Con la sentenza Cass.pen., sez. II, sentenza 11 agosto 2020, n. 23807, GALLO Presidente - DE SANTIS Relatore - GIORDANO P.M. (diff.) si irrobustisce l’indirizzo della Suprema Corte (ex multis Cass. pen., sez. I, 29 gennaio 2020, n. 3762) secondo cui ai fini della applicazione di una misura cautelare il Giudice della cautela può non tener conto di altri titoli detentivi. A sostegno di tale tesi si evidenzia che nel nostro sistema non esiste una preclusione assoluta alla possibilità di riacquistare la libertà, quale che sia la ragione della detenzione, di talché il Giudice della cautela non può operare una valutazione prognostica rispetto agli altri titoli.
A fronte di tale tesi, altro indirizzo, conformemente alla necessità del requisito della attualità dell’esigenza cautelare, rileva che lo stato di preesistente detenzione è circostanza idonea a neutralizzare le esigenze cautelari, se atto ad escludere che in un lasso di tempo prossimo vengano concessi benefici penitenziari (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 29 ottobre 2015, n. 45944).