18 settembre 2025

Condizioni di procedibilità – Querela – Remissione – Produzione in giudizio della stessa da parte del querelato, finalizzata a ottenere la declaratoria di estinzione del reato – Equivalenza alla mancanza di ricusa – Sussistenza – Ragioni – Condizioni.

 




La Sesta Sezione penale ha affermato che la produzione in giudizio, da parte del querelato, della remissione della querela, finalizzata alla dichiarazione di estinzione del reato a lui ascritto, equivale, pur in assenza di formale accettazione, alla mancanza di ricusa, idonea a consentire siffatta declaratoria, posto che l’accettazione della remissione della querela si presume, a condizione che non sussistano elementi indicativi della volontà contraria del querelato, edotto della volontà del querelante e in grado di accettare o rifiutare.

Cass. pen. sez. VI n. 30377/2025 al link

Ultima pubblicazione

Deduzione di vizi di valutazione della prova: con il ricorso deve essere depositata l'intera trascrizione

La settima sezione della Corte di legittimità ha affermato che << il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla...

I più letti di sempre