27 novembre 2023

Dopo il PQM fallico, il doppio PQM.




Qualche tempo fa assurse agli onori della cronaca un PQM di una sentenza della Corte di Cassazione che conteneva un sinonimo fallico, evidentemente del tutto estraneo alla pronuncia. 

Il 14 novembre la settima sezione della Corte ha pubblicato una pronuncia con in calce due PQM, il cui testo riportiamo infra:

<< P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 

P.Q.M. (questo secondo pqm è in grassetto nel testo del provvedimento)

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende>>.

Ora, dalla lettura integrale della pronuncia si coglie che la Corte voleva rendere una sentenza di annullamento senza rinvio per intervenuta remissione della querela (sentenza al link), tuttavia resta fermo che il vertice della giurisdizione italiana è nuovamente incorso in un evidente errore, contenuto non nel corpo del provvedimento, ma nel suo dispositivo, appena sopra le firme.

A giustificazione di ciò è agevole invocare il carico di lavoro che grava sui consiglieri e probabilmente anche le condizioni di lavoro degli stessi, non sono temi che ci sfuggono, ma la sensibilità del difensore e del cittadino comune ci fa, per contro, osservare che casi come questi suscitano inquietudine rispetto allo svolgimento del giudizio. 


 




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