LA MASSIMA
“Sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "online"
IL CASO
La Corte di Milano è stato chiamata a giudicare della responsabilità di Ok. Em. in riferimento al reato di truffa aggravata e la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen..
L’azione, invero, si è svolta in due momenti differenti: un primo attraverso l’utilizzo della rete internet, ossia tramite la pubblicazione dell’annuncio di vendita online, un secondo nel quale sono seguiti contatti tramite mail, telefono, messaggi e fotografie fino al raggiungimento dell’artifizio attraverso il quale si è consumata la truffa.
La richiesta alla vittime di fornire in anticipo la fotografia del vaglia quale prova dell’avvenuto pagamento che sarebbe stato incassato solo al ricevimento della merce costituirebbe, però, il presupposto dell’aggravante contestata. Va chiarito, infatti, che su tale immagine veniva oscurato solo un dettaglio del vaglia stesso, lasciando pertanto leggibile in altra parte della foto il numero e la parola d’ordine per incassarlo, rendendo così possibile anzitempo l’incasso da parte del beneficiario.
La Corte territoriale ha ritenuto, così, la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., riconoscendo come l’imputato avesse tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete.
LA QUESTIONE
Va evidenziato che sul punto la Giurisprudenza non è univoca, poiché, è rimessa alla valutazione del giudice il fatto di reato attraverso la prova del concreto e consapevole approfittamento da parte del colpevole, delle opportunità ingannevoli offerte dalla rete.
La generalizzazione della ricorrenza dell’aggravante nel caso di truffe on line, infatti, comporterebbe l’attribuzione del carattere “circostanziato” di tale figura di reato.
Nel caso in esame la corte ha chiarito che con riguardo alla c.d. “truffa on-line”, è configurabile l’aggravante della minorata difesa, quando approfittando delle condizioni di luogo (il web), l’autore del reato abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete.
LA SOLUZIONE
Primo orientamento
Secondo un primo orientamento, la truffa contrattuale telematica non è automaticamente da ritenere aggravata se la vendita a distanza è contemperata da contatti diretti e personali tra le due parti contrattuali, poiché, l’aggravante della minorata difesa per giurisprudenza costante scatta in caso di truffa telematica, a causa della perdurante distanza durante tutto il periodo delle trattative e per l’impossibilità di una piena verifica delle qualità del bene posto in vendita on line, che è apprezzabile solo tramite immagini fotografiche pubblicate sul web (Cass. Pen. n.27132/23, Beltrani, Perrotti).
Secondo orientamento
Secondo un diverso orientamento, contrapposto al primo, invece, nelle cd. truffe online può sussistere l’aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61 n.5 c.p., con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli abbia approfittato, consentendogli una posizione di maggior favore rispetto alla vittima alla quale è precluso un efficace controllo preventivo dell’acquisto.
Per tali ragioni, la seconda sezione penale, aderendo al secondo orientamento giurisprudenziale, si è espressa enunciando il seguente principio di diritto: “Sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "online" poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta”.
Segnalazione a cura di Mariangela Miceli