La Corte di cassazione ha rammentato che «in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate all'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, dall'art. 18-bis dl. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, la Corte di appello, al fine di verificare lo stabile radicamento nel territorio nazionale della persona richiesta, quale motivo di rifiuto della consegna, è tenuta, a pena di nullità, ad indicare gli specifici indici rivelatori previsti dalla norma cit. ed i relativi criteri di valutazione, sicché il mancato apprezzamento di uno di tali indici rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023, dep. 2024, Bettini, Rv. 285601 - 01)>> (sentenza al link)
28 marzo 2025
L'errore giudiziario: un'assurdità retorica? - Luigi Pasini
In tempi di contrapposizione sul tema della c.d. "separazione delle carriere", facciamo ricorso alla cultura e alla capacità introspettiva di Luigi Pasini, recuperando un suo scritto "storico" (documento al link).
L'autore del testo "L'errore giudiziario: un'assurdità retorica?" è il compianto avvocato Luigi Pasini, che ha presentato questa relazione al convegno tenutosi ad Erice nel 1997 presso il Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana.
Pasini era un avvocato penalista di grande esperienza e cultura, che ha dedicato la sua vita professionale alla difesa dei diritti dei più deboli. La sua relazione all'Ettore Majorana è un esempio della sua profonda riflessione sul tema dell'errore giudiziario, un problema che lo ha sempre appassionato e che ha affrontato con grande coraggio e lucidità.
Il suo contributo al dibattito sull'errore giudiziario è stato di fondamentale importanza, e il suo testo rimane ancora oggi una lettura preziosa per chiunque voglia approfondire questo tema.
L'autore riflette sul concetto di errore giudiziario, partendo dalla narrazione di due storie di persone condannate ingiustamente.
La prima persona ingiustamente condannata finisce per credere egli stesso alla fine alla propria colpevolezza, quasi a voler trovare una giustificazione alla pena subita. La seconda persona ingiustamente condannata, invece, continua a lottare per dimostrare la propria innocenza.
L'autore si chiede come mai, di fronte all'errore giudiziario, in un caso si reagisca in un modo, e nell'altro in un altro opposto. La risposta che si dà è che nella prima vicenda la sentenza è sbagliata ma giusta, mentre nella seconda è sbagliata e ingiusta.
L'essere umano, infatti, comprende e si ribella all'ingiustizia, ma non comprende e non si ribella all'errore. L'errore giudiziario è tale perché il giudice, pur seguendo le regole, giunge a una conclusione errata. In altre parole, giusto ed esatto non coincidono.
Il processo non è il luogo in cui si accerta la verità, ma il luogo in cui l'accusatore e l'accusato cercano di persuadere i giudici della bontà delle proprie ragioni. L'arte che si esercita nei tribunali è quella della retorica, che non si basa sulla verità, ma sulla verosimiglianza.
Il giudice può essere tratto in errore dalla bravura dei retori. Per evitare l'errore giudiziario, si sono tentate diverse strade: eliminare i giudici e affidare il giudizio a un'entità superiore, eliminare la retorica e usare la confessione come unica prova. Ma queste soluzioni portano alla perdita della libertà. L'unica strada percorribile è quella di migliorare il processo, rendendolo il più possibile impermeabile all'errore.
Qui il testo completo della relazione.
In foto, il compianto avvocato Luigi Pasini
27 marzo 2025
DEPOSITO TELEMATICO: PROBLEMI INTERPRETATIVI ED ECCEZIONI DIFENSIVE DOPO IL D.M. 27.12.2024 N. 206 a cura dell’Avv. Mattia Serpotta
Abstract:
Il documento in esame offre una panoramica dettagliata sulle nuove normative riguardanti il deposito telematico nel processo penale, introdotte dal D.M. 27.12.2024 n. 206. L'autore esplora le problematiche interpretative e le eccezioni difensive emerse a seguito di queste modifiche, con un focus particolare sull'obbligatorietà del deposito telematico per determinati atti e uffici giudiziari. Viene analizzata la distinzione tra deposito telematico obbligatorio e non obbligatorio, le eccezioni alla regola generale, e le questioni interpretative relative al malfunzionamento del portale e al deposito in udienza. L'obiettivo è fornire una guida chiara per gli avvocati, aiutandoli a navigare le complessità del nuovo sistema e a evitare possibili sanzioni o eccezioni.
