15 maggio 2025

Il Giudice, in qualunque modo ed in qualunque tempo venga a conoscenza della privazione della libertà dell'imputato, deve rinviare il processo

 

La quinta sezione di legittimità ha rilevato che <<qualora l'imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari, o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poiché in tali casi è in re ipsa il legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo ed in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche in assenza di una richiesta dell'imputato, deve d'ufficio rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, salvo che non vi sia stato un espresso rifiuto dell'imputato ad assistere all'udienza>>.

Tuttavia, in caso di soggetto ristretto per altra causa, il Giudice non è gravato da alcun onere di accertamento e pertanto, in mancanza di acquisizione al processo del dato della privazione della libertà, legittimamente si procede in assenza (sentenza al link). 

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