La Corte regolatrice è tornata a pronunciarsi sul tema della preclusione a costituirsi parte civile in udienza preliminare.
Al riguardo si rammenti che la preclusione de qua sussiste per la speciale udienza ex art. 447 c.p.p., giacché il danneggiato dal reato, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile (SS.UU. n. 47803/2008).
Proprio muovendo da tale ratio, le Sezioni semplici hanno osservato che identica preclusione può sussistere anche per l'udienza preliminare, nella misura in cui la stessa sia destinata al medesimo perimetro cognitivo della speciale udienza di cui all'art. 447 c.p.p., e quindi nel caso in cui ante udienza l'imputato e il Pubblico ministero abbiano convenuto una richiesta concordata di pena e la stessa sia stata formalmente portata a conoscenza del danneggiato.
Tuttavia dalla lettura della pronuncia non è ben chiaro quali siano le modalità con cui concretamente la concorde istanza di applicazione di pena debba essere portata a conoscenza del danneggiato, per precluderne la costituzione di parte civile. In particolare ciò che risulta poco perspicuo è se all'uopo sia sufficiente che l'istanza confluisca nel fascicolo prima dell'udienza. Sez. V 25581/2020.