Sintesi del Documento:
Il documento si apre con una disamina delle difficoltà incontrate dall'avvocatura nella transizione al deposito telematico obbligatorio, evidenziando la mancanza di un adeguato periodo di sperimentazione e le conseguenti problematiche per i difensori, specialmente quelli meno avvezzi all'uso degli strumenti informatici.
Viene poi esaminato il quadro normativo di riferimento, con particolare attenzione al D.M. 206 del 2024, che ha modificato il precedente D.M. 217 del 2023 in attuazione della Riforma Cartabia. L'autore spiega come queste normative abbiano progressivamente introdotto l'obbligatorietà del deposito telematico, demandando a decreti ministeriali la selezione degli atti soggetti a tale regime.
Successivamente, il documento si concentra sulla definizione di "modalità telematica" e sull'identificazione del portale dei depositi telematici come unico mezzo di trasmissione e deposito degli atti del procedimento penale. Viene chiarita la distinzione tra deposito telematico (portale) obbligatorio, non obbligatorio, e i casi in cui il deposito telematico non è consentito.
L'autore analizza in dettaglio le ipotesi di deposito telematico obbligatorio, identificando gli uffici giudiziari e gli atti per cui è previsto l'uso esclusivo del portale. Vengono inoltre esaminate le eccezioni a tale regola generale, come i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, per i quali è consentito l'uso alternativo del portale, della PEC o della modalità cartacea.
Il documento affronta poi le questioni interpretative relative al deposito in udienza, al perfezionamento del deposito, e al deposito della nomina e degli atti successivi in fase di indagine. Viene discussa anche la problematica del malfunzionamento del portale e le possibili soluzioni in tali casi.
Infine, l'autore esamina la questione dell'autentica con firma digitale, fornendo un'analisi delle recenti sentenze della Cassazione in materia.
In conclusione, il documento offre una guida esaustiva e approfondita sulle nuove normative in materia di deposito telematico nel processo penale, fornendo al contempo utili indicazioni pratiche per gli avvocati.
In foto l'avv. Mattia Serpotta
26 marzo 2025
❌ ❌ REMEMBER: Il 31.03 si estende - salvo proroghe- l'obbligo di deposito al portale ❌ ❌
Il 31.03 cessa, per quanto attiene ai riti speciali menzionati nel comma 4 dell'art. 1 del medesimo D.M., la possibilità di depositare, presso le autorità menzionante nel comma 1 del DM 27.12.2024, n. 206, atti, documenti, richieste e memorie con modalità NON telematiche.
Si riporta il comma 4 del decreto.
Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l’iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I (giudizio abbreviato n.d.e.), III (giudizio direttissimo n.d.e.) e IV (giudzio immediato n.d.e.) del codice di procedura penale.
Si riporta anche il comma 1 del provvedimento al fine di rammentare gli uffici interessati
Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) procura della Repubblica presso il tribunale
ordinario;
b) Procura europea;
c) sezione del giudice per le indagini preliminari
del tribunale ordinario;
d) tribunale ordinario;
e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.
Bancoposta e raccolta risparmio: natura pubblicistica? L'addetto alle vendite è pp.uu. o i.p.s.? Decideranno le SS.UU.
25 marzo 2025
Sentenza n. 9152/2025: Usura ed estorsione - La Cassazione conferma la condanna e ribadisce i limiti del giudizio di rinvio
24 marzo 2025
Archiviazione in presenza di prescrizione: abnorme la valutazione di colpevolezza
22 marzo 2025
3 aprile 2025, ore 14:45 Polo Universitario di Trapani - Convegno e assegnazione del Premio Peppe Corso terza edizione
Convegno: 3 aprile 2025, ore 14:45, con successiva assegnazione del premio in ricordo di Giuseppe Corso, al Polo Universitario di Trapani.
