Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore.
La Sesta Sezione penale ha affermato che, anche a seguito della modifica dell’art. 572 cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. b), ...