12 febbraio 2025

Continuazione tra reato associativo e reati fine.


La Corte di Cassazione ha precisato i presupposti per la configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati fine. Al riguardo i giudici della nomofilachia hanno considerato che <<nel caso in cui la richiesta di applicare la disciplina della continuazione abbia ad oggetto un reato associativo e i reati fine non è sufficiente che i secondi rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e che siano finalizzati al suo rafforzamento (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 - 02). In tale ipotesi, infatti, la continuazione tra il reato di partecipazione a un'associazione e i reati fine può essere riconosciuta SOLO a condizione che il giudice verifichi puntualmente e in concreto che OGNI specifico reato cui si riferisce la richiesta sia stato programmato "ab origine" al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio e che, pertanto, questo non sia legato a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, sopravvenuti ovvero non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430)>>.   (sentenza al link)

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