Nella relazione che alleghiamo, l'Ufficio del Massimario ricostruisce i diversi arresti giurisprudenziali in ordine alla legittimazione del terzo a contestare i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione al proposto.
Secondo l'indirizzo maggioritario «in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo il proposto può avere interesse a far valere» (così Cass. VI n. 48761/23).
Per l'arresto minoritario invece «in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto» (così Cass. V n. 12374 del 14/12/2017).
La relazione poi ricostruisce un’esegesi intermedia, costituita da altre pronunce a mente delle quali il terzo intestatario è legittimato a interloquire anche sulla perimetrazione temporale della pericolosità sociale (Cass. I n. 19094/2020), avendo interesse a che il bene oggetto della istanza di prevenzione si collochi fuori dalla stessa, piuttosto che sulla sproporzione valoriale tra capacità finanziarie e investimenti del proposto (cfr. Cass. II n. 25529/22). (Relazione Massimario al link)