21 maggio 2024

NESSUNA LIQUIDAZIONE ALLA PARTE CIVILE CHE SI LIMITI A CHIEDERE IL RIGETTO DEL RICORSO, SENZA CONTRASTARE SPECIFICAMENTE I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE


La quinta sezione della Corte di legittimità ha dato seguito all'indirizzo giurisprudenziale, già ritenuto dalla seconda sezione (Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-01) e poi condiviso dalle SS.UU., seppure non si trattasse della questione oggetto di remissione, secondo cui la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese soltanto se abbia svolto un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (sentenza delle SS.UU. al link). Tale principio si applica indifferentemente a tutte le forme di celebrazione del giudizio di legittimità, salva la diversa modulazione delle forme in cui potrà esternarsi il contributo.   

Nel caso di specie la quinta sezione ha statuito che <<nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile perché essa non ha offerto alcun contributo essendosi limitata a richiedere il rigetto dei ricorsi e la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi d'impugnazione proposti>>  (sentenza al link)

Ultima pubblicazione

Se e a quali condizioni sia abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

  E' viziato da abnormità ed é, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di inci...

I più letti di sempre