E' noto che tra i nuovi oneri a carico della parte che propone impugnazione vi sia, ex art. 581 1 ter c.p.p., quello di depositare, con l'atto di impugnazione, anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Per quanto la norma non richieda esplicitamente che la citata dichiarazione/elezione di domicilio sia rilasciata DOPO la pronuncia della sentenza che si intende avversare, per come invece previsto dal succesivo comma per l'imputato assente, la giurisprudenza di legittimità aveva già ritenuto che <<tale soluzione sia l'unica coerente con la ratio della norma e con una lettura sistematica delle nuove disposizioni in tema di notificazioni introdotte dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150>> (Penale Sent. Sez. 6 Num. 7020 Anno 2024).
Di talchè l'imputato, sia presente che assente, dovrebbe comunque eleggere domicilio dopo la sentenza che intende impugnare.
Nondimeno, la seconda sezione, rimeditando tale arresto, in particolare Cass. sez 5 n. 3118/2024 del 10/1/2024, ha ritenuto che:
- l'interpretazione letterale dell'art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen. induce a
ritenere sufficiente depositare la dichiarazione o l'elezione di domicilio effettuata nel
corso del procedimento, anche se in epoca precedente alla sentenza di primo grado e
nella fase delle indagini preliminari;
- l'interpretazione teleologica perviene al medesimo risultato, poiché l'onere posto dall'art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen. è previsto per agevolare la vocatío in iudicium e non per garantire la consapevolezza da parte dell'imputato di impugnare la decisione di primo grado, al quale il predetto ha partecipato. Affermare che l'elezione di domicilio da allegare all'appello debba essere effettuata in epoca successiva all'emissione della sentenza di primo grado è invece frutto di una interpretazione non coerente alla ratio della norma che mira ad agevolare la vocatio in iudicíum e quindi la notifica del decreto di citazione, e non anche a verificare la volontà di impugnare dell'imputato assente, come appunto l'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen..
- non è inoltre condivisibile una interpretazione diretta ad applicare ad un caso non
espressamente previsto dalle norme processuali regolatrici della fattispecie,
l'obbligatorietà di un adempimento stabilito a pena di inammissibilità. Le cause di
inammissibilità, rientranti nel novero generale dei casi di invalidità degli atti processuali,
sono infatti soggette ad uno stretto principio di tassatività e non possono essere oggetto
di interpretazione estensiva (sentenza al link)
Ci pare un arresto condivisibile e che conserva traccia di quello che fu il favor impugnationis.