23 maggio 2024

Processuale – Assenza di trattato o di convenzione internazionale – Reato punito con pena di morte nello Stato richiedente – Divieto di estradizione – Condizioni.

 




La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione, ha affermato che, in assenza di trattato con lo Stato richiedente, la regola prevista dall’art. 698, comma 2, cod. proc. pen. non consente l’estradizione processuale in favore dello Stato estero nel caso in cui il fatto per il quale questa è domandata è punito con la pena di morte, in assenza di una sentenza irrevocabile che abbia applicato, direttamente o per commutazione , una pena diversa da quella capitale.

Sentenza Numero: 17316, deposito del 24 aprile 2024 al link


Ultima pubblicazione

Perizia giurata stragiudiziale e falso ideologico

La Corte di legittimità, investita di un ricorso in tema di sussumibilità della perizia giurata nella fattispecie delittuosa di cui all...

I più letti di sempre