Orbene, la vigente versione dell’art. 445, comma 1 bis, c.p.p., escludendo che norme giuridiche extrapenali possano far derivare da sentenze di patteggiamento gli stessi effetti che conseguono alle sentenze di condanna (qualora con il patteggiamento non siano state applicate pene accessorie), impedisce, agli specifici effetti del rilascio del rating di legalità, che il predetto patteggiamento costituisca motivo ostativo all’attribuzione o al mantenimento dell'attestazione ?
La prima sezione del TAR Lazio ha ritenuto che la novella non dispieghi alcuna rilevanza in tema di rating di legalità, e ciò poiché il regolamento dell'Autorità garante preposta al rilascio dell'attestazione premiante, individua la sentenza ex art. 444 e ss., quale causa ostativa, ex se, del rilascio. Invero, nella interpretazione del giudice amministrativo, Invero, dall’interpretazione letterale e teleologica dell’art. 445 c.p.p., così come novellato – afferma ancora la sentenza citata – “si evince che vengono meno quegli effetti che conseguono alla sentenza di patteggiamento tutte (e solo) le volte in cui ciò avviene perché tale sentenza è equiparata a quella di condanna (come gli effetti prodotti nei giudizi civili o amministrativi). Quando ciò non avviene, l’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. non trova applicazione; esattamente come nel caso de quo, nell’ambito di una disciplina che già ab origine conferisce autonoma rilevanza (negativa) al cd. Patteggiamento”. (sentenza TAR al link)
Si rammenta che l’attribuzione del rating, da cui possono discendere una serie di vantaggi nell’ottenimento di benefici pubblici o nell’accesso al credito, è volto a premiare una gestione aziendale trasparente, etica e virtuosa. Tuttavia ad esso possono aspirare soltanto le imprese (sia in forma individuale che societaria) in possesso di determinati presupposti, quorum un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda.
