A margine del convegno svoltosi a Trapani, il 06.02.2025, dal titolo "La Procura Europea: questioni applicative e garanzie difensive" e prendendo spunto dalla sua relazione, abbiamo chiesto al collega Amedeo Barletta qualche considerazione in tema della c.d. separazione delle carriere.
Ringraziamo Amedeo, per essersi prestato a intervenire sul nostro blog.
Caro Amedeo, a Tuo avviso la normativa sulla Procura europea può offrirci qualche spunto di riflessione per il dibattito domestico sulla c.d. separazione delle carriere ?
Il modello prescelto dalla UE per la creazione della Procura Europea (EPPO) deve sicuramente molto al sistema italiano, soprattutto quanto alla previsione di un Procuratore effettivamente a capo delle indagini e con un ben garantito statuto di indipendenza.
Tale inquadramento del resto è assolutamente coerente anche con la giurisprudenza elaborata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che, pronunciandosi a proposito del rispetto dello stato di diritto, ha in piú occasioni riaffermato l'importanza di un ordine giudiziario indipendente e l'opportunitá di assicurare un particolare statuto di indipendenza sia esterna che interna anche per la magistratura requirente.
Tale indipendenza però può coniugarsi in modi diversi e del resto la stessa Procura europea introduce, nello stesso ordinamento italiano, un PM che ha uno statuto parzialmente diverso dal suo collega pienamente inquadrato nell'ordinamento giudiziario interno.
Il Procuratore europeo, e gli stessi procuratori europei delegati, hanno infatti uno status peculiare.
La posizione giuridica e disciplinare degli stessi é infatti, nel corso del mandato europeo, sottratta alla piena competenza del CSM. Il regime disciplinare applicabile è autonomo, cosí come il rapporto gerarchico con il vertice di EPPO che é strutturato in maniera sicuramente diversa rispetto al modello gerarchico in vigore nel sistema nazionale.
Il Regolamento UE prevede sostanzialmente un piú ampio margine per scelte di prioritá quanto all'esercizio dell'azione penale.
Il Regolamento UE 1939 del 2017 che disciplina EPPO prevede inoltre che il Procuratore capo renda conto annualmente delle proprie attivitá al Parlamento europeo. Si tratta di una previsione questa in linea con i principali ordinamenti costituzionali che prevedono che l'autoritá pubblica renda sempre conto alla assemblea rappresentativa dei popoli europei della propria atttivitá e del modo in cui vengono utilizzate le risorse pubbliche, non intaccando tale obbligo di rendicontazione l'indipendenza della istituzione. Si tratta però di una previsione assolutamente inedita per il nostro sistema costituzionale nazionale.
Il Regolamento prevede, inoltre, che sulla rimozione del Procuratore capo europeo e dei procuratori europei decida la Corte di giustizia UE su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Sulla base del Regolamento UE è possibile rimuovere dall’incarico il procuratore capo europeo qualora si riscontri che questi non è più in grado di esercitare le proprie funzioni o che ha commesso una colpa grave.Lo stesso puó avvenire per i procuratori europei.
Al di là di ciò, qual è il tuo giudizio sul concreto profilo della separazione delle carriere disegnato dal progetto di riforma costituzionale al vaglio delle Camere ?
La riforma dell'ordinamento giudiziario e della Costituzione finalizzata alla introduzione della separazione delle carriere rappresenta una naturale evoluzione del nostro ordinamento giudiziario al fine di allineare lo statuto del PM con la riforma costituzionale ormai ultraventennale dell'art. 111 e con il sistema processuale adottato con la riforma del codice di rito di fine anni '80.
Questo riallineamento non puó che passare attraverso una distinzione delle carriere e del sistema disciplinare tra Giudici e PM, oltre che attraverso una riforma del sistema di autogoverno necessaria anche alla luce delle distorsioni del sistema rappresentativo correntizio, che ha vissuto, almeno negli ultimi decenni, chiare ed innegabili degenerazioni corporative, al contempo dimostrando di non sapere garantire una piena indipendenza dei propri membri.
A tal proposito se il diritto UE generalmente vede con favore una maggioranza di togati nei consigli giudiziari, la nomina degli stessi puó seguire diverse modlaitá e vi sono sistemi quale quello spagnolo in cui tutti i membri del consiglio sono di nomina parlamentare, secondo una impostazione che sarebbe peró chiaramente incompatibile con la nostra Costituzione.
La riforma può anche consentire di recuperare un modello di giustizia disciplinare efficiente e responsabilizzante, anche alla luce dello stesso statuto di indipendenza della magistratura e dei complessi meccanismi che regolano la responsabilità anche civile dei membri dell'ordine giudiziario. A tal proposito sarebbe auspicabile estendere tale nuovo modello disciplinare anche alle altre magistrature repubblicane.
Il modello italiano prevede una magistratura autonoma ed indipendente, con un grado di indipendenza esterna assolutamente avanzato anche rispetto ai sistemi costituzionali degli altri paesi europei, ma con un sistema di indipendenza interna che ha evidenziato alcune criticità.
La sottoposizione delle carriere di magistrati giudicanti e requirenti a influenze reciproche quanto alle progressioni in carriera ed alla responsabilitá disciplinare, insieme al modello correntizio affermatosi negli ultimi 30/40 anni, produce degli effetti perversi che la separazione dei consigli, la riforma della composizione degli stessi ed il nuovo modello disciplinare dovrebbe, nelle intenzioni del legislatore costituzionale, attenuare, al contempo favorendo, si spera, il rafforzamento di un'autentica cultura della tutela dei diritti in capo alla magistratura giudicante che troppo spesso, invece, appare attratta da logiche di prevenzione generale e speciale che poco le si attagliano.
Amedeo Barletta: Avvocato penalista. Esperto in materia penale ed in cooperazione giudiziaria europea ed internazionale. Attualmente co responsabile dell'Osservatorio Europa dell'Unione delle Camere Penali Italiane e Vice Presidente della European Criminal Bar Association.