Il Collegio nomofilattico ha riaffermato l'arresto secondo cui <<il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari decide sull'ordine del pubblico ministero di sgombero di un immobile sottoposto a sequestro, in quanto emesso da “giudice dell'esecuzione”, è impugnabile solo mediante l'opposizione prevista dagli artt. 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14251 del 02/03/2017, Uva, Rv. 269808 - 01)>> (ordinanza al link).
Pertanto, la sequenza procedimentale può essere così ricostruita:
- decreto del GIP che dispone il sequestro preventivo;
- provvedimento di sgombero del PM, adottato quale indispensabile modalità esecutiva del sequestro preventivo (Cassazione penale sez. III, 13/12/2006, n.14187);
- incidente di esecuzione davanti al GIP che può sindacare l'ordine <<esclusivamente sotto il profilo
dell'inesistenza del titolo e della sua indispensabilità al fine di dare esecuzione al
provvedimento giurisdizionale» di sequestro (così, Sez. 3, n. 30405 del 08/04/2016, Murino,
Rv. 267586-01; v. anche, Sez. 3, n. 3915 del 03/12/2009, dep. 2010, Morganti,
Rv. 246008-01; Sez. 3, n. 19476 del 30/01/2013, Notarianni, Rv. 255959-01;
Sez. 3, n. 45938 del 09/10/2013, Speranza, Rv. 258312-01), con esclusione di profili che attengono <<le ragioni stesse del sequestro (sussistenza del "fumus delicti" e del "periculum in mora"), in quanto in tal modo verrebbe posta non già una questione relativa al controllo delle
- provvedimento de plano del GIP;
- opposizione innanzi allo stesso GIP.