconducibili alla stessa condotta. In sostanza, la Corte europea da tempo utilizza una nozione sostanziale di materia penale».

[1 Tra virgolette, con gli adattamenti del caso, si riportano le osservazioni mutuate dal contributo di Ciro Santoriello, Il ne bis in idem nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: “così è se vi pare” (o almeno se così riterrà il singolo giudice nazionale, pubblicate su Il Penalista]

Utile osservare come nella definizione della identità il fatto prescinde dalla diversa qualificazione giuridica che di esso si può dare.

In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza europea (Corte Edu, Sez. I, 25 giugno 2009, Maresti c. Croazia) in un caso in cui un cittadino era stato condannato da due autorità giudiziarie diverse per aver prima ingiuriato (he firstly insulted) e poi percosso un soggetto (and then pushed him with both hands and … started to hit him with his fists many times). La Corte ha rilevato la violazione dell’art. 4 del protocollo 7 della Cedu per l’identità del fatto (in respect of the same event and the same facts) ed ha ritenuto operante il divieto di ne bis in idem (this had violeted his right non to be tried and punished twice for the same offence). Ne segue, ad esempio, che il potere di azione del pubblico ministero sarà “consumato” dall’esercizio della prima azione, senza possibilità di “sperimentare” la sussunzione del medesimo fatto in un’altra fattispecie illecita. 

A fortiori nel caso in esame, nel quale ricorre la identità del fatto storico e della contestazione


I PRESUPPOSTI DEL DIVIETO: 1) IRREVOCABILITÀ, 2) EADEM PERSONA E 3) IDEM FACTUM

Nonostante la lettera dell’art. 649 c.p.p. faccia riferimento alla sentenza definitiva, è ormai ius receptum che la regola del divieto di doppio giudizio si applichi anche in presenza di decisioni non irrevocabili.

Il contrasto tra le sezioni semplici è stato risolto dalla sentenza a Sezioni Unite del 2005 (Cass. SSUU 28.06.2005 n. 34655) a favore della operatività del divieto di duplicazione del processo anche in assenza di un precedente giudicato definitivo, e ciò per evitare che per lo stesso fatto reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti, l’uno indipendente dall’altro (Cass. Sez. V 10 luglio 1995 n. 1919).

Invero, secondo le Sezioni Unite, la regola del divieto del secondo processo costituisce non solo “un diritto civile e politico dell’individuo”, ma tende anche a garantire la “proliferazione dell’unico processo” con una “evidente distorsione dell’attività giurisdizionale.

La norma, al di là della sua espressione letterale, assicura anche l’efficienza del sistema e tende ad impedire la duplicità delle decisioni “al pari delle norme sui conflitti di competenza e dell’art. 669 c.p.p.”.

Il divieto di ne bis in idem informa quindi l’intero sistema processuale nel quale l’art. 649 c.p.p. “costituisce un singolo, specifico, punto di emersione del principio che permea l’intero ordinamento, dando vita ad un preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull’identica regiudicanda” (Cass. SS.UU: cit.).

In questo filone, del resto, aveva cominciato a muoversi anche la Consulta che, abbandonato il suo precedente orientamento del 1976, aveva ritenuto:

a) “… precluso l’esercizio dell’azione penale … riguardante il medesimo fatto già oggetto di archiviazione, in carenza di autorizzazione del giudice a riaprire le indagini(C. Cost. sent. n. 27/1995);

b) e, sia pure con obiter dictum, che loperatività dell’art. 529 c.p.p. “non è limitata, secondo quanto questa Corte ha già chiarito nella sentenza , ai casi di difetto delle condizioni di procedibilità espressamente enumerate nel Titolo III del Libro V del codice di procedura penale, ma può essere ragionevolmente estesa fino a comprendere tutte le ipotesi in cui per quel medesimo fatto l’azione penale non avrebbe potuto essere coltivata in un separato procedimento perché già iniziata in un altro” (C. Cost. ord. n. 318/2001);

c) infine, ha ammesso l’interpretazione estensiva della regola del divieto di cui all’art. 649 c.p.p. tanto da escludere l’incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare chiamato a pronunciarsi in un secondo giudizio rispetto a fatti per i quali il medesimo giudicante aveva già disposto il rinvio a giudizio ed era pendente il giudizio sull’appello proposto dall’imputato avverso la condanna di primo grado (C. Cost. ord. n. 39/2002).


Gli altri presupposti del divieto sono: l’identità soggettiva e l’identità oggettiva.

