Mentre si attende l'udienza innanzi alle SS.UU., investite di
dirimere il contrasto in ordine al termine applicabile al decreto di citazione
a giudizio in appello, si staglia all'orizzonte un nuovo conflitto interpretativo tra le
sezioni semplici della Corte. Il contrasto riguarda l'applicabilità della
causa di sospensione della prescrizione, introdotta dalla c.d. <<legge
Orlando>> per i giudizi di impugnazione inerenti reati perpetrati dal
03.08.2017 al 31.12.2019.
Per
orientarsi nella questione è opportuno ripercorrere le tappe del percorso
legislativo che ha interessato l’art. 159 c.p..
1)
La legge n. 103/2017 (c.d. «legge Orlando») aveva modificato il previgente art. 159 cod. pen., introducendo un nuovo comma secondo, a mente del quale il
corso della prescrizione rimaneva sospeso: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado,
sino alla pronuncia del dispositivo della
sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non
superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il
deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino
alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque
non superiore a un anno e sei mesi. La
sospensione si applicava, per disposizione della stessa legge, soltanto ai reati commessi dal 03.08.2017;
2) successivamente
la legge n.3/2019 (c.d. «legge Bonafede») aveva riformulato il citato art. 159,
comma 2, cod. pen., così come introdotto dalla <<legge Orlando>>,
prevedendo che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla pronunzia della
sentenza di primo grado, o dal decreto penale di condanna, fino alla data di
esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla irrevocabilità del
decreto di condanna. La nuova previsione si applicava a decorrere dall’ 1
gennaio 2020, sicché il regime della legge Orlando si sarebbe potuto applicare
dal 03.08.2017 al 31.12.2019;
3) la
disciplina subiva un'ulteriore riforma, allorquando la legge 27
settembre 2021 n. 134 (c.d. <<riforma Cartabia>>)
ha abrogato il comma 2 dell'art. 159 cod. pen., introducendo
contestualmente l'art. 161 bis cod. pen., a mente del quale il corso della
prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo
grado. Con specifico riguardo alla prescrizione (“sostanziale”) quest’ultimo
intervento normativo non
ha previsto una specifica disciplina transitoria. La stessa
legge ha poi introdotto, per i reati commessi a far data dall' 1 gennaio 2020 (ai
sensi dell'art.2 comma 3), all'art. 344 bis cod. proc. pen., l'improcedibilità
dell'azione penale, in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di
cassazione entro i termini previsti nel succitato articolo.
Ciò
posto, per i giudizi di impugnazione inerenti reati commessi durante la
vigenza della c.d. legge Orlando la causa di sospensione di cui all'art. 159 II
co., all'epoca vigente, si applica o no ? Ovviamente il tema si pone
poiché la disciplina della prescrizione ha natura sostanziale (cfr. C.cost. 278/20,
nonché, per la giurisprudenza di legittimità, Sez. 3, n. 26795 del 23/2/2023,
Angelini; Sez. 6, n. 31877 del 16/5/2017, B., Rv. 270629).
Fino a
qualche giorno fa la risposta della giurisprudenza di legittimità era univocamente
positiva.
Al
riguardo la quarta sezione (Cass. Sez. 4 Num. 39170 Anno
2023, Cass. Sez. 4 Num. 48770 Anno 2023, per la quale la questione è manifestamente infondata, nonché Cass. Sez. 4 Num. 623 Anno 2024) aveva
più volte così ricostruito il rapporto tra le discipline succedutesi nel
tempo:
tra le
riforme c.d. Orlando e Bonafede non vi era alcun rapporto di successione delle
leggi penali nel tempo, ex art. 2 cod. pen., posto che le leggi che si sono succedute
contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere
da una certa data;
diversamente,
il fenomeno successorio ricorre tra la riforma Orlando e quella
Cartabia, ma la prima è da ritenersi più favorevole perché,
sebbene preveda una causa di sospensione, non preclude del tutto il corso della
sospensione nei giudizi di impugnazione, per come risulta invece dal combinato
disposto degli articoli 159 e 161 bis c.p..
Pertanto
tale arresto ritiene sussistere diversi regimi di prescrizione,
applicabili in ragione della data del commesso reato e così
articolati:
<<- per i reati commessi fino al 2 agosto 2017 si
applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss cod. pen.
così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge ex Cirielli);
- per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017, fino al 31 dicembre
2020, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla
legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. legge Orlando) con i
periodi di sospensione previsti dall'art. 159, comma 2, cod. pen. nel testo
introdotto da detta legge;
- per i reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020 si
applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata
dagli artt. 157 e ss cod. proc. pen., senza conteggiare la
sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, comma 2, cod. pen., essendo
stata tale norma abrogata dall' art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27
settembre 2021 n. 134 e sostituita con l'art. 161 bis cod. pen. (c.d Riforma Cartabia),
e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità,
introdotta appunto da tale legge>> (cfr. Sez. 4 Num. 39170
Anno 2023).
A tale
interpretazione aveva anche aderito Sez. 1 Num. 2629 Anno 2024, sebbene
senza negare che la legge Bonafede sia parte del fenomeno successorio (sentenza
della I al link)
Nondimeno,
recentemente un arresto espresso da Sez. 3 Num. 18873 Anno 2024
è approdato a diverse conclusioni.
Tale
esegesi ritiene che la riforma del 2021, esplicitamente abrogando la causa di
sospensione della prescrizione per i giudizi di impugnazione, ex art. 159 2
comma c.p., abbia consentito la riviviscenza della disciplina anteriore alla
riforma Orlando, la c.d. legge Cirielli, per i fatti commessi tra il 3.08.2017
e il 31.12.2019, rimanendo invece i fatti commessi successivamente regolati
dalla improcedibilità.
Evidentemente
la disciplina Cirielli risulta più favorevole all'imputato, non
prevedendo alcuna sospensione del corso della prescrizione nei giudizi di
impugnazione, né tantomeno la cessazione della stessa (sentenza
al link).
Secondo
questa interpretazione la disciplina della sospensione del corso della prescrizione
risulterebbe assai meno articolata e andrebbe ricostruita così:
- per i reati
commessi sino al 31.12.2019 si applica il regime Cirielli;
- per i fatti
successivi, la prescrizione disegnata dalla legge Cirielli si applica sino
al primo grado di giudizio, mentre per i giudizi di impugnazione
troverà luogo il regime della improcedibilità Cartabia.
Tuttavia,
in un'udienza celebrata appena due giorni dopo, la quarta
sezione ha riproposto il suo precedente orientamento (sentenza
della IV al link).
Forse si prospetta un nuovo intervento delle Sezioni Unite, ma le superiori vicende dovrebbe condurre ad una più profonda riflessione del perché la Corte sarebbe assediata da un numero ritenuto spropositato di ricorsi e sulla inutilità delle politiche finora dispiegate per ridurli. A margine, costatiamo, ancora una volta, come l'uso della inammissibilità sia del tutto incontrollabile.