09 maggio 2023

La relazione del Massimario sul fatto di lieve entità ex comma 5 dell'art, 73 DPR 309/1990

 



Pubblichiamo la relazione n. 19/2023 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione – dal titolo “Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in relazione al fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309".

La relazione al link.


08 maggio 2023

La Cassazione francese nega l’estradizione verso l’Italia degli ex 10 brigatisti per mancata garanzia di “un processo equo” ex art. 6 Cedu e per violazione dell’art. 8 Cedu sul “rispetto della Vita Privata e familiare” - di Gianluca Pipitone

 



Con sentenza N. 286/2023 (al link) del 28.03.2023 la Corte di Cassazione Francese rigettava la richiesta di estradizione formulata su ricorso promosso dal Procuratore generale di Parigi avverso la decisione del 29 giugno 2022 con la quale la Corte di Appello di Parigi negava l’estradizione verso l’Italia degli ex terroristi -condannati in contumaci in Italia- perché in violazione degli artt. 6 e 8 della Cedu.

la Cassazione Francese motivava il diniego all’estradizione sul presupposto  che la legge italiana non garantisca agli ex terroristi -condannati in contumacia- un giusto processo ex art. 6 Cedu e che gli ex terroristi – tra cui Giorgio Pietrostefani e Marina Petrella- “hanno dimostrato di essere presenti sul suolo francese ininterrottamente da trentanove anni e di aver reciso ogni legame con l'Italia” cosicché la loro estradizione causerebbe un danno sproporzionato al loro diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 Cedu.


05 maggio 2023

La relazione del Massimario sul mancato o ritardato deposito delle conclusioni scritte del P.G. nel processo pandemico. Una questione ingravescente


Diamo conto della relazione tematica n. 13 dell' ufficio del Massimario, osservando che le problematiche generate dalla disciplina emergenziale  più che essere state risolte dalla Riforma c.d. Cartabia rischiano di accentuarsi. 

Se infatti nella vigenza della normativa pandemica il tema era quello delle conseguenze che derivano dalla violazione, anche temporale, della sequenza dell'ordine delle conclusioni (conclusioni p.g., loro comunicazione, conclusioni delle parti private, senza un ordine tra ques'ultime), la nuova disciplina ha fatto venire meno ogni sequenza tra le diverse conclusioni, sopprimendo anche ogni obbligo di comunicazione di quelle del p.g. alle difese. Ci pare una soluzione foriera di una chiara lesione dei diritti della difesa dell'imputato. ( relazione al link)

04 maggio 2023

I delitti contro la p.a. sono ostativi alla comminazione di pene sostitutive ?


 

Non pare allo stato potersi offrire una risposta definitiva, ma si possono fornire degli spunti per sciogliere il quesito.

A tal proposito è opportuno richiamare alcuni interventi legislativi che hanno riguardato l'art. 4 bis della legge sull'ordinamento penitenziario, richiamato dall'art. 59 della L. 689/81 che a sua volta disciplina le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva. 

Orbene  l'art. 4-bis "versione 31.01.2019" e ante novella del 30.12.2022 (L.199) prevedeva che:

<<1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalita` di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli  314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis ...>>.

L'art. 59 della L. 689/81 come novellato dalla Riforma c.d. Cartabia (d.l. vo n. 150 del 10.10.2022) prevede che:  

<<La pena detentiva non può essere sostituita:

 
d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale
>>.

Evidente che la Riforma Cartabia ad ottobre 2022 avesse recepito la versione dell'art. 4 o.p. all'epoca in vigore. Sennonché l'entrata in vigore della Riforma è stata differita al 30.12.2022 e in pari data l'art. 4 bis o.p. venne modificato, nel senso infra riportato (in parentesi quadra le parti soppresse): 

<< L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge [o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale]: delitti commessi per finalita` di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli  [314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,]>>.

Tuttavia, l'art. 59 L. 689/81 non è stato conseguentemente modificato.

