Non
pare allo stato potersi offrire una risposta definitiva, ma si possono fornire
degli spunti per sciogliere il quesito.
A
tal proposito è opportuno richiamare alcuni interventi legislativi che hanno
riguardato l'art. 4 bis della legge sull'ordinamento penitenziario, richiamato
dall'art. 59 della L. 689/81 che a sua volta disciplina le condizioni
soggettive per la sostituzione della pena detentiva.
Orbene l'art. 4-bis "versione
31.01.2019" e ante novella del 30.12.2022 (L.199) prevedeva
che:
<<1.
L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure
alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione
anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti
delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la
giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice
penale: delitti commessi per finalita` di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento
di atti di violenza, delitti di cui agli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,
primo comma, 320, 321, 322, 322-bis ...>>.
L'art.
59 della L. 689/81 come novellato dalla Riforma c.d. Cartabia (d.l. vo n. 150
del 10.10.2022) prevede che:
<<La pena detentiva non può essere sostituita:
…
d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza
attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale>>.
Evidente
che la Riforma Cartabia ad ottobre 2022 avesse recepito la versione dell'art. 4
o.p. all'epoca in vigore. Sennonché l'entrata in vigore della Riforma è stata differita
al 30.12.2022 e in pari data l'art. 4 bis o.p. venne
modificato, nel senso infra riportato (in parentesi quadra le parti soppresse):
<< L'assegnazione
al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla
detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere
concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui
tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo
58-ter della presente legge [o a norma
dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale]: delitti
commessi per finalita` di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di
cui agli articoli [314, primo comma, 317,
318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,]>>.
Tuttavia, l'art. 59 L. 689/81 non è stato conseguentemente
modificato.
Allora v'è da chiedersi se il rinvio operato dall’art. 59 L.
689/81 sia statico, e pertanto per i reati contro la p.a. precedentemente
indicati dall'art. 4 bis o.p. NON possa operarsi la sostituzione delle pene
detentive, oppure sia dinamico, e quindi la modifica dell'art. 4 bis o.p. ha
fatto sì che POSSA operarsi la sostituzione.
Orbene,
un utile spunto per risolvere la questione potrebbe
rinvenirsi nella Relazione illustrativa che ha accompagnato la Riforma.
Invero
in quel testo si afferma che la preclusione, ex
art. 59 L.689/81, alla sostituzione delle pene si giustificherebbe per evitare
che, attraverso la sostituzione operata dal giudice della cognizione, si eluda
il disposto dell'art. 656 IX comma, che nel richiamare l'art. 4 bis o.p.,
impediva l'accesso alle misure alternative alla detenzione per i reati contro
la p.a. in esso richiamati.
Ma
se tale simmetria rappresentava la ratio della norma è evidente che venuta meno la preclusione all'accesso alle misure
alternative deve venir meno anche la sostituibilità della pena detentiva.
Ove
così fosse, la norma dell'art. 59 lett. d) andrebbe riletta così:
<<La pena detentiva non può essere sostituita (in
parentesi quadra la parte dell’enunciato normativo da ritenersi abrogata):
d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, [salvo che sia stata riconosciuta la
circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice
penale]>>.
Ai
posteri, l’ardua sentenza…