La Sesta Sezione penale ha affermato che la produzione in giudizio, da parte del querelato, della remissione della querela, finalizzata alla dichiarazione di estinzione del reato a lui ascritto, equivale, pur in assenza di formale accettazione, alla mancanza di ricusa, idonea a consentire siffatta declaratoria, posto che l’accettazione della remissione della querela si presume, a condizione che non sussistano elementi indicativi della volontà contraria del querelato, edotto della volontà del querelante e in grado di accettare o rifiutare.