Allora v'è da chiedersi se il rinvio operato dall’art. 59 L. 689/81 sia statico, e pertanto per i reati contro la p.a. precedentemente indicati dall'art. 4 bis o.p. NON possa operarsi la sostituzione delle pene detentive, oppure sia dinamico, e quindi la modifica dell'art. 4 bis o.p. ha fatto sì che POSSA operarsi la sostituzione. 

Orbene, un utile spunto per risolvere la questione potrebbe rinvenirsi nella Relazione illustrativa che ha accompagnato la Riforma

Invero in quel testo si afferma che la preclusione, ex art. 59 L.689/81, alla sostituzione delle pene si giustificherebbe per evitare che, attraverso la sostituzione operata dal giudice della cognizione, si eluda il disposto dell'art. 656 IX comma, che nel richiamare l'art. 4 bis o.p., impediva l'accesso alle misure alternative alla detenzione per i reati contro la p.a. in esso richiamati.

Ma se tale simmetria rappresentava la ratio della norma è evidente che venuta meno la preclusione all'accesso alle misure alternative deve venir meno anche la sostituibilità della pena detentiva

Ove così fosse, la norma dell'art. 59 lett. d) andrebbe riletta così:

<<La pena detentiva non può essere sostituita (in parentesi quadra la parte dell’enunciato normativo da ritenersi abrogata):

d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, [salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale]
>>.

Ai posteri, l’ardua sentenza…

 

03 maggio 2023

Ciclo di incontri di studi sulla Riforma Cartabia - II incontro sul tema "Rito Cartabia: iscrizioni, tempi e controlli giurisdizionali nelle indagini preliminari

 



Rito Cartabia: iscrizioni, tempi e controlli giurisdizionali nelle indagini preliminari

Venerdì 5 Maggio 2023, ore 15:00 - Tribunale di Trapani 
aula bunker “G. Falcone”

Saluti
Avv. Marco Siragusa, Presidente CP Trapani
Avv. Salvatore Longo, Presidente COA Trapani


Ne discutono
Dott.ssa Caterina Brignone, GIP Tribunale di Trapani
Dott. Franco Belvisi, Sostituto Procuratore della Repubblica Trapani


Modera
Avv. Daniele Livreri, Foro di Palermo e responsabile di Foro e Giurisprudenza della CP di Trapani




Evento accreditato giusta convenzione CP e COA Trapani per n. 3 crediti formativi per gli avvocati.

Furto in abitazione? Non sussiste se c'è il consenso. La sentenza del Tribunale di Marsala , massimata dall'assegnista avv. Giancarlo Leineri

 


Un'interessante sentenza del tribunale di Marsala (al link).

Di seguito le massime estrapolate da tale sentenza dall'Avv. Giancarlo Leineri, assegnista presso l'Università degli Studi di Palermo, il quale collabora col Tribunale di Marsala nell'ambito dei progetti del P.N.N.R. in materia di modellazione e massimazione delle sentenze di merito: 

  1. Non integra il reato di furto in abitazione ex art. 624 bis c.p. la condotta di colui che si impossessi di beni mobili dopo essersi introdotto nell’abitazione del soggetto passivo con il suo consenso (fattispecie in cui l’imputato aveva avuto accesso all’abitazione della vittima per effettuare dei lavori di manutenzione domestica su chiamata della vittima medesima) 

  2. Integra l’aggravante di cui all’art. 61, n. 11 la circostanza per la quale l’imputato abbia commesso il delitto di furto abusando del rapporto di prestazione d’opera instaurato con la vittima (nel caso di specie si trattava una prestazione, non collegata o giustificata da rapporti di amicizia, né meramente occasionale, che comportava l’obbligo di un facere gravante sull’imputato e consistente nella riparazione dell’impianto idraulico dell’abitazione della vittima). 

