07 maggio 2024

Sindacato, da parte del magistrato di sorveglianza, sulla sospensione del titolo esecutivo deliberata dal pubblico ministero – Legittimità – Sussistenza.






 La Prima Sezione penale ha affermato che è legittimo l’esercizio, da parte del magistrato di sorveglianza, con posteriore ratifica del Tribunale, del potere di sindacato in ordine alla sospensione del titolo esecutivo deliberata, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., dal pubblico ministero, con eventuale revoca degli arresti domiciliari esecutivi.

La sentenza n. 16327/2024 al link

Ultima pubblicazione

Circostanze - Concorso tra un’aggravante comune ed un’altra a effetto speciale - Aumento della pena per l’aggravante qualificata - Necessità - Ulteriore aumento per l’aggravante ordinaria - Obbligatorietà - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

  L’esito in sintesi La Terza Sezione penale, in tema di circostanze, ha affermato che in caso di concorso tra un’aggravante comune ed un’al...

I più letti di sempre