Corte di Cassazione, sez II, n. 38573/2019 ha affermato che il curatore del fallimento è certamente legittimato a impugnare il provvedimento di sequestro di prevenzione in quanto «organo che svolge una funzione pubblica nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, [e che è] incardinato nell'ufficio fallimentare a fianco del tribunale e del giudice delegato».
La decisione anticipa di qualche mese il “cambio di rotta” delle Sezioni Unite che con la sentenza n. 45936 del 26/09/2019 hanno inoltre affermato che il curatore può chiedere la revoca del sequestro preventivo e impugnare i provvedimenti cautelari reali.
Il curatore del fallimento è quindi legittimato a intervenire nel procedimento di prevenzione quale terzo e a impugnare in “via cautelare” il provvedimento di sequestro.
La soluzioni offerte dalle sentenze richiamate si confrontano con i principi del c.d. codice della crisi di impresa d. lgs. 14/2019 di prossima entrata in vigore (1 settembre 2021), fugando i tanti dubbi interpretativi che, soprattutto nella giurisprudenza di merito, erano sorti per effetto della sentenza ( Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland s.p.a., Rv. 263685). Nel loro ultimo arresto (sentenza n. 45936 del 26/09/2019), le SS.UU hanno invece affermato, expressis verbis, che i principi della sentenza Uniland non sono applicabili al caso di specie nel quale coesistono vincoli di natura pubblicistica.
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