30 ottobre 2025

Il cumulo è scindibile anche ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione, salvo casi particolari.

 

La Corte di Cassazione ha precisato che <<il principio di scindibilità del cumulo debba trovare applicazione, in assenza di precisi argomenti giuridici contrari, anche con riferimento all'istituto della sospensione dell'esecuzione delle pene brevi prevista dall'art. 656 c.p.p., finalizzato ad evitare l'ingresso in carcere del condannato>>.

Tuttavia, nel caso concreto, a fronte di un reato satellite ostativo (spaccio di droghe leggere, ma aggravato), rispetto al reato principale (spaccio di droghe pesanti non aggravato), la Corte ha considerato che, <<per quanto la pena per il primo potesse ritenersi espiata in custodia cautelare,  non vi è dubbio che una simile ipotesi (sic)... la condizione soggettiva di pericolosità del condannato, pur se riferibile ad un reato meno grave, deve essere rapportata – quantomeno ai fini di cui all’art. 656 cod. proc. pen. - anche al reato principale, nel caso in esame rappresentato da quello previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, trattandosi peraltro di fattispecie del tutto omogenee tra loro (entrambi reati in tema di stupefacenti). Sotto tale profilo, può effettivamente ritenersi che il meccanismo sospensivo non possa operare, in ragione del fatto che la pena prevista per il reato ostativo, in questo particolare caso, va intesa come comprensiva di quella inflitta per il reato più grave, ai fini di cui all’art. 656 cod. proc. pen.>> (sentenza al link)      

29 ottobre 2025

Esecuzione penale esterna: il LPU sostitutivo aumenta


Il ministero ha pubblicato i dati degli adulti in area penale esterna al 15.10.2025 (dati al link)

Abbiamo paragonato i nuovi dati a quelli di un anno prima. 

Il confronto consente di confermare il trend crescente dei soggetti in area penale esterna, passati da 140.811 (di cui 92.174 in misura) a 142.297 (con un forte incremento dei soggetti in misura, divenuti  99.717 ed una riduzione di quelli in carico per indagini e consulenze ridotti a 42.580, rispetto ai 48.637 dell’anno precedente), Riportiamo le tabelle ministeriali. 


Ma soprattutto può essere utile notare il sensibile incremento delle pene sostitutive, 7.940 a fronte delle 4.604 dell’anno precedente.

Aumentano anche i soggetti che beneficiano delle misure alternative alla detenzione, passati da 44.934 a 48.752.

Si registra invece soltanto un lievissimo aumento della MAP , fin qui misura di grande successo, passata da 26.971 a 27.019 soggetti in prova. Riportiamo gli screen delle tabelle ministeriali

 


28 ottobre 2025

Violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU

 



Oggetto


a) Violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU – Possibilità di porle a fondamento di una richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-bis cod. proc. pen. – Sussistenza – Condizioni.

b) Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-bis cod. proc. pen. – Istanza fondata su violazioni accertate dalla Corte EDU strumentali a quella effettivamente azionata – Requisiti – Indicazione.

L’esito in sintesi

a) La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che le violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU possono, in astratto, essere poste a base di una richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen., nel caso in cui il loro collegamento funzionale e le loro ricadute, per natura e gravità, abbiano avuto un evidente effetto pregiudizievole sulle prerogative difensive nel processo nel cui ambito si sono manifestate ed incidenza effettiva, ancorché indiretta o mediata, sulla sentenza di condanna.

b) La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, in caso di richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen. avanzata con riferimento a una violazione accertata dalla Corte EDU e collegata in via strumentale a quella effettivamente fatta valere, è necessario che il richiedente, in funzione dell’ammissibilità della stessa e per giustificare il suo eventuale accoglimento, prospetti adeguatamente l’incidenza effettiva, per natura e gravità, della violazione accertata sugli esiti del procedimento e sulla decisione di condanna.

Sentenza n. 30182/2025 al link 

27 ottobre 2025

Appello della parte civile – Sentenza dichiarativa della prescrizione del delitto di induzione indebita a dare o ricevere utilità – Emessa in esito a riqualificazione giuridica del fatto originariamente contestato in termini di concussione – Interesse ad impugnare – Sussistenza – Ragioni.