Polo universitario di Trapani
Aula prof. Giovanni Tranchina
SALUTI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Alessandra Camassa, Presidente del Tribunale di Trapani
Avv. Agatino Scaringi, Presidente della Camera Penale di Trapani
Avv. Salvatore Longo, Presidente del Coa di Trapani
PRIMA SESSIONE
Ore 15:00
IL TRAFFICO DI STUPEFACENTI TRA PROBLEMI TEORICI E NUOVI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Ne discutono:
Prof.ssa Licia Siracusa, Università degli Studi di Palermo
Dott. Michele Toriello, Consigliere della Corte di Cassazione
SECONDA SESSIONE
Ore 17:30
PREMIO AVVOCATO GIUSEPPE CORSO TERZA EDIZIONE
I componenti della commissione:
Avv. Francesco Petrelli
Avv. Marco Siragusa
Dott.ssa Daniela Troja
Dott.ssa Lucia Fontana
Avv. Salvatore Longo
Avv. Daniele Livreri
Assegnazione del premio al vincitore:
Avv. Enrico Bordignon, del Foro di Vicenza
Il convegno è accreditato con n. 3 crediti formativi giusta delibera del COA Trapani.
21 marzo 2025
🔴NOVITÀ🔴Durata delle intercettazioni: approvata la proposta Zanettin. Rimaniamo in attesa della giurisprudenza.
Approvata in via definitiva, ma non ancora pubblicata, la proposta di legge c.d. Zanettin in tema di durata delle intercettazioni. (testo al link)
La novella integra il comma 3 dell’articolo 267 del codice di procedura penale, prevedendo che le intercettazioni non possano avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.
Soltanto la giurisprudenza ci dirà se la modifica avrà un qualche sostanziale effetto sull'uso delle intercettazioni.
La modifica non riguarda l’articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, anch'esso novellato, ma soltanto al fine di precisare
che il limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione non trova applicazione alle fattispecie di cui al primo comma del medesimo articolo 13.
Personali – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Non fattibilità tecnica delle particolari modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. – Sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2024 – Automatica applicazione di misura più afflittiva – Legittimità – Esclusione – Conseguenze.
20 marzo 2025
Udienza predibattimentale e omessa previsione dei poteri di integrazione istruttoria: il Tribunale di Siena solleva questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Siena, ritenendo manifestamente irragionevole la ratio dell’omessa previsione di un potere d’integrazione probatoria in capo al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale, individuata dal legislatore delegato nel carattere di «più snello» del «vaglio preliminare» affidato a tale giudice rispetto a quello «previsto dagli articoli 416 ss. c.p.p., circa la fondatezza e la completezza dell’azione penale» (così la relazione illustrativa del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 245 del 19 ottobre 2022 , supplemento straordinario n. 5), ha sollevato qlc <<in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 6, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 554-ter cod. proc. pen., introdotto dall’articolo 32, primo comma, lettera d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui non prevede che si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui all’articolo 422 cod. proc. pen., ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere>>.(ordinanza al link)
19 marzo 2025
🔴NOVITÀ🔴: le Sezioni Unite annullano il rigetto dell’incidente probatorio per protezione vittime vulnerabili - Sent. n. 18869/2025, depositata il 18 marzo 2025
Se e a quali condizioni sia abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Decisione
E' viziato da abnormità ed é, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato con riferimento alla non vulnerabilità della persona offesa e alla rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti presunti per legge.
Approfondimento
La sentenza Cass. Pen. SS. UU. n. 10869/2025 (al link), depositata ieri 18/3/2025, riguarda un ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese. La sentenza si concentra sulla questione della legittimità del rigetto di una richiesta di incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza di una persona offesa in un caso di maltrattamenti in famiglia.
Contesto del caso:
Il Procuratore della Repubblica ha richiesto un incidente probatorio per assumere la testimonianza di G.A., compagna convivente dell'indagato D.L.G., accusato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.).
La richiesta è stata motivata dalla necessità di evitare un "trauma da processo" per la vittima, considerata vulnerabile a causa delle violenze subite e del recente parto.
Decisione del Giudice per le Indagini Preliminari:
Il GIP ha rigettato la richiesta, sostenendo che la vittima non fosse in condizioni di vulnerabilità, basandosi su fattori come la sua maggiore età, le precedenti denunce presentate, e le dichiarazioni del padre della vittima.
