07 maggio 2024

Sindacato, da parte del magistrato di sorveglianza, sulla sospensione del titolo esecutivo deliberata dal pubblico ministero – Legittimità – Sussistenza.






 La Prima Sezione penale ha affermato che è legittimo l’esercizio, da parte del magistrato di sorveglianza, con posteriore ratifica del Tribunale, del potere di sindacato in ordine alla sospensione del titolo esecutivo deliberata, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., dal pubblico ministero, con eventuale revoca degli arresti domiciliari esecutivi.

La sentenza n. 16327/2024 al link

Ultima pubblicazione

Reato di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 196 del 2005 - Omessa comunicazione all’autorità marittima di guasti o difetti incidenti sulla capacità di manovra o sulla navigabilità dell’imbarcazione determinati volontariamente - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

  L’esito in sintesi La Terza Sezione penale, in tema di monitoraggio e sicurezza del traffico navale, ha affermato che integra la contravve...

I più letti di sempre