28 maggio 2024

La Corte precisa che per la retrodatazione dei termini custodiali non basta la mera conoscenza dei fatti


La IV sezione penale della Corte di legittimità ha precisato che, al fine di retrodatare i termini custodali, ai sensi dell'art. 297 3 co. c.p.p., <<la nozione di anteriore desumibilità, dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva non va confusa con quella di semplice conoscenza o conoscibilità di determinate evenienze fattuali ma esige una condizione di conoscenza che abbia una specifica significanza processuale>> (sentenza al link).


Ultima pubblicazione

Condizioni di procedibilità – Querela – Remissione – Produzione in giudizio della stessa da parte del querelato, finalizzata a ottenere la declaratoria di estinzione del reato – Equivalenza alla mancanza di ricusa – Sussistenza – Ragioni – Condizioni.

  La Sesta Sezione penale ha affermato che la produzione in giudizio, da parte del querelato, della remissione della querela, finalizzata al...

I più letti di sempre