Ricorso alla Corte di Cassazione:
Il Procuratore della Repubblica ha presentato ricorso, sostenendo che il rigetto della richiesta violava la legge, in particolare l'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, che prevede l'anticipazione della testimonianza per evitare la "vittimizzazione secondaria" della vittima.
Questioni giuridiche:
La Corte si è trovata di fronte a due orientamenti giurisprudenziali contrastanti:
Primo orientamento: Il giudice ha discrezionalità nel decidere se ammettere l'incidente probatorio, anche nei casi previsti dall'art. 392, comma 1-bis.
Secondo orientamento: Il giudice è obbligato ad ammettere l'incidente probatorio quando la richiesta riguarda una persona offesa vulnerabile, come previsto dall'art. 392, comma 1-bis.
Decisione della Corte:
La Corte ha aderito al secondo orientamento, sostenendo che l'art. 392, comma 1-bis, prevede una presunzione di vulnerabilità per le vittime di determinati reati, tra cui i maltrattamenti in famiglia.
La Corte ha ritenuto che il rigetto della richiesta di incidente probatorio, basato su considerazioni sulla vulnerabilità della vittima, sia viziato da "abnormità strutturale" e quindi impugnabile per cassazione.
La sentenza ha annullato l'ordinanza del GIP senza rinvio, ordinando la trasmissione degli atti al GIP per l'ulteriore corso del procedimento.
Principio di diritto stabilito:
La Corte ha stabilito che è viziato da abnormità e quindi ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice rigetta la richiesta di incidente probatorio per la testimonianza di una persona offesa di uno dei reati elencati nell'art. 392, comma 1-bis, motivato con riferimento alla insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge.
18 marzo 2025
Ore d'aria in carcere: la Corte Costituzionale abolisce il limite delle due ore!
La Sentenza n. 30/2025 (al link) della Corte Costituzionale riguarda il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario), sollevato dal Tribunale di sorveglianza di Sassari. La questione verte sulla limitazione della permanenza all'aperto per i detenuti in regime differenziato (art. 41-bis), fissata a un massimo di due ore al giorno, rispetto alle quattro ore previste per i detenuti in regime ordinario.
Contesto e questioni sollevate
Fatto: Il detenuto G.B., in regime differenziato presso la Casa circondariale di Sassari-Bancali, ha contestato il limite di due ore di permanenza all'aperto, chiedendo di estenderlo a quattro ore, come previsto per i detenuti in regime ordinario.
Questioni di legittimità costituzionale: Il Tribunale di sorveglianza ha sollevato dubbi sulla costituzionalità della norma, ritenendo che il limite di due ore violi:
Articolo 3 Cost. (uguaglianza), poiché non vi è una giustificazione razionale per la differenza di trattamento tra detenuti in regime ordinario e differenziato.
Articolo 27, terzo comma, Cost.(finalità rieducativa della pena), in quanto la limitazione eccessiva della permanenza all'aperto compromette la funzione rieducativa della pena.
Articolo 32 Cost. (diritto alla salute), poiché l'esposizione alla luce naturale è essenziale per il benessere fisico e psicologico dei detenuti.
Argomenti delle parti
Tribunale di sorveglianza di Sassari: Sostiene che il limite di due ore non sia giustificato da esigenze di sicurezza, poiché la selezione dei gruppi di socialità già garantisce la prevenzione di contatti illeciti. Inoltre, la limitazione compromette la salute e la rieducazione dei detenuti.
Presidente del Consiglio dei ministri (Avvocatura dello Stato): Ritiene le questioni inammissibili o infondate, sostenendo che il limite di due ore sia frutto di un ragionevole bilanciamento tra diritti dei detenuti e esigenze di sicurezza. Afferma che ridurre le ore d'aria diminuisce le probabilità di contatti illeciti.
Decisione della Corte Costituzionale
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente all'inciso che fissa il limite massimo di due ore di permanenza all'aperto. La decisione si basa sui seguenti punti:
Violazione dell'articolo 3 Cost.: La limitazione a due ore non è giustificata da esigenze di sicurezza, poiché la selezione dei gruppi di socialità già garantisce la prevenzione di contatti illeciti. La differenza di trattamento tra detenuti in regime ordinario e differenziato non è ragionevole.
Violazione dell'articolo 27, terzo comma, Cost.: La limitazione eccessiva della permanenza all'aperto compromette la finalità rieducativa della pena, creando un "surplus di punizione" non giustificato.
Assorbimento della questione relativa all'articolo 32 Cost.: La violazione del diritto alla salute è assorbita dalla dichiarazione di illegittimità basata sugli articoli 3 e 27.
Conseguenze della decisione
La Corte ha stabilito che i detenuti in regime differenziato devono godere delle stesse condizioni di permanenza all'aperto previste per i detenuti in regime ordinario, ovvero un minimo di quattro ore al giorno, riducibili a due ore solo per "giustificati motivi".
La decisione non riguarda il regime di sorveglianza particolare, che mantiene un limite minimo di due ore di permanenza all'aperto.
Considerazioni finali
La Corte ha sottolineato che il regime differenziato deve bilanciare le esigenze di sicurezza con i diritti fondamentali dei detenuti, evitando trattamenti eccessivamente afflittivi o contrari al senso di umanità. La permanenza all'aperto è essenziale per la salute e il benessere dei detenuti, e la sua limitazione non deve essere sproporzionata rispetto alle esigenze di sicurezza.
Semilibertà: presupposti
La prima sezione della Corte ha precisato i requisiti per la concessione della semilibertà, ex art. 50 ord. pen. (provvedimento al link)
17 marzo 2025
Limiti di applicabilità del termine per impugnare ex art. 585 comma 1 bis.
La settima sezione ha considerato intempestivo un ricorso, poichè l'imputato, il cui primo grado di giudizio era stato definito nelle forme del rito abbreviato, NON poteva beneficiare del maggior termine a impugnare, ex art. 585 1 bis, previsto per l'assente (ordinanza al link)
Si rammenta che recentemente la Corte di legittimità aveva escluso che il maggior termine si applicasse anche in caso di giudizio di appello cartolare (pronuncia al link).
Altra ordinanza della sezione stralcio ha affermato entrambi i principi.(altra ordinanza al link)
Invero, la pronuncia da ultimo citata ha considerato che:
«in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2- ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente» (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332 - 01)>>
ed ancora
<<che, inoltre, nel caso di specie la Corte di appello ha proceduto in camera di consiglio, con rito cartolare ex art. 23 bis I.n. 176 del 2020, non essendo stata formulata dalle parti richiesta di trattazione orale né avendo l'imputato manifestato la volontà di comparire. Pertanto, opera anche il principio secondo cui «in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione per il ricorso in cassazione avverso le pronunce rese all'esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen.» (Sez. 7, ord. 1585 del 07/12/2023 - dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 - 01)>>.
Tuttavia, la tesi secondo cui la presenza ope legis, determinata dal deposito di una procura speciale per accedere al rito abbreviato, operi anche oltre il primo grado di giudizio, non pare conforme al disposto dell'art. 598 ter c.p.p., a mente del quale deve dichiararsi assente l'imputato appellante, che, pur regolarmente citato, non sia presente all'udienza. Peraltro, secondo la citata disposizione, la dichiarazione di assenza va adotata anche fuori dei casi previsti dall'art. 420 bis c.p.p..
Resta poi sullo sfondo se la finzione di presenza non andrebbe limitata alle sole procure speciali rilasciate successivamente all'esercizio dell'azione penale, posto che quelle formate antecedentemente non comportano all'evidenza la conoscenza del processo.
14 marzo 2025
Anche per il Tribunale di Trapani l'abuso d'ufficio patrimoniale "sopravvive": abrogatio sine abolitio (successione impropria) per le condotte ora sussumibili nell'art. 314 bis c.p.
Ultima pubblicazione
Errore di sistema sul portale ed impugnazione tardiva: la Cassazione pone rimedio (sentenza n. 9985/25)
La sentenza riguarda un ricorso presentato alla Corte di Cassazione ( sentenza n. 9985/2025 al link ) contro una decisione della Corte di ...

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La Quarta Sezione ha affermato che l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 o...
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👉 Tutta la normativa qui Come già accaduto in altre occasioni i continui confronti con colleghi ci hanno stimolato a pubblicare un post ...