 



La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che la parte civile che, con l’atto di appello, abbia devoluto il tema dell’effettuata riqualificazione del fatto ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia dichiarato la prescrizione del delitto di induzione indebita a dare o ricevere utilità, in esito alla riqualificazione del fatto originariamente contestato in termini di concussione, risultando vantaggioso per la stessa il possibile ottenimento di una decisione che contenga la condanna dell’imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

24 ottobre 2025

Mandato d'arresto europeo: Consenso dello Stato di emissione ai fini del rifiuto della consegna e della presa in carico dell’esecuzione della pena

 





Oggetto

a) Esecutivo – Riconoscimento ed esecuzione della pena in Italia – Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 04/09/2025, C-305/22 – Consenso dello Stato di emissione ai fini del rifiuto della consegna e della presa in carico dell’esecuzione della pena – Necessità – Conseguenze.

b) Esecutivo – Esecuzione della pena già iniziata in Italia o conclusa in difetto del consenso dello Stato di emissione – Diritto dello Stato di emissione di procedere all’esecuzione della pena irrogata – Esclusione – Ragioni.

L’esito in sintesi

a) La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo, ha affermato che, nel caso in cui questo sia emesso al fine dell’esecuzione di una pena detentiva, la Corte di appello, per effetto della sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, C305/22, è tenuta ad acquisire il consenso dello Stato di emissione, con la relativa trasmissione della sentenza di condanna e del certificato ai sensi degli artt. 4 e 5 della Decisione Quadro 2008/909/GAI, prima di rifiutare la consegna e di prendere in carico l’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, essendo, invece, tenuta a disporre la consegna nel caso di dissenso dello Stato di emissione.

b) La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo esecutivo, ha affermato che, nel caso in cui, prima della sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, C305/22, sia già iniziata l’esecuzione della pena in Italia e la Corte di appello non abbia richiesto il consenso dello Stato di emissione, procedendo unilateralmente al riconoscimento ed all’esecuzione della sentenza di condanna, lo Stato di emissione, ai sensi degli artt. 13 e 22 della Decisione Quadro 2008/909/GAI, non può procedere all’esecuzione della pena irrogata.

Sentenza Numero: 30618, deposito del 12 settembre 2025

23 ottobre 2025

La Corte esclude il concorso di reati fiscali e truffa aggravata in danno dello Stato.



La Corte regolatrice ha precisato che <<qualsiasi condotta di frode al fisco trova la sua risposta repressiva esclusivamente nella legislazione speciale tributaria, senza possibilità di “recupero” di fatti, ... nell’alveo delle generali ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato>>.

Tale regola si applica anche nel caso in cui gli illeciti tributari non superino le soglie di punibilità previste dalla legislazione speciale (sentenza al link).

22 ottobre 2025

Il GUP di Nola solleva una nuova qlc dell'art. 442 comma 2 bis

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola ha sollevato una nuova questione di legittimità costituzionale degli articoli 442, comma 2-bis e 676, comma 3-bis del codice di procedura penale. Le richiamate norme sono state elevate a sospetto di costituzionalità <<nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l'applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge e ricorrendone gli ulteriori presupposti, per violazione degli articoli 3, 27, commi 1 e 3, 111, 117 della Costituzione in riferimento all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali >>(ordinanza al link)

21 ottobre 2025

Ancora sull'omesso previo interrogatorio di garanzia: anche la seconda sezione conferma che si tratta di una nullità a regime intermedio

 



Ci eravamo occupati dell'argomento dando atto della sentenza della sesta sezione penale (al link con il commento).

