La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione, ha affermato che, in assenza di trattato con lo Stato richiedente, la regola prevista dall’art. 698, comma 2, cod. proc. pen. non consente l’estradizione processuale in favore dello Stato estero nel caso in cui il fatto per il quale questa è domandata è punito con la pena di morte, in assenza di una sentenza irrevocabile che abbia applicato, direttamente o per commutazione , una pena diversa da quella capitale.