La Corte di Cassazione ha ricordato, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., la ricorribilità dell'ordinanza di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., che, <<pur non avendo la forma della sentenza, di questa ha i caratteri costitutivi in quanto decide, in maniera definitiva, su questioni di diritto soggettivo (Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139). Infatti, l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale, in quanto, richiedendo l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, presuppone "ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, in motivazione). Ne deriva che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile con il ricorso in sede di legittimità per violazione di legge e per motivazione mancante o meramente apparente e, dunque, per violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076)>>.(sentenza al link)
Tuttavia, si precisa che la facoltà di ricorrere è riconosciuta soltanto se l'indagato ha dispiegato opposizione alla richiesta abdicativa ex art. 131 bis c.p., Invero, in altra pronuncia, si è rilevato che <<la mancata opposizione della persona sottoposta ad indagine all'archiviazione richiesta per particolare tenuità del fatto determina a suo carico una preclusione all'impugnazione, con ricorso per cassazione, dell'ordinanza di archiviazione emessa ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.. Né vale a superare tale preclusione il fatto della partecipazione della persona sottoposta ad indagini al contradditorio sviluppatosi a seguito dell'opposizione all'archiviazione richiesta per particolare tenuità del fatto presentata dalla parte offesa, essendo tale contradditorio necessariamente limitato ai temi d'interesse dell'opponente: ossia, la non esiguità del fatto già compiutamente integrante il reato contestato>> (altra sentenza al link).