  3. In tema di risarcimento del danno, anche il pregiudizio morale deve essere provato in giudizio, ma nell’ipotesi in cui il fatto generatore sia rappresentato da una condotta penalmente rilevante, l’onere probatorio gravante sul danneggiato è agevolato dalla possibilità di fare ricorso ad elementi presuntivi, atteso che, in base all’id quod plerumque accidit, le aggressioni fisiche o morali determinano un turbamento più o meno intenso (nel caso di specie, il giudice ha avuto riguardo alle modalità della condotta, caratterizzata dall’abuso di prestazioni d’opera, alle conseguenze psicofisiche della persona offesa, all’età avanzata della vittima. all’entità del danno cagionato benché non economicamente valutabile con precisione, al contesto in cui si è verificata la condotta delittuosa)

02 maggio 2023

FUNGIBILITA’ TRA MISURA DI SICUREZZA PROVVISORIA NON DETENTIVA E RECLUSIONE. LA DECISIONE DEL GIP DI ENNA - di Mauro Lombardo




LA VICENDA PROCESSUALE

Nella fase delle indagini preliminari, il G.I.P. applicava all’indagato, in via 
provvisoria, la misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di permanenza in CTA.

All’esito del giudizio abbreviato, l’imputato veniva condannato a pena detentiva; divenuta irrevocabile la sentenza, l’Ufficio Esecuzioni penali della Procura emetteva ordine di esecuzione.

Il difensore del condannato proponeva incidente di esecuzione innanzi al G.I.P. di Enna, chiedendo scomputarsi dalla pena da eseguire il periodo di pre-sofferto a titolo di misura di sicurezza provvisoria.



LA QUESTIONE SOTTOPOSTA AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

La difesa lamentava che la libertà vigilata applicata in via provvisoria, con obbligo di permanenza in C.T.A., sebbene formalmente misura di carattere non detentivo, nella sostanza era consistita in misura di sicurezza detentiva poiché l’ordinanza genetica difettava di qualsivoglia indicazione in ordine al programma terapeutico cui sottoporsi unito all’obbligo di ricovero presso la C.T.A. senza potersene liberamente allontanare.

Pertanto, chiedeva al G.E. di applicare il disposto di cui al secondo periodo del co. 1 dell’art. 657 c.p.p. e, in conseguenza, annullare l’ordine di esecuzione.



LA DECISIONE DEL G.I.P. DI ENNA

Con una accorta esegesi dell’intera disciplina e facendo leva sul principio di legalità, il G.I.P. del Tribunale di Enna - Dott. Michele Martino Ravelli - accoglieva l’istanza difensiva, annullando l’ordine di esecuzione.

Il GIP rilevava che:

“l’indiscriminato obbligo di “permanere” presso la struttura di cura, in considerazione della sua genericità e del suo mancato addentellato a fasce orarie o specifiche prescrizioni comportamentali, travalica all’evidenza il perimetro (neppure tratteggiato nell’ordinanza del Gip) della misura di sicurezza della libertà vigilata, in tal modo sagomandola quale misura di carattere detentivo; […] pertanto, il periodo in cui allo […] veniva imposto l’obbligo di permanere presso una CTA [deve] essere computato quale periodo di presofferto ai sensi dell’art. 657 c.p.p.”.


Scarica l'ordinanza al link


Mauro Lombardo, Avvocato (dal 2001) Cassazionista (dal 2013) Foro di Enna - Consigliere-segretario della CP di Enna fino al 2010 - Fondatore e responsabile della sezione Lapec di Enna nata nel 2012.

Ha scritto saltuariamente per il mensile d’eloquenza GLI ORATORI DEL GIORNO (fondato nel 1927) per la Rivista Giuridica del Foro di Enna AvvocatiEnna e per la rivista on-line PENALE.IT

Ultima pubblicazione

Il caso Tortora "unico e irrepetibile" ? di Daniele Livreri

  In relazione alla presentazione della serie "Portobello", il regista, Marco Bellocchio, ha affermato che " sebbene un caso ...

I più letti di sempre