03 maggio 2023

Ciclo di incontri di studi sulla Riforma Cartabia - II incontro sul tema "Rito Cartabia: iscrizioni, tempi e controlli giurisdizionali nelle indagini preliminari

 



Rito Cartabia: iscrizioni, tempi e controlli giurisdizionali nelle indagini preliminari

Venerdì 5 Maggio 2023, ore 15:00 - Tribunale di Trapani 
aula bunker “G. Falcone”

Saluti
Avv. Marco Siragusa, Presidente CP Trapani
Avv. Salvatore Longo, Presidente COA Trapani


Ne discutono
Dott.ssa Caterina Brignone, GIP Tribunale di Trapani
Dott. Franco Belvisi, Sostituto Procuratore della Repubblica Trapani


Modera
Avv. Daniele Livreri, Foro di Palermo e responsabile di Foro e Giurisprudenza della CP di Trapani




Evento accreditato giusta convenzione CP e COA Trapani per n. 3 crediti formativi per gli avvocati.

Furto in abitazione? Non sussiste se c'è il consenso. La sentenza del Tribunale di Marsala , massimata dall'assegnista avv. Giancarlo Leineri

 


Un'interessante sentenza del tribunale di Marsala (al link).

Di seguito le massime estrapolate da tale sentenza dall'Avv. Giancarlo Leineri, assegnista presso l'Università degli Studi di Palermo, il quale collabora col Tribunale di Marsala nell'ambito dei progetti del P.N.N.R. in materia di modellazione e massimazione delle sentenze di merito: 

  1. Non integra il reato di furto in abitazione ex art. 624 bis c.p. la condotta di colui che si impossessi di beni mobili dopo essersi introdotto nell’abitazione del soggetto passivo con il suo consenso (fattispecie in cui l’imputato aveva avuto accesso all’abitazione della vittima per effettuare dei lavori di manutenzione domestica su chiamata della vittima medesima) 

  2. Integra l’aggravante di cui all’art. 61, n. 11 la circostanza per la quale l’imputato abbia commesso il delitto di furto abusando del rapporto di prestazione d’opera instaurato con la vittima (nel caso di specie si trattava una prestazione, non collegata o giustificata da rapporti di amicizia, né meramente occasionale, che comportava l’obbligo di un facere gravante sull’imputato e consistente nella riparazione dell’impianto idraulico dell’abitazione della vittima). 

  3. In tema di risarcimento del danno, anche il pregiudizio morale deve essere provato in giudizio, ma nell’ipotesi in cui il fatto generatore sia rappresentato da una condotta penalmente rilevante, l’onere probatorio gravante sul danneggiato è agevolato dalla possibilità di fare ricorso ad elementi presuntivi, atteso che, in base all’id quod plerumque accidit, le aggressioni fisiche o morali determinano un turbamento più o meno intenso (nel caso di specie, il giudice ha avuto riguardo alle modalità della condotta, caratterizzata dall’abuso di prestazioni d’opera, alle conseguenze psicofisiche della persona offesa, all’età avanzata della vittima. all’entità del danno cagionato benché non economicamente valutabile con precisione, al contesto in cui si è verificata la condotta delittuosa)

02 maggio 2023

FUNGIBILITA’ TRA MISURA DI SICUREZZA PROVVISORIA NON DETENTIVA E RECLUSIONE. LA DECISIONE DEL GIP DI ENNA - di Mauro Lombardo




LA VICENDA PROCESSUALE

Nella fase delle indagini preliminari, il G.I.P. applicava all’indagato, in via 
provvisoria, la misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di permanenza in CTA.

All’esito del giudizio abbreviato, l’imputato veniva condannato a pena detentiva; divenuta irrevocabile la sentenza, l’Ufficio Esecuzioni penali della Procura emetteva ordine di esecuzione.

Il difensore del condannato proponeva incidente di esecuzione innanzi al G.I.P. di Enna, chiedendo scomputarsi dalla pena da eseguire il periodo di pre-sofferto a titolo di misura di sicurezza provvisoria.



LA QUESTIONE SOTTOPOSTA AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

La difesa lamentava che la libertà vigilata applicata in via provvisoria, con obbligo di permanenza in C.T.A., sebbene formalmente misura di carattere non detentivo, nella sostanza era consistita in misura di sicurezza detentiva poiché l’ordinanza genetica difettava di qualsivoglia indicazione in ordine al programma terapeutico cui sottoporsi unito all’obbligo di ricovero presso la C.T.A. senza potersene liberamente allontanare.

