20 aprile 2026

Furto di energia elettrica e procedibilità a querela ex riforma Cartabia: la decisione delle sezioni unite (informazione provvisoria)

 




Avevamo anticipato la pendenza della questione (link).

All'udienza del 26 marzo 2026, decidendo sulla questione:

Se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, sia consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza, mediante la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d'ufficio (ai sensi della vigente formulazione dell'art. 624, terzo comma, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevare immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite hanno così deciso:

In tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

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