13 maggio 2024

❌Incostituzionale il delitto di rapina nella parte in cui non prevede una diminuente per il fatto di lieve entità❌


Con apposito comunicato la Corte costituzionale ha reso noto di avere dichiarato incostituzionali il primo e il secondo comma  dell'art. 628 c.p. (rapina propria e rapina impropria) nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Al rigaurdo la Corte  ha osservato che in simili fattispecie il minimo edittale di pena detentiva per la rapina, dal legislatore innalzato alla misura di cinque anni di reclusione, può costringere il giudice a irrogare una sanzione in concreto sproporzionata, sicché gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione esigono l’introduzione di una diminuente ad effetto comune, fino ad un terzo, quale “valvola di sicurezza” per i fatti di lieve entità.

Comunicato al link)

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