14 maggio 2024

Per la V sezione la riforma Cartabia ha limitato il potere di appello anche della parte civile.


Il Tribunale di Lodi dichiarava inammissibile l'appello della parte civile avverso una sentenza di proscioglimento per il delitto di diffamazione resa dal Giudice di pace. I giudici territoriali avevano ritenuto che l'art. 593 u.c., come novellato dalla riforma c.d. Cartabia, secondo cui sono "in ogni caso" inappellabili le sentenze di proscioglimento inerenti reati puniti con pena pecuniaria o alternativa, si applichi anche alla parte civile, sebbene i precedenti commi della citata norma facciano riferimento soltanto al pubblico ministero e all'imputato. 

Avverso tale declaratoria di inammissibilità interponeva ricorso la parte civile, deducendo che <<l'unica disposizione che il legislatore detta in modo specifico con riferimento all'impugnazione agli effetti civili (ivi compreso l'appello) della predetta parte contro le sentenze di proscioglimento è quella di cui all'art. 576 cod. proc. pen. il cui dettato non è stato modificato dal d.lgs n. 150 del 2022>>, aggiungendo che <<le limitazioni di cui al comma 3 dell'art. 593 cod. proc. pen. sarebbero dunque riferibili, come si evincerebbe dalla lettura dell'intero articolo, solo all'imputato e al pubblico ministero anche perché, ove il legislatore avesse voluto estendere ed equiparare l'inappellabilità agli effetti penali delle sentenze di proscioglimento a quella per i soli effetti civili, lo avrebbe dovuto affermare espressamente>>.      

La Corte di legittimità ha diversamente opinato, considerando irragionevole ascrivere alla parte civile un potere di appello più esteso di quello del pubblico ministero e financo della parte civile che, valendosi dei poteri di cui all'art. 21 d.lgs. n. 274 del 2000, abbia introdotto una pretesa non dipendente dall'iniziativa della pubblica accusa. Peraltro l'art. 576 disciplina un generico potere di impugnazione della suddetta parte eventuale, mancando invece una specifica disposizione che ne regolamenti l'appello.  (sentenza al link)


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