19 settembre 2025

Violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU e rimedio ex art. 628 bis c.p.p.

 




Oggetto

a) Violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU – Possibilità di porle a fondamento di una richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-bis cod. proc. pen. – Sussistenza – Condizioni.

b) Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-bis cod. proc. pen. – Istanza fondata su violazioni accertate dalla Corte EDU strumentali a quella effettivamente azionata – Requisiti – Indicazione.

L’esito in sintesi

a) La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che le violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU possono, in astratto, essere poste a base di una richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen., nel caso in cui il loro collegamento funzionale e le loro ricadute, per natura e gravità, abbiano avuto un evidente effetto pregiudizievole sulle prerogative difensive nel processo nel cui ambito si sono manifestate ed incidenza effettiva, ancorché indiretta o mediata, sulla sentenza di condanna.

b) La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, in caso di richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen. avanzata con riferimento a una violazione accertata dalla Corte EDU e collegata in via strumentale a quella effettivamente fatta valere, è necessario che il richiedente, in funzione dell’ammissibilità della stessa e per giustificare il suo eventuale accoglimento, prospetti adeguatamente l’incidenza effettiva, per natura e gravità, della violazione accertata sugli esiti del procedimento e sulla decisione di condanna.



Approfondimento:

Abstract:
La sentenza n. 707/2025 della Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, respinge il ricorso di Giuseppe Gullotti volto all’eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da una violazione degli artt. 8 e 13 della CEDU, accertata dalla Corte EDU con decisione del 14 novembre 2024. La Corte italiana conferma che, sebbene le violazioni dei diritti alla vita privata e a un ricorso effettivo siano state riconosciute, non sussiste un nesso causale tra queste e l’esito del processo penale di condanna all’ergastolo. Il ricorrente non ha dimostrato in modo specifico e concreto come il trattenimento della corrispondenza abbia inciso sul suo diritto di difesa o sulla possibilità di accedere a un rito alternativo. La Corte ribadisce inoltre il carattere strettamente scritto del procedimento ex art. 628-bis c.p.p.

 1. Contesto e Oggetto del Ricorso
- Giuseppe Gullotti, condannato all’ergastolo per omicidio aggravato, ha presentato ricorso ex art. 628-bis c.p.p. per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione degli artt. 8 (diritto alla vita privata) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) CEDU.
- La violazione è stata riconosciuta dalla Corte EDU a seguito del trattenimento illegittimo di un plico contenente atti processuali inviato dal suo difensore durante la fase cautelare (febbraio 2016), consegnato solo nel giugno 2017.

2. Argomenti del Ricorrente
- Gullotti ha sostenuto che il trattenimento della corrispondenza ha violato il suo diritto di difesa, impedendogli:
  - Di accedere consapevolmente a riti alternativi (es. rito abbreviato);
  - Di indicare testimoni a discolpa in condizioni di parità con l’accusa;
  - Di esercitare un rimedio efficace contro la lesione del diritto di conoscere gli atti.
- Ha chiesto la revoca delle sentenze di condanna o l’applicazione della diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato.

3. Parere del Pubblico Ministero
- Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto, rilevando:
  - L’inammissibilità per genericità della richiesta;
  - La mancanza di un nesso tra la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU e il diritto a un equo processo (art. 6 CEDU);
  - L’assenza di prove concrete sull’incidenza della violazione sull’esito del processo.

4. Decisione della Corte di Cassazione

 a) Profili Procedurali
- La Corte ha confermato che il procedimento ex art. 628-bis c.p.p. si svolge in camera di consiglio e in forma esclusivamente scritta, senza diritto all’udienza orale (art. 611 c.p.p.).
- Ha dichiarato infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa in merito all’esclusione del contraddittorio orale.

b) Analisi di Merito
- La Corte ha riconosciuto in astratto la possibilità che violazioni strumentali (come quelle degli artt. 8 e 13 CEDU) possano incidere indirettamente sul diritto di difesa (art. 6 CEDU), richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2022.
- Tuttavia, nel caso specifico, ha rilevato che:
  - Il ricorrente non ha dimostrato in modo concreto e specifico come il ritardo nella consegna degli atti abbia pregiudicato la sua difesa;
  - Non ha provato che, senza tale violazione, l’esito del processo sarebbe stato diverso;
  - Non ha indicato nominativi di testimoni omessi o contenuti delle loro dichiarazioni;
  - Esistevano modalità alternative per accedere agli atti (es. colloqui con il difensore).
- La richiesta è risultata generica, priva di elementi probatori e fondata su un “salto logico” non giustificato.

c) Riferimenti Giurisprudenziali
- La Corte ha distinto il caso da precedenti come la sentenza Sez. 3 n. 20026/2024, dove la violazione accertata riguardava direttamente l’art. 6 CEDU.
- Ha ribadito che l’onere della prova grava sul ricorrente, che deve dimostrare l’effettiva incidenza della violazione sull’esito del processo.

5. Conclusioni
- Il ricorso è stato rigettato per infondatezza.

Punti Chiave della Sentenza:
1. Nesso di causalità: È necessario dimostrare un legame diretto e concreto tra la violazione CEDU e l’esito del processo.
2. Onere della prova: Spetta al ricorrente provare che la violazione ha inciso in modo significativo sul diritto di difesa.
3. Procedura scritta: Il ricorso ex art. 628-bis c.p.p. è trattato in forma esclusivamente scritta, senza udienza orale.
4. Rilevanza delle violazioni strumentali: Violazioni di diritti “strumentali” (come artt. 8 e 13 CEDU) possono essere considerate solo se incidono concretamente su diritti fondamentali (come l’art. 6 CEDU).

La sentenza conferma un approccio rigoroso nell’applicazione dell’art. 628-bis c.p.p., sottolineando l’importanza di una dimostrazione specifica e circostanziata degli effetti pregiudizievoli.

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