26 settembre 2025

Ordine di sgombero di immobile abusivo. Quali rimedi ?



Il Collegio nomofilattico ha riaffermato l'arresto secondo cui  <<il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari decide sull'ordine del pubblico ministero di sgombero di un immobile sottoposto a sequestro, in quanto emesso da “giudice dell'esecuzione”, è impugnabile solo mediante l'opposizione prevista dagli artt. 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14251 del 02/03/2017, Uva, Rv. 269808 - 01)>> (ordinanza al link).

Pertanto, la sequenza procedimentale può essere così ricostruita:

- decreto del GIP che dispone il sequestro preventivo; 

- provvedimento di sgombero del PM, adottato  quale indispensabile modalità esecutiva del sequestro preventivo (Cassazione penale sez. III, 13/12/2006, n.14187);

- incidente di esecuzione davanti al GIP che può sindacare l'ordine <<esclusivamente sotto il profilo dell'inesistenza del titolo e della sua indispensabilità al fine di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale» di sequestro (così, Sez. 3, n. 30405 del 08/04/2016, Murino, Rv. 267586-01; v. anche, Sez. 3, n. 3915 del 03/12/2009, dep. 2010, Morganti, Rv. 246008-01; Sez. 3, n. 19476 del 30/01/2013, Notarianni, Rv. 255959-01; Sez. 3, n. 45938 del 09/10/2013, Speranza, Rv. 258312-01), con esclusione di profili che attengono <<le ragioni stesse del sequestro (sussistenza del "fumus delicti" e del "periculum in mora"), in quanto in tal modo verrebbe posta non già una questione relativa al controllo delle modalità di attuazione del sequestro, propria della fase esecutiva, ma invece verrebbe sollevato un problema di rivalutazione della sussistenza dei presupposti di legittimità della misura di coercizione reale, che esula dalla sfera dell'esecuzione e per la cui risoluzione l'ordinamento appresta altri specifici rimedi>> (Cassazione penale sez. III, 13/12/2006, n.14187);

- provvedimento de plano del GIP;

- opposizione innanzi allo stesso GIP. 


  


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