Diamo ora atto della conferma dell'orientamento del giudice di legittimità, con la sentenza 26920/2025, al link, della seconda sezione penale


a) NULLITÀ PROCESSUALI - Omessa effettuazione del previo interrogatorio di garanzia ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. – Nullità a regime intermedio – Sussistenza – Deducibilità dinanzi al Tribunale del riesame o rilevabilità ex officio da parte dello stesso – Condizioni.

b) MISURE CAUTELARI - Personali – Procedimento plurisoggettivo avente ad oggetto più reati connessi o probatoriamente collegati – Interrogatorio di garanzia – Ritenuta configurabilità anche di reato per cui non sia prescritto il previo interrogatorio ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. – Interrogatorio successivo anche per i coindagati di reati connessi non ostativi all’espletamento dell’interrogatorio preventivo – Necessità – Ragioni.



a) La Seconda Sezione penale, in tema di nullità processuali, ha affermato che l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest’ultimo rilevata ex officio ove non sia stata in precedenza eccepita dall’interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia nelle more svolto.


b) La Seconda Sezione penale, in tema di misure cautelari, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di un indagato, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorrono le condizioni per disporre una misura in ordine a reati connessi non ostativi all’espletamento dell’interrogatorio preventivo, non potendo disporre la separazione processuale d’ufficio e senza sentire le parti.

20 ottobre 2025

Misure cautelari e omesso preventivo interrogatorio in procedimento plurisoggettivo: conseguenze e nullità



a) MISURE CAUTELARI – Personali – Procedimento plurisoggettivo – Interrogatorio di garanzia preventivo – Omissione per esigenze cautelari impeditive o reati ostativi – Riferibilità della causa ostativa al singolo indagato – Necessità – Rilevanza di cause derogatorie afferenti a coindagati, anche gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati – Esclusione.

b) NULLITÀ PROCESSUALI – Omessa effettuazione del previo interrogatorio di garanzia ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. – Nullità a regime intermedio – Sussistenza – Deducibilità per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame o rilevabilità ex officio da parte dello stesso – Ammissibilità – Deducibilità della nullità oltre detta fase – Esclusione.


a) La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari, nei procedimenti plurisoggettivi, non deve effettuare l’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., procedendo, invece, all’interrogatorio di garanzia postumo, nei soli confronti dell’indagato rispetto al quale ritiene sussistenti esigenze cautelari impeditive o la gravità indiziaria per un reato ostativo ai sensi della disposizione citata, in quanto non assume rilievo, a tal fine, l’eventuale sussistenza di cause derogatorie afferenti a coindagati, pur se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati.

b) La Sesta Sezione penale, in tema di nullità processuali, ha affermato che l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest’ultimo rilevata ex officio anche ove non sia stata in precedenza eccepita dall’interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre tale fase procedimentale.


Il commento alla sentenza

Contesto del caso

  • Misura cautelare: Arresti domiciliari applicati dal Tribunale di Roma (confermando l'ordinanza del GIP di Civitavecchia del 19 gennaio 2025) per il reato di favoreggiamento in un caso di estorsione.

  • Fatti contestati:

    • ST. avrebbe fornito dichiarazioni reticenti alla polizia giudiziaria riguardo alla conoscenza di soggetti coinvolti in un'estorsione.

    • L'estorsione riguardava la consegna di un veicolo intestato alla compagna di FDF o a FG, come pagamento di un debito derivante da cessione di stupefacenti. Il veicolo fu poi acquistato dalla società MC.

Ricorso di ST

ST ha presentato ricorso attraverso il suo difensore, sostenendo sei motivi principali:

  1. Violazione dell'art. 378 c.p. (favoreggiamento): Manca la prova di un contributo materiale idoneo a eludere le indagini.

  2. Violazione degli artt. 378 e 384 c.p.: Il Tribunale ha erroneamente escluso la causa di non punibilità (art. 384 c.p.), nonostante la genericità delle dichiarazioni di DF

  3. Mancanza di motivazione sul pericolo di reiterazione criminosa: La valutazione si basava su precedenti di polizia e contesti delinquenziali senza analisi concreta.

  4. Violazione degli artt. 163 c.p. e 275 c.p.p.: Mancata valutazione della concepibilità della sospensione condizionale della pena.

