07 aprile 2026

Patteggiamento post Cartabia e rating di legalità.


L’art. 445, così come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, prevede al comma 1 
bis che “La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.

Orbene, la vigente versione dell’art. 445, comma 1 bis, c.p.p., escludendo che norme giuridiche extrapenali possano far derivare da sentenze di patteggiamento gli stessi effetti che conseguono alle sentenze di condanna (qualora con il patteggiamento non siano state applicate pene accessorie), impedisce, agli specifici effetti del rilascio del rating di legalità, che il predetto patteggiamento costituisca motivo ostativo all’attribuzione o al mantenimento dell'attestazione ?

La prima sezione del TAR Lazio ha ritenuto che la novella non dispieghi alcuna rilevanza in tema di rating di legalità, e ciò poiché il regolamento dell'Autorità garante preposta al rilascio dell'attestazione premiante, individua la sentenza ex art. 444 e ss., quale causa ostativa, ex se, del rilascio. Invero, nella interpretazione del giudice amministrativo, Invero, dall’interpretazione letterale e teleologica dell’art. 445 c.p.p., così come novellato – afferma ancora la sentenza citata – “si evince che vengono meno quegli effetti che conseguono alla sentenza di patteggiamento tutte (e solo) le volte in cui ciò avviene perché tale sentenza è equiparata a quella di condanna (come gli effetti prodotti nei giudizi civili o amministrativi). Quando ciò non avviene, l’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. non trova applicazione; esattamente come nel caso de quo, nell’ambito di una disciplina che già ab origine conferisce autonoma rilevanza (negativa) al cd. Patteggiamento”. (sentenza TAR al link)       

Si rammenta che l’attribuzione del rating, da cui possono discendere una serie di vantaggi nell’ottenimento di benefici pubblici o nell’accesso al credito, è volto a premiare una gestione aziendale trasparente, etica e virtuosa. Tuttavia ad esso possono aspirare soltanto le imprese (sia in forma individuale che societaria) in possesso di determinati presupposti, quorum un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda. 



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