Dopo la sentenza n. 88/2023, con cui il Giudice delle leggi aveva dichiarato l'incostituzionalità della norma che inibiva allo straniero condannato ex art. 73 V co c.p.p. il rinnovo del permesso di soggiorno, ora la Corte ha ritenuto illegittima l’art. 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) nella parte in cui vietava l'emersione del lavoro irregolare per lo straniero che avesse riportato condanna (o avesse patteggiato) per il medesimo delitto.
La pronuncia si inserisce nel solco di quella giurisprudenza costituzionale che censura le presunzioni assolute se «arbitrarie e irrazionali ovvero “se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit”» (sentenza n. 253 del 2019, che richiama sul punto la sentenza n. 57 del 2013)>>. A mente di tale arresto si <<disvela una irragionevolezza della presunzione assoluta tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (ex plurimis, sentenza n. 213 del 2013, nello stesso senso, sentenze n. 202 e n. 57 del 2013)» (sentenza n. 88 del 2023).