07 maggio 2024

Sindacato, da parte del magistrato di sorveglianza, sulla sospensione del titolo esecutivo deliberata dal pubblico ministero – Legittimità – Sussistenza.






 La Prima Sezione penale ha affermato che è legittimo l’esercizio, da parte del magistrato di sorveglianza, con posteriore ratifica del Tribunale, del potere di sindacato in ordine alla sospensione del titolo esecutivo deliberata, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., dal pubblico ministero, con eventuale revoca degli arresti domiciliari esecutivi.

La sentenza n. 16327/2024 al link

Ultima pubblicazione

Corruzione elettorale – Patto corruttivo – Efficacia del tempo – Attualizzazione attraverso diverse vicende esecutive – Rilevanza – Esclusione – Fattispecie.

  L’esito in sintesi La Sesta Sezione penale ha affermato che il delitto di corruzione elettorale si perfeziona con il raggiungimento dell’a...

I più letti di sempre