Pertanto, chiedeva al G.E. di applicare il disposto di cui al secondo periodo del co. 1 dell’art. 657 c.p.p. e, in conseguenza, annullare l’ordine di esecuzione.



LA DECISIONE DEL G.I.P. DI ENNA

Con una accorta esegesi dell’intera disciplina e facendo leva sul principio di legalità, il G.I.P. del Tribunale di Enna - Dott. Michele Martino Ravelli - accoglieva l’istanza difensiva, annullando l’ordine di esecuzione.

Il GIP rilevava che:

“l’indiscriminato obbligo di “permanere” presso la struttura di cura, in considerazione della sua genericità e del suo mancato addentellato a fasce orarie o specifiche prescrizioni comportamentali, travalica all’evidenza il perimetro (neppure tratteggiato nell’ordinanza del Gip) della misura di sicurezza della libertà vigilata, in tal modo sagomandola quale misura di carattere detentivo; […] pertanto, il periodo in cui allo […] veniva imposto l’obbligo di permanere presso una CTA [deve] essere computato quale periodo di presofferto ai sensi dell’art. 657 c.p.p.”.


Scarica l'ordinanza al link


Mauro Lombardo, Avvocato (dal 2001) Cassazionista (dal 2013) Foro di Enna - Consigliere-segretario della CP di Enna fino al 2010 - Fondatore e responsabile della sezione Lapec di Enna nata nel 2012.

Ha scritto saltuariamente per il mensile d’eloquenza GLI ORATORI DEL GIORNO (fondato nel 1927) per la Rivista Giuridica del Foro di Enna AvvocatiEnna e per la rivista on-line PENALE.IT

28 aprile 2023

Per il GUP di Trapani la nuova regola di giudizio dell'udienza preliminare si applica anche agli enti

 

 

Il difensore di un ente ha prospettato al GUP di Trapani una questione di legittimità costituzionale <<dell’art. 61 D.Lgs. n. 231/2001 per violazione dell’art. 3 Cost., con riferimento alla diversa previsione contenuta nell’art. 425 c.p.p.>>. 

Al riguardo si rammenta che per effetto della riforma c.d. Cartabia, il Giudice dell'udienza preliminare emetterà sentenza di non luogo a procedere «quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna»; diversamente la regola di giudizio prevista per gli enti dall’art. 61 D.Lgs. n. 231/2001, è rimasta invariata, creandosi così un disallineamento tra i due enunciati normativi, una volta sovrapponibili. 

Il GUP ha tuttavia rigettato la questione. In sintesi, rimandando alla lettura dell'ordinanza, il Decidente ha anzitutto considerato, in linea generale, che la responsabilità penale e quella da reato non appartengono a sistemi omogenei, sicché una differente disciplina non sarebbe ex se irragionevole, ma in ogni caso ad avviso del GUP  la novella ha in realtà recepito una interpretazione evolutiva dell'art. 425 comma 3 c.p.p. che <<deve intendersi riferita anche all’art. 61 D.Lgs. n. 231/2001, poiché plasmato – come si è detto – sulla richiamata disposizione codicistica>>.

Al link l'ordinanza.

 

La dottoressa Caterina Brignone, GIP del Tribunale di Trapani



 

 

 

27 aprile 2023

La Corte interviene sulla diminuente in executivis e respinge la questione di legittimità costituzionale

Con la sentenza n.  16054/2023 la Prima Sezione della Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il beneficio dell’ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (sentenza al link) 

26 aprile 2023

PSS e aggiornamenti: il Ministero sbaglia il periodo



Il ministero pubblica il decreto ministeriale e abbassa il tetto rituale, ma erra quanto al periodo di riferimento. L'aggiornamento che è biennale è stato calcolato sul periodo 2018 - 2020, così che esso non tiene conto dell’aumento dell’inflazione in questi ultimi anni.

Ai sensi dell’articolo 77 del TUSG:

Art. 77 DPR 115-2002 (Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione)

1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il decreto al link

Il Ministero fornisce chiarimenti con riguardo al pagamento per l'estinzione delle contravvenzioni alimentari


Il Ministero, su quesito formulato dalla Procura presso il Tribunale di Parma, ha fornito alcuni chiarimenti con riguardo alle modalità di pagamento inerenti la procedura per estinguere le contravvenzioni previste dalla L. 283/1962, succesivamente alla Riforma c.d. Cartabia (parere al link)

 

 

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