  5. Mancanza di motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio: La motivazione era generica e non specifica.

  6. Violazione degli artt. 291 e 292 c.p.p.: Omesso interrogatorio preventivo dell'indagato, richiesto dalla legge.

Decisione della Cassazione

La Corte ha esaminato i motivi e si è concentrata sui punti chiave:

  1. Primi due motivi: Ritenuti infondati. Il Tribunale aveva correttamente valutato gli indizi a carico di ST, escludendo la causa di non punibilità.

  2. Quinto e sesto motivoFondati. La Cassazione ha rilevato che:

    • Il pericolo di inquinamento probatorio era motivato in modo generico e non concreto.

    • L'omissione dell'interrogatorio preventivo (art. 291 c.p.p.) ha determinato una nullità genetica dell'ordinanza cautelare, poiché viola il diritto di difesa. La legge n. 114/2024 impone tale interrogatorio salvo casi eccezionali.

    • La nullità si estende sia all'ordinanza del GIP che a quella del Tribunale di Roma.

Principi giuridici affermati

  • Interrogatorio preventivo: È un presupposto essenziale per la validità della misura cautelare, salvo eccezioni (es. pericolo di fuga o inquinamento probatorio concretamente dimostrato).

  • Nullità genetica: L'omissione dell'interrogatorio rende nullo l'intero provvedimento cautelare, non sanabile in sede di riesame.

  • Deducibilità del vizio: La nullità può essere eccepita in sede di riesame e/o rilevata ex officio dal Tribunale del riesame, anche se non sollevata durante l'interrogatorio di garanzia.

Dispositivo finale

La Cassazione ha:

  1. Annullato senza rinvio le ordinanze del GIP e del Tribunale di Roma.

  2. Ordinato la liberazione immediata di ST, salvo detenzione per altri motivi.






17 ottobre 2025

Intercettazioni: utilizzabilità per reato diverso. La connessione va accertata in concreto



La VI sezione di legittimità, nel ribadire le regole delle SS.UU. Cavallo (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, Rv. 277395), secondo cui il divieto di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate non opera con riferimento agli esiti relativi ai reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta e sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen., hanno precisato che la connessione  deve essere <<relativa a quanto accertato, e non con alla mera prospettazione astratta, formulata dal giudice, nel momento in cui l'autorizzazione è stata resa (Sez. 6, n. 29194 del 19/01/2021, Rega, Rv. 281824)>> (sentenza al link)


16 ottobre 2025

❌ Sequestro di persona a scopo di estorsione. Incostituzionale il divieto di prevalenza delle generiche sulla recidiva ❌

La Corte costituzionale ha dichiarato, in data odierna, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata. (sentenza al link)

Incidente di esecuzione: come individuare il giudice competente in caso di plurimi titoli.

 

La Corte di legittimità, pronunciandosi a seguito di conflitto negativo di competenza, ha chiarito che al fine di individuare il giudice dell’esecuzione competente si deve avere riguardo alla sentenza divenuta irrevocabile per ultima al momento della proposizione dell’istanza e non al titolo su cui verte l'incidente di esecuzione. I giudici di legittimità hanno così ribadito l'arresto secondo cui «nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo» (Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, App. Napoli,Rv. 282011, conformi Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679, Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Armanio, Rv. 261459)>>. In sostanza, il giudice dell’esecuzione è unico e non può variare a seconda del provvedimento sul quale verte l’oggetto della questione devoluta. Si tratta- hanno aggiunto i giudici nomofilattici-  di una competenza funzionale determinata tenendo conto del parametro oggettivo, quale quello cronologico, che prescinde dalla distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi. (provvedimento al link)

15 ottobre 2025

Nuove disposizioni penali in tema di A.I.

L'art. 26 della LEGGE 23 settembre 2025, n. 132 ha introdotto la nuova fattispecie penale di "Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale" ed altre disposizioni penali connesse all'uso illecito della A.I.( legge al link)

14 ottobre 2025

La competenza ex art. 11 cpp si applica ai magistrati della DNA ?

L'art. 11 bis c.p.p. prevede che <<i procedimenti in cui assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia ... sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11>>. 

