28 aprile 2026

L'accusatorio degli altri: alcune domande al Prof. Vittorio Fanchiotti* sul processo "made in USA"

 


 

 

Nei dibattiti sul recente referendum costituzionale si è talora richiamato, spesso in chiave critica, il processo accusatorio degli Stati Uniti. Ma quanto sappiamo davvero di quel modello processuale ? Ai fini di un confronto più informato abbiamo posto alcune domande ad un esimio studioso del rito accusatorio d'oltre oceano.  

D: Professore, considerando i suoi studi di diritto processuale comparato, qual è il tratto essenziale che contraddistingue un processo per essere classificato di tipo accusatorio ?

Il tratto essenziale consiste nella parità tra le parti che, davanti a un giudice imparziale,  introducono in contraddittorio tra di loro le prove in dibattimento (trial), le uniche che possono normalmente essere utilizzate per la decisione. È esclusa di regola la possibilità di utilizzare materiale probatorio precostituito nella fase precedente (pretrial).

 

D: In un suo recente scritto, Lei ha affermato che <<ragioni non solo storiche, ma legate alla struttura della law of evidence militano per l’identificazione del processo “adversary” come “trial by judge and jury” (cfr. W. Blackstone)>>. Quali le ragioni di tale affermazione ?

Nel processo “adversary” (così è definito quello accusatorio) la law of evidence (diritto delle prove) in base alla quale la giuria emette il suo verdetto è un insieme di regole molto complesso (per esempio quelle contro il sentito dire) in base alle quali spetta al giudice che presiede il trial (ma non partecipa alla decisione finale) stabilire quali prove siano ammissibili e quali debbano invece essere escluse dal novero di quelle conoscibili dalla giuria stessa ai fini decisori.

 

D: Analizzando più specificamente il modello americano, Le chiedo, preliminarmente, se è possibile ravvisare una matrice unitaria dei processi statali e federali made in USA  ?

Premesso che ciascuno dei molteplici sistemi presenti negli Stati Uniti, quello federale e quelli propri di ciascuno dei cinquanta Stati, presenta alcune peculiarità, anche se tutto sommato marginali, è possibile individuare una matrice unitaria, poiché tutti ricalcano la radice adversary e sono sottoposti ai principi costituzionali del Bill of Rights del 1791. Ciò che distingue l’ambito di applicazione della giurisdizione federale è che essa è limitata a determinate materie, previste nella Costituzione del 1787 (i c.d. “enumerated powers”) ma col passar del tempo – in base a interventi giurisprudenziali - si è in buona parte “sovrapposta” a quella dei singoli Stati.

Sotto il profilo procedurale il processo federale utilizza ampiamente l’istituto del grand jury, un organo a composizione popolare, che consente di raccogliere, ai fini della decisione sul rinvio a giudizio, documenti e testimonianze che entro certi limiti possono essere introdotti nel trial, indebolendone la struttura adversary. In realtà il grand jury costituisce uno strumento gestito dall’organo dell’accusa (prosecutor), mentre non è prevista la partecipazione della difesa. Si tratta di una “parentesi inquisitoria”: ne consegue che la quasi totalità dei casi esaminati dal grand jury  si concludono con la formulazione dell’imputazione.  

Negli ordinamenti statali il grand jury non è previsto a livello costituzionale ed è presente solo da una ventina di essi, mentre la decisione sul rinvio a giudizio normalmente è affidata ad un preliminary hearing davanti ad un giudice professionale. Si tratta di un filtro anch’esso a maglie larghe, nel quale non trovano applicazione le regole di prova dibattimentali, facilitando l’operato del prosecutor.

 

D: Se dovesse indicare le analogie e le maggiori differenze tra il modello statunitense e quello italiano, a aspetti farebbe riferimento ? 

Il profilo fondamentale è costituito dalla presenza della giuria come giudice dibattimentale, che decide con un verdetto immotivato in base al principio dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio”. Il verdetto di non colpevolezza non è appellabile dall’accusa (prosecutor); quello di colpevolezza è impugnabile dal condannato per errori di diritto, soprattutto per violazioni di principi costituzionali.

La comminazione della pena non è competenza della giuria (salvo i casi in cui sia applicabile la pena capitale) ma da un sentencing judge, giudice monocratico “professionale”, preceduta da una presentence investigation.

 

D: In Italia, la riforma Cartabia venne preceduta da doglienze sullo scarso ricorso ai riti c.d. alternativi; sulla scorta dei suoi studi sul processo americano, il massiccio ricorso a forme di definizione diverse rispetto all’adversary trial (dibattimento) si deve ritenere il segno di un sistema processuale efficiente o di una giustizia che riserva le garanzie processuali soltanto a chi se le può permettere ?

