In questi anni ci siamo più volte occupati degli effetti estintivi, sulla pena sospesa, del patteggiamento, ai fini della concessione di un'ulteriore sospensione condizionale. Dapprima abbiamo dato conto, con un post di Marco Siragusa di un indirizzo di merito della Corte di appello di Palermo (post di Marco Siragusa al link) e più recentemente di una sentenza di legittimità che riteneva che l'effetto estintivo non "azzerasse" anche la precedente concessione del beneficio (post del 23.04.2024 al link)
Tuttavia con una sentenza ricca di spunti la prima sezione è ritornata sul tema.
Al riguardo la Corte ha annullato con rinvio una pronuncia della Corte di appello di Catania che aveva ritenuto precluso l'accesso alla nuova sospensione condizionale, giacchè sommando la pena estinta e sospesa con quella ora irrogata, si superavano i due anni di detenzione.
La Corte di legittimità ha però osservato che i giudici distrettuali <<hanno trascurato di considerare che, essendo stata la pena più risalente applicata su richiesta di parte, il decorso di cinque anni, a far data dall'irrevocabilità della sentenza (nel caso di specie intervenuta il 14 aprile 1993), ha determinato l'estinzione di quel reato ... . Si impone, pertanto, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per un nuovo giudizio sul punto>>. (sentenza al link)
La pronuncia della Corte rileva inoltre per altri due aspetti:
anzitutto nella sentenza si afferma che l' effetto estintivo si è prodotto ipso iure ed a prescindere dall'adozione di apposito provvedimento. Al riguardo segnaliamo che, più volte, la giurisprudenza amministrativa si è mostrata di diverso avviso, ritenendo che <<l'estinzione del reato ... non è automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione penale, che è l'unico soggetto al quale l'ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza che, fino a quando non interviene tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di "reato estinto" e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione dell'intervenuta condanna>> (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 02/01/2024, (ud. 30/11/2023, dep. 02/01/2024), n.19 nonchè Cons. Stato, sez. V, 12 dicembre 2018 n. 7025; Id., sez. III, 29 maggio 2017, n. 2548);
ancora, sebbene implicitamente, la Corte ha ritenuto che, ai fini della prescrizione, si continui ad applicare, anche ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge Orlando, il regime della legge Cirielli, così confermando l'indirizzo cui ha esplicitamente aderito la III sezione (nostro post al link)