La Corte nell'interpretare la regola ha precisato che per <<come si evince dal richiamo integrale alla disciplina dell’art. 11 cod. proc. pen., l’ambito di applicazione dell’art. 11-bis cod. proc. pen. è circoscritto ai soli procedimenti in cui il magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che assume la qualità di indagato, imputato, persona offesa o persona danneggiata dal reato, sia stato applicato ad una Direzione distrettuale antimafia ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, quindi ad un Ufficio che competenza “distrettuale”, sempre che il fatto oggetto del procedimento penale rientri, ordinariamente, nella competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale è stata disposta>> (sentenza al link).

13 ottobre 2025

❌ Come notificare al Pubblico Ministero❌- dal blog di Mattia Serpotta*


Per gentile concessione del collega Mattia Serpotta condividiamo il suo post pubblicato sul blog "Il processo penale telematico",  in cui il collega spiega come il difensore possa procedere alle notifiche al Pubblico Ministero (post al link)

In foto Mattia Serpotta

10 ottobre 2025

❌ATTENZIONE ❌ Per i liberi professionisti da oggi è obbligatoria la comunicazione sull' uso della intelligenza artificiale





Da oggi, ex art. 13 L.132/25, coloro che esercitano professioni intellettuali sono tenuti a comunicare ai clienti, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, "le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati". 

09 ottobre 2025

Sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente – Valutazione della sufficienza dei beni sequestrati

 



Oggetto

Sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente – Valutazione della sufficienza dei beni sequestrati in via diretta a coprire l’importo del profitto – Riferibilità al valore dei beni al momento del sequestro - Esclusione - Riferibilità al valore dei beni al momento della confisca - Necessità - Ragioni.


La Terza Sezione penale, in tema di confisca, ha affermato che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca in via diretta e contestualmente a quella per equivalente, la valutazione della sopravvenuta non necessità della confisca per equivalente, in ragione della sufficienza dell’importo dei beni sequestrati in via diretta a "coprire" integralmente il profitto del reato, va compiuta con riferimento al valore di detti beni non al momento dell’adozione del sequestro, bensì a quello della definitività della confisca, in quanto è con quest’ultimo che si determina l’effetto ablatorio.



08 ottobre 2025

Cartolare Cartabia: alla difesa nessuna comunicazione delle richieste del PG. Una riforma da riformare


 

La Corte regolatrice ha precisato che <<nel procedimento cartolare novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la cui disciplina è vigente dal 1 luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto stabilito per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 - 01)>> (sentenza al link).

Come avevamo già considerato, il regime cartolare Cartabia è riuscito a peggiorare quello Bonafede: quale idea del diritto di difesa dell'imputato tradiscono delle disposizioni che non prevedono che a questi siano comunicate le conclusioni del PG ? Chi ha scritto le norme ha mai avuto accesso, da avvocato, in una cancelleria per avere la copia di un atto ? Chi ha scritto le norme ha mai svolto la professione forense a centinaia di chilometri dalla sede della Corte di Cassazione, dovendo ricorrere a colleghi romani per estrarre copia degli atti ? Chi interpreta le norme ha cercato di ricostruirle in una qualche ottica difensiva ? Sicuri che non si sia tolto un fardello, peraltro foriero di eccezioni, dalle cancellerie per porlo in capo agli avvocati, piuttosto che migliorare il servizio ? Ma si, siamo il paese delle troppe garanzie      

07 ottobre 2025

"Il diritto fino a un certo punto? In difesa del diritto". Guido Todaro*

Abstract

La recente dichiarazione del Ministro degli Esteri Antonio Tajani – secondo cui “il diritto è importante ma fino a un certo punto”, riferita alla vicenda della Flotilla umanitaria fermata in acque internazionali – solleva interrogativi profondi sul ruolo del diritto, sul vincolo costituzionale degli atti politici e sulla tenuta del sistema giuridico in tempi di conflitto. Questo breve scritto intende analizzare, da un punto di vista giuridico-filosofico, la portata e la gravità di tale affermazione, risalendo ai fondamenti teorici del diritto internazionale, con riferimenti a pensatori come Hobbes e Grossi, e riflettendo sulle possibili conseguenze sistemiche di una tale delegittimazione pubblica del diritto da parte di un alto rappresentante delle Istituzioni italiane.