Nel processo statunitense il ricorso alla giustizia negoziata (plea bargaining) “risolve” la quasi totalità dei procedimenti che si affacciano al trial: le cause della sua diffusione dipendono da molti fattori: un sistema di pene dai massimi edittali molto elevati, la possibilità di dichiararsi colpevoli per reati anche di estrema gravità, compresi quelli punibili con la pena capitale, la molteplicità dei tipi di ”accordi” che l’imputato può concludere con il prosecutor (non solo riduzione della pena, accesso anticipato a misure alternative, ma anche modifica del capo d’imputazione,  “archiviazione” di un diverso processo a carico suo o di un terzo).

Da un punto di vista oggettivo il sistema appare piuttosto efficiente, anche perché è collegato all’interesse degli organi dell’accusa, in particolare di quelli elettivi, di ottenere il maggior numero di condanne con il minor sforzo, cioè senza affrontare il trial, consentendo loro, spesso impegnati nella scalata a nuove cariche elettive, di presentarsi all’elettorato come amministratori efficienti della giustizia.

Tuttavia non si può tacere il fatto che tutta questa efficienza abbia pesanti ripercussioni. In particolare la capacità di smaltire la quasi totalità del carico di lavoro, rinunciando al trial in cambio di un qualche vantaggio, indubbiamente priva gli imputati meno abbienti della possibilità di usufruire di tutte le risorse e delle garanzie cui solo il trial consente di accedere, non ultima quella di essere giudicati da un organo a composizione popolare dopo uno scontro con l’accusa che presuppone, dato il clima accusatorio, una difesa agguerrita e preparata. Il  problema richiama quello della scarsità delle risorse previste in materia. Esistono uffici di public defenders, legal clinics organizzate da università, studi professionali che mettono a disposizione un monte-ore e fondazioni che si prendono cura della materia, ma i mezzi a disposizione sono comunque limitati.

 

D: Infine professore, seppur per grandi linee, ci può indicare, nel modello accusatorio degli Stati Uniti, le modalità di reclutamento e la natura del Pubblico Ministero ? 

Preliminarmente occorre osservare come negli Stati Uniti quella del pubblico ministero (prosecutor) non costituisca una “carriera”, nel senso di inserimento in un duraturo rapporto di pubblico impiego contrassegnato da promozioni e trasferimenti, ma rappresenti lo svolgimento di una funzione temporanea. Essa normalmente è preceduta o sfocia nell’esercizio dell’avvocatura, se non, per quanto riguarda i vertici degli uffici, nell’inserimento del mondo della politica.

Nell’ordinamento federale gli uffici sono organizzati a due livelli: in quello centrale, con sede a Washington, siede l’U.S. Attorney General, a capo dell’U.S. Department of Justice cui spetta la superintendence and direction dei novantaquattro U.S. Attorneys ai quali è affidata la prosecution dei reati federali nei singoli distretti in cui è suddivisa la giurisdizione federale. Sia l’organo centrale che quelli periferici sono nominati dal Presidente degli Stati Uniti, previo advice and consent del Senato e durano in carica quattro anni, come il Presidente.  Gli U.S. Attorneys sono coadiuvati da U.S. Assistant Attorneys, il cui turn-over è in media di due anni.

La situazione statale è piu’ variegata: tutti gli Stati tranne due sono comunque dotati di un duplice livello di organi. Al vertice si colloca l’Attorney General, carica elettiva (solo in Connecticut è di competenza delle local courts, mentre in New Jersey e in Alaska spetta al Governor).

Il prosecutor locale, in base alla sua competenza territoriale, assume denominazioni diverse: Municipal, County, District o State Attorney.

Il reclutamento avviene per elezione, normalmente su base partisan. Come per l’Attorney General, solo in Connecticut è di competenza delle local courts, mentre in New Jersey e in Alaska spetta al Governor.

La durata in carica è prevista per quattro anni, anche se in realtà ogni anno circa un terzo dei titolari degli uffici lascia la carica per dedicarsi alla carriera politica (di cui l’ufficio di prosecutor statale costituisce molto spesso una tappa intermedia).

Gli assistant attorneys sono direttamente reclutati dal titolare dell’ufficio e restano in carica normalmente due anni per dedicarsi poi spesso all’esercizio dell’avvocatura, forti dell’esperienza accumulata negli uffici dell’”avversario”.

Per quanto riguarda i rapporti tra l’Attorney General e i prosecutors locali sono previsti in tutti gli Stati poteri variamente articolati di autosostituzione”, “avocazione” e supervisione: essi però vengono utilizzati piuttosto raramente, poiché la prosecution  è tutt’ora considerata una local function, affidata ad un rappresentante della comunità da cui è stato eletto.

 

Professore Onorario, già Ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università di Genova. 

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