La quinta sezione della Corte di legittimità ha rammentato come <<attesa la natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione e la sua incidenza su diritti di rilievo costituzionale, che impone l'osservanza delle garanzie del giusto processo, tra le quali rilievo primario va riconosciuto all'imparzialità del giudice, ad esso è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. - come risultante a seguito dell'intervento additivo effettuato dalla Corte costituzionale con sent. n. 283 del 2000 - nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale (Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350 - 01)>>.
Ciò posto, <<ai fini della verifica dell'esistenza di una situazione pregiudicante, è... necessario accertare se nel precedente provvedimento, che si assume
pregiudicante, il giudice abbia operato valutazioni di merito in ordine alla
medesima posizione soggettiva oggetto del procedimento successivo. Tale
accertamento deve essere effettuato non solo attraverso un raffronto fra le
imputazioni, «ma anche e innanzi tutto esaminando le affermazioni, con rilievo
decisorio, fatte dal giudice ricusato negli atti del giudizio dedotto come pregiudicante», essendo necessario stabilire se nella motivazione della relativa
sentenza siano state espresse «valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti
del soggetto sottoposto a giudizio che siano idonee a costituire una concreta
manifestazione della situazione di oggettiva prevenzione in cui è venuto a trovarsi il medesimo giudicante rispetto al nuovo giudizio che egli è chiamato a rendere»
(Sez. 1, n. 32004 del 30/10/2020, Fazzalari, non massimata)>> (provvedimento al link).