1. Il contesto: parole che pesano

Nell’ambito delle tensioni internazionali seguite al conflitto israelo-palestinese e all’invio di una flottiglia umanitaria civile diretta verso Gaza, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato che “il diritto è importante ma fino a un certo punto”, giustificando così - o comunque non condannando - l’intervento militare contro civili disarmati in acque internazionali. Una frase che, al netto di ogni intento politico o di comunicazione, rappresenta una delegittimazione grave e pericolosa del diritto. Tanto più perché proferita da un ministro della Repubblica, vincolato dal giuramento costituzionale di adempiere con disciplina e onore alle funzioni, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento.

Il Presidente del Consiglio e i ministri giurano pronunciando la seguente formula rituale:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione», secondo l’art. 1, comma 3, l. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. 

Quid iuris nel caso di specie?

2. Il diritto come baluardo, non come ostacolo

La tentazione di sospendere il diritto – o di relativizzarlo – nei momenti di crisi non è nuova nella storia. 

Ma è proprio nei momenti eccezionali che il diritto deve farsi argine, non complice. 

Come ricorda Pietro Barcellona, il diritto non è solo un insieme di regole, ma è anche un simbolo collettivo, una promessa di ordine, di civiltà, di equilibrio tra forze. Le guerre si dichiarano anche con le parole. E una frase come quella del Ministro Tajani, sebbene pronunciata nel linguaggio informale dell’intervista, costituisce una delegittimazione del diritto internazionale come fondamento della convivenza tra gli Stati.


3. Diritto internazionale: norme, non opinioni

Il diritto internazionale, spesso visto come “debole”, è in realtà il frutto di una lunga evoluzione, nata per evitare il caos assoluto tra Stati sovrani. La Carta delle Nazioni Unite, le Convenzioni di Ginevra, il principio di non-intervento e la libertà di navigazione in alto mare sono norme vincolanti, non meri orientamenti. Fermare una nave civile in acque internazionali equivale – in assenza di atti ostili – a una violazione della sovranità e del diritto del mare, ai sensi, tra le altre, della Convenzione di Montego Bay del 1982.

Affermare che le norme internazionali “sono importanti ma fino a un certo punto” apre la strada a un diritto selettivo, arbitrario, strumentale. In una parola: alla fine del diritto.

4. Hobbes, Grossi e la regressione alla forza

In una visione hobbesiana, il diritto nasce per evitare la guerra di tutti contro tutti. Se il diritto vale solo “fino a un certo punto”, allora si torna allo stato di natura, dove prevale la forza. Ed è proprio in questo passaggio che si colloca il pericolo più grande: la degiuridificazione del conflitto. In assenza di diritto, ogni azione può essere giustificata dalla necessità o dalla sicurezza. Ma se tutto può essere giustificato, nulla è più vietato.

Paolo Grossi ci ricorda che il diritto è sempre stato il “codice della convivenza”, capace di organizzare la pluralità dei soggetti in conflitto. Come si legge nella presentazione del suo saggio “L’invenzione del diritto”, forse il suo lascito più bello, “Il diritto non piove dall’alto sulle teste dei cittadini. Al contrario, è qualcosa che si trova nelle radici di una civiltà, nel profondo della sua storia, nell’identità di una coscienza collettiva. Deve essere identificato negli strati profondi della società, laddove allignano i valori fondamentali”.

L’abbandono del diritto, in nome della realpolitik, segna una regressione culturale. Significa che il potere non si lascia più disciplinare dalle regole, ma pretende di essere esso stesso la fonte unica del lecito.


5. Il ruolo del ministro: non è un’opinione personale e, se sì, lo si dica

Un ministro non parla mai solo per sé. Ogni dichiarazione pubblica, specie in ambito internazionale, riflette una posizione ufficiale dello Stato italiano. Ricordiamo che l’Italia ha ratificato numerose convenzioni internazionali, è parte dell’ONU, della NATO, dell’UE, della Corte Penale Internazionale. Il ministro ha giurato sulla Costituzione che, all’art. 10, afferma:

“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.”

Sostenere che quel diritto “vale fino a un certo punto” significa mettere in discussione lo stesso fondamento dell’ordinamento italiano. È un’affermazione che, per chi ha giurato di difendere la Costituzione, non può che risultare inammissibile. E, là dove rifletta solo una posizione personale o un pensiero, errato, del momento, lo si dica. Chiaramente.

6. La tentazione dell’eccezione permanente

Il pensiero giuridico ha sempre lottato contro la teoria dello “stato di eccezione permanente”, denunciata da autori come Carl Schmitt e Giorgio Agamben. Il pericolo è che la crisi diventi la scusa per sospendere permanentemente i diritti, i vincoli, le tutele. 

Ma il diritto non è una decorazione delle democrazie in tempo di pace. Il diritto è la democrazia, anche – e soprattutto – in tempo di guerra.

La vera prova di civiltà è rispettare il diritto quando è difficile farlo, non quando è comodo.

7. Conclusione. A proposito di punti: un punto di non ritorno?

Il rischio di una deriva culturale in cui il diritto viene considerato un intralcio, non una guida, è sempre latente.

Bisogna essere vigili.

Se accettiamo che il diritto valga solo “fino a un certo punto”, allora abbiamo già aperto la porta al peggiore dei futuri: quello in cui le regole valgono solo per i deboli, e il potere si autolegittima.

In un momento in cui nel mondo si consumano massacri, assedi, bombardamenti su popolazioni civili – qualunque sia la loro nazionalità – il diritto non può essere sospeso, né relativizzato. Il diritto deve essere la stella polare.

La Global Sumud Flotilla si è mossa conformemente al diritto. E il diritto non è (mai) provocazione. È civiltà.

Perché senza diritto, non c’è civiltà. E senza civiltà, resta solo la forza.

(*) Guido Todaro: Avvocato del Foro di Bologna, Cassazionista, Specialista in Diritto Penale, è Dottore di Ricerca in Diritto e Processo Penale presso l’Università di Bologna, nonché Professore a contratto di Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali afferente alla medesima Università.
È componente del Comitato di Gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, nonché membro della Redazione della Rivista Cassazione penale e Caporedattore della Rivista La Giustizia Penale.
È Autore di oltre 60 pubblicazioni in riviste scientifiche, nonché coautore del libro “La difesa nel procedimento cautelare personale”, Giuffrè, 2012, e con-curatore del Volume “Custodia cautelare e sovraffollamento carcerario”, Studi Urbinati, v. 65, n. 1, 2014.

 

06 ottobre 2025

Sezioni Unite: per le impugnazioni il "motore" è l'interesse

 





All'udienza del 25/09/2025, le Sezioni Unite erano chiamate a pronunciarsi sulla seguente

QUESTIONE CONTROVERSA:
Se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene.

La decisione (in attesa della sentenza):

La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione.

03 ottobre 2025

Applicazione di misura coercitiva da parte del tribunale del riesame - Previo interrogatorio dell’indagato ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.

 



Ci eravamo già occupati dell'argomento con i post a link 1 e al link 2.

La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari, ha affermato che l'applicazione da parte del tribunale del riesame di una misura coercitiva, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, non dev'essere preceduta, nei casi di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., dall'interrogatorio preventivo dell'indagato, in quanto il diritto al contraddittorio anticipato e quello di difesa sono assicurati dalla possibilità per il predetto di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato.

02 ottobre 2025

Prove: MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI MEDIANTE RIATTIVAZIONE DA REMOTO DI PRECEDENTI "CIMICI"

 


In tema di intercettazioni ambientali, la Sesta Sezione ha affermato l’utilizzabilità delle conversazioni captate per mezzo della riattivazione da remoto di congegni installati nell’immobile in base ad un’autorizzazione emessa in altro procedimento in quanto il provvedimento di autorