07 maggio 2024

Sindacato, da parte del magistrato di sorveglianza, sulla sospensione del titolo esecutivo deliberata dal pubblico ministero – Legittimità – Sussistenza.






 La Prima Sezione penale ha affermato che è legittimo l’esercizio, da parte del magistrato di sorveglianza, con posteriore ratifica del Tribunale, del potere di sindacato in ordine alla sospensione del titolo esecutivo deliberata, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., dal pubblico ministero, con eventuale revoca degli arresti domiciliari esecutivi.

La sentenza n. 16327/2024 al link

Ultima pubblicazione

Appello cartolare - impugnazione assente- vale il maggior termine per ricorrere

La settima sezione, contrapponendosi ad un precedente indirizzo , ha ritenuto che all'assente di un giudizio cartolare vada accordato i...

I più letti di sempre