Quanto alla prima (eadem persona) non vi sono particolari difficoltà a definirla, e, nel caso in commento, risulta evidente.

Analogamente per la individuazione della identità oggettiva (idem factum): i fatti sono gli stessi.

Tradizionalmente con la nozione di identità del fatto s’intende la coincidenza tra tutte le componenti della fattispecie concreta. Pertanto, sussiste fatto identico quando si è in presenza di una corrispondenza storico naturalistica tra tutti gli elementi costitutivi della fattispecie: condotta, evento, nesso causale. Non rileva invece il fatto-reato in senso giuridico, sebbene, nel caso in esame, ricorra anche quello.

Ne segue che il potere di azione del pubblico ministero sarà “consumato” dall’esercizio della prima azione, senza possibilità di “sperimentare” la sussunzione del medesimo fatto in un’altra fattispecie illecita.


ASPETTI PROCESSUALI NEI CASI DI ASSENZA DI DEFINITIVITÀ DELLA SENTENZA

L’applicazione estensiva della regola di cui all’art. 649 c.p.p. è ammissibile nel caso in cui le duplicazioni si verifichino all’interno della stessa sede giudiziaria (come in questo caso) ed a prescindere dalla diversa fase o grado in cui versino, rimanendo invece la materia regolata dalle previsioni di cui all’art. 28 c.p.p. per l’eventualità in cui la duplicazione riguardi processi pendenti in sedi diverse (c.d. conflitto positivo proprio).

Ne segue che solo in tutte le situazioni in cui vi sia litipendenza che non implichi un conflitto di competenza, come nel nostro caso, l’azione penale andrà dichiarata impromovibile indipendentemente dalla esistenza di un giudicato penale. La regola del divieto di un secondo processo ha, infatti, carattere di principio generale dell’ordinamento e deve conformare l’interpretazione del giudice secondo il principio di cui all’art. 12 delle preleggi.

Infatti, "non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta l'archiviazione, oppure, se l'azione sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità” (SS.UU. cit.).

In adesione al dictum delle SSUU, s'è pronunciata la giurisprudenza di merito: Trib. Terni, 27/11/2014: <<In materia penale, nel caso di contestuale pendenza presso lo stesso ufficio, o presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria, di più procedimenti penali per uno stesso fatto e nei confronti della stessa persona, una volta esercitata l'azione penale nell'ambito di uno di tali procedimenti, deve considerarsi indebita la reiterazione dell'esercizio del potere di promuovere l'azione penale stessa, in ossequio al divieto di bis in idem dopo la formazione del giudicato; ne consegue che, nell'ambito del secondo procedimento, va chiesta e disposta l'archiviazione ovvero, nel caso in cui l'azione penale sia già stata esercitata, ne va dichiarata l'improcedibilità con sentenza>>. Si veda anche Trb. Santa Maria Capua Vetere Sez. I 6.8.2014.

In questo filone interpretativo si muove la sentenza del Tribunale di Trapani che pubblichiamo al link


23 maggio 2024

Processuale – Assenza di trattato o di convenzione internazionale – Reato punito con pena di morte nello Stato richiedente – Divieto di estradizione – Condizioni.

 




La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione, ha affermato che, in assenza di trattato con lo Stato richiedente, la regola prevista dall’art. 698, comma 2, cod. proc. pen. non consente l’estradizione processuale in favore dello Stato estero nel caso in cui il fatto per il quale questa è domandata è punito con la pena di morte, in assenza di una sentenza irrevocabile che abbia applicato, direttamente o per commutazione , una pena diversa da quella capitale.

Sentenza Numero: 17316, deposito del 24 aprile 2024 al link


22 maggio 2024

Confisca disposta dal tribunale – Giudizio di appello – Decorso del termine di cui all’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 – Conseguenze

 



La Sesta Sezione penale, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, ha affermato che il decorso del termine di durata massima del giudizio di appello avverso il decreto di confisca emesso in primo grado, previsto dall’art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, determinando l’inefficacia del provvedimento ablatorio e il conseguente obbligo di restituzione dei beni, preclude la prosecuzione del giudizio, sicché alla Corte di appello non è consentito adottare un provvedimento di conferma del decreto impugnato.

Sentenza Numero: 17445, deposito del 29 aprile 2024 al link

21 maggio 2024

NESSUNA LIQUIDAZIONE ALLA PARTE CIVILE CHE SI LIMITI A CHIEDERE IL RIGETTO DEL RICORSO, SENZA CONTRASTARE SPECIFICAMENTE I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE


La quinta sezione della Corte di legittimità ha dato seguito all'indirizzo giurisprudenziale, già ritenuto dalla seconda sezione (Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-01) e poi condiviso dalle SS.UU., seppure non si trattasse della questione oggetto di remissione, secondo cui la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese soltanto se abbia svolto un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (sentenza delle SS.UU. al link). Tale principio si applica indifferentemente a tutte le forme di celebrazione del giudizio di legittimità, salva la diversa modulazione delle forme in cui potrà esternarsi il contributo.   

Nel caso di specie la quinta sezione ha statuito che <<nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile perché essa non ha offerto alcun contributo essendosi limitata a richiedere il rigetto dei ricorsi e la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi d'impugnazione proposti>>  (sentenza al link)

20 maggio 2024

La Corte costituzionale attenua le conseguenze della condanna per piccolo spaccio, per lo straniero

Dopo la sentenza n. 88/2023, con cui il Giudice delle leggi aveva dichiarato l'incostituzionalità della norma che inibiva allo straniero condannato ex art. 73 V co c.p.p. il rinnovo del permesso di soggiorno, ora la Corte ha ritenuto illegittima l’art. 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)  nella parte in cui vietava l'emersione del lavoro irregolare per lo straniero che avesse riportato condanna (o avesse patteggiato) per il medesimo delitto.

La pronuncia si inserisce nel solco di quella giurisprudenza costituzionale che censura le presunzioni assolute se «arbitrarie e irrazionali ovvero “se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit» (sentenza n. 253 del 2019, che richiama sul punto la sentenza n. 57 del 2013)>>.  A mente di tale arresto si <<disvela una irragionevolezza della presunzione assoluta tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (ex plurimis, sentenza n. 213 del 2013, nello stesso senso, sentenze n. 202 e n. 57 del 2013)» (sentenza n. 88 del 2023).

(sentenza al link)


17 maggio 2024

Elezione domicilio per impugnare. Non si applica all'imputato presente. La seconda sezione pone un freno agli oneri Cartabia.


E' noto che tra i nuovi oneri a carico della parte che propone impugnazione vi sia, ex art. 581 1 ter c.p.p., quello di depositare, con l'atto di impugnazione, anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Per quanto la norma non richieda esplicitamente che la citata dichiarazione/elezione di domicilio sia rilasciata DOPO la pronuncia della sentenza che si intende avversare, per come invece previsto dal succesivo comma per l'imputato assente, la giurisprudenza di legittimità aveva già ritenuto che <<tale soluzione sia l'unica coerente con la ratio della norma e con una lettura sistematica delle nuove disposizioni in tema di notificazioni introdotte dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150>> (Penale Sent. Sez. 6 Num. 7020 Anno 2024).

Di talchè l'imputato, sia presente che assente, dovrebbe comunque eleggere domicilio dopo la sentenza che intende impugnare.

Nondimeno, la seconda sezione, rimeditando tale arresto, in particolare Cass. sez 5 n. 3118/2024 del 10/1/2024, ha ritenuto che:

- l'interpretazione letterale dell'art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen. induce a ritenere sufficiente depositare la dichiarazione o l'elezione di domicilio effettuata nel corso del procedimento, anche se in epoca precedente alla sentenza di primo grado e nella fase delle indagini preliminari; 

- l'interpretazione teleologica perviene al medesimo risultato, poiché l'onere posto dall'art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen. è previsto per agevolare la vocatío in iudicium e non per garantire la consapevolezza da parte dell'imputato di impugnare la decisione di primo grado, al quale il predetto ha partecipato. Affermare che l'elezione di domicilio da allegare all'appello debba essere effettuata in epoca successiva all'emissione della sentenza di primo grado è invece frutto di una interpretazione non coerente alla ratio della norma che mira ad agevolare la vocatio in iudicíum e quindi la notifica del decreto di citazione, e non anche a verificare la volontà di impugnare dell'imputato assente, come appunto l'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen.. 

- non è inoltre condivisibile una interpretazione diretta ad applicare ad un caso non espressamente previsto dalle norme processuali regolatrici della fattispecie, l'obbligatorietà di un adempimento stabilito a pena di inammissibilità. Le cause di inammissibilità, rientranti nel novero generale dei casi di invalidità degli atti processuali, sono infatti soggette ad uno stretto principio di tassatività e non possono essere oggetto di interpretazione estensiva (sentenza al link)

Ci pare un arresto condivisibile e che conserva traccia di quello che fu il favor impugnationis. 

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