23 settembre 2025

La Cassazione ribadisce la ricorribilità dell'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto

La Corte di Cassazione ha  ricordato, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., la ricorribilità dell'ordinanza di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., che, <<pur non avendo la forma della sentenza, di questa ha i caratteri costitutivi in quanto decide, in maniera definitiva, su questioni di diritto soggettivo (Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139). Infatti, l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale, in quanto, richiedendo l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, presuppone "ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, in motivazione). Ne deriva che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile con il ricorso in sede di legittimità per violazione di legge e per motivazione mancante o meramente apparente e, dunque, per violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076)>>.(sentenza al link)

Tuttavia, si precisa che la facoltà di ricorrere è riconosciuta soltanto se l'indagato ha dispiegato opposizione alla richiesta abdicativa ex art. 131 bis c.p., Invero, in altra pronuncia, si è rilevato che  <<la mancata opposizione della persona sottoposta ad indagine all'archiviazione richiesta per particolare tenuità del fatto determina a suo carico una preclusione all'impugnazione, con ricorso per cassazione, dell'ordinanza di archiviazione emessa ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.. Né vale a superare tale preclusione il fatto della partecipazione della persona sottoposta ad indagini al contradditorio sviluppatosi a seguito dell'opposizione all'archiviazione richiesta per particolare tenuità del fatto presentata dalla parte offesa, essendo tale contradditorio necessariamente limitato ai temi d'interesse dell'opponente: ossia, la non esiguità del fatto già compiutamente integrante il reato contestato>> (altra sentenza al link)

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