05 febbraio 2025

COMPENSO PENALE: PARERE CNF

 


Il COA di Torino ha richiesto al CNF un parere in ordine alla determinazione del compenso in materia penale, come disciplinato dall'art. 12 del DM 55/2014. 

Tre i quesiti sottoposti al vaglio del Consiglio nazionale, cui l'Ente ha risposto con il parere n. 54 del 2024:

a) se sia possibile applicare la maggiorazione del 30% quando, per effetto della riunione di più procedimenti, aumenti il numero di soggetti imputati nel procedimento penale ovvero soltanto quando aumenti il numero dei soggetti assistiti dal singolo avvocato.

RispostaLa formulazione della prima parte del comma 2 dell’art. 12 del d.m. n. 55/2014 (“quando l’avvocato assiste più soggetti”) consente l’aumento del 30% solo quando, per effetto della riunione, aumenti il numero di soggetti assistiti dal singolo avvocato; circostanza che non si verifica allorché a seguito della riunione non aumenta il numero di assistiti per l’avvocato;

b) se, in presenza della congiunzione “anche” – gli aumenti previsti nella citata disposizione 1) per aumento del numero dei soggetti e/o delle imputazioni per effetto della riunione ovvero 2) per aumento del numero delle controparti – parti civili o imputati – siano cumulabili (30% per la prima ipotesi + 30% per la seconda ipotesi)

Risposta: La norma di cui all’art. 12, comma 2, d.m. n. 55/2014 (quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunioni di più procedimenti) non consente di cumulare gli aumenti per la fattispecie di cui al quesito posto. Infatti, se è pur vero che la parola “ovvero” può essere usata in senso sia disgiuntivo che esplicativo, nel caso di specie la formulazione della norma depone nel senso esplicativo, atteso che spiega meglio il significato della prima parte della frase ma non aggiunge una ulteriore fattispecie (a differenza invece, ad esempio, della stessa parola – ovvero – riportata nell’ultima parte del 1 comma del medesimo articolo 12, in cui è evidente la funzione disgiuntiva della parola “ovvero”).

 c) se sia corretto individuare ed applicare, per ogni udienza di durata elevata una tariffa oraria, calcolando altresì la fase di esame e studio e la fase istruttoria per ogni singola udienza. 

Risposta: non è possibile applicare la tariffa oraria per le udienze di durata elevata, atteso che la tariffa oraria richiede una preventiva pattuizione con il cliente; peraltro, l’attuale disciplina parametrica non prevede una indennità di attesa. Per la determinazione del compenso, avvocato e cliente possono pattuire un compenso orario da commisurare alla durata della prestazione e dell’attività da compiersi in adempimento dell’incarico ricevuto. Non è possibile, altresì, calcolare la fase di esame e studio e la fase istruttoria per ogni singola udienza, atteso che le fasi su cui si calcola il compenso dell’avvocato sono “uniche” per ogni grado di giudizio e non si moltiplicano per ogni udienza.

 

04 febbraio 2025

LA PROCURA EUROPEA: QUESTIONI APPLICATIVE E GARANZIE DIFENSIVE 6 febbraio 2025, ore 9:50 Polo Universitario di Trapani, Aula Magna "G. Tranchina"

 


Decorrenza del termine per impugnare per il PG.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un Procuratore generale distrettuale avverso l'ordinanza di inammissibilità, pronunciata dalla Corte di appello di Bologna, con cui era stata rilevata l'intempestività dell'appello della parte pubblica. Nel caso di specie i giudici distrettuali avevano computato il termine dal giorno del deposito della sentenza di primo grado, tuttavia la Corte di legittimità ha osservato che <<il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado decorre, per il Procuratore generale distrettuale, non dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione (come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello), ma "dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento", ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.>>.

03 febbraio 2025

E'possibile ricusare il giudice della prevenzione, ma va esattamente colto il perimetro dell'istituto.

 

La quinta sezione della Corte di legittimità ha rammentato come <<attesa la natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione e la sua incidenza su diritti di rilievo costituzionale, che impone l'osservanza delle garanzie del giusto processo, tra le quali rilievo primario va riconosciuto all'imparzialità del giudice, ad esso è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. - come risultante a seguito dell'intervento additivo effettuato dalla Corte costituzionale con sent. n. 283 del 2000 - nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale (Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350 - 01)>>. 

Ciò posto, <<ai fini della verifica dell'esistenza di una situazione pregiudicante, è... necessario accertare se nel precedente provvedimento, che si assume pregiudicante, il giudice abbia operato valutazioni di merito in ordine alla medesima posizione soggettiva oggetto del procedimento successivo. Tale accertamento deve essere effettuato non solo attraverso un raffronto fra le imputazioni, «ma anche e innanzi tutto esaminando le affermazioni, con rilievo decisorio, fatte dal giudice ricusato negli atti del giudizio dedotto come pregiudicante», essendo necessario stabilire se nella motivazione della relativa sentenza siano state espresse «valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del soggetto sottoposto a giudizio che siano idonee a costituire una concreta manifestazione della situazione di oggettiva prevenzione in cui è venuto a trovarsi il medesimo giudicante rispetto al nuovo giudizio che egli è chiamato a rendere» (Sez. 1, n. 32004 del 30/10/2020, Fazzalari, non massimata)>> (provvedimento al link).

Ultima pubblicazione

COMPENSO PENALE: PARERE CNF

  Il COA di Torino ha richiesto al CNF un parere in ordine alla determinazione del compenso in materia penale , come disciplinato dall'...

I più letti di sempre