10 maggio 2024

Anche dopo la Cartabia, l'ordine di demolizione resta compatibile col patteggiamento. Cassazione dixit.


In un precedente post ci eravamo interrogati se, successivamente alla riforma c.d. Cartabia, il giudice potesse irrogare con la sentenza di patteggiamento l'ordine di demolizione. 

Al riguardo avevamo evidenziato che:  

- ante riforma il patteggiamento equivaleva ad una pronuncia di condanna, salvo diversa previsione (cfr. previgente art. 445 c.p.p.); 

- il T.U. edilizia prevede che in caso di condanna il Giudice ordini la demolizione delle opere abusive;

- la giurisprudenza ha reiteratamente richiamato la predetta equivalenza per affermare la compatibilità tra l’ordine di demolizione e la sentenza di applicazione pena. Al riguardo Cassazione penale 6128/2016 ha affermato che:

<<Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le opere abusive di cui alla citata norma il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

Siccome l'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, equipara la sentenza emessa a seguito di "patteggiamento" alla sentenza di condanna, l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, va disposto anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti>>.

Tuttavia, successivamente alla riforma dell'art. 445 c.p.p. tale scenario poteva essere messo in dubbio.

Infatti, sebbene l'ordine di demolizione rientri tra le sanzioni amministrative e quindi non possa essere "patteggiato", il d.l.vo 150/22 ha fatto venire meno l'equivalenza tra la sentenza di condanna e quella di applicazione pena, in tutte le circostanze in cui non sia applicata una pena accessoria (o perché esclusa ex lege, in caso di patteggiamento ordinario, o perché esclusa in forza di accordo in tal senso). 

Ed allora, se a mente dell'art. 31 comma 9 del T.U. edilizia, il presupposto per irrogare l'ordine di demolizione risiede in una condanna o in una pronuncia ad essa equivalente, è evidente che in tutti i casi in cui la sentenza di applicazione pena non equivalga ad una condanna, difetterà il presupposto dell'ordine

Tuttavia, la Corte di legittimità ha opinato differentemente.

Nel caso di specie, il Tribunale applicava con la sentenza ex art. 444 c.p.p. le pene di legge, ma non ordinava la demolizione del fabbricato. Il Procuratore generale presso la Corte di appello interponeva ricorso per cassazione, adducendo violazione di legge (art. 98 d.P.R. 380/2001). La difesa, con memoria, invocava la inammissibilità del ricorso, poichè sottoponeva allo scrutinio della corte di legittimità una questione di merito, e poi la infondatezza della questione dedotta, giusta il disposto del novellato art. 445 c.p.p.

La Corte accoglieva il ricorso poichè <<l'ordine di demolizione rientra certamente nei poteri del giudice
penale
e non riguarda il concorrente potere amministrativo (leggi diverse da quelle penali): "L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art.31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso" (Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 11/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005 ) Rv. 232172 - 01).Conseguentemente la disposizione del comma 1 bis, dell'art. 445 cod. proc. pen. non incide sulla demolizione
>>. (sentenza al link)

Orbene, val la pena anzitutto dubitare della proponibilità del ricorso interposto dal PG, poichè la violazione di legge non pare rientrare tra i casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, ex art. 448 co. 2 bis

Per quanto riguarda il merito della vicenda, pare di capire che la Corte ritenga come il nuovo comma I bis dell'art. 445 non regoli la fattispecie, poichè esso esclude l'equivalenza tra la condanna e il patteggiamento- sul presupposto che non siano state applicate pene accessorie- rispetto alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, mentre  l'art. 98 T.U.E. sarebbe norma penale. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, tale prospettazione avrebbe meritato approfondimento, poichè non pare così evidente che una norma che facultizza il giudice penale ad applicare una sanzione pacificamente amministrativa sia per ciò solo da qualificarsi come penale

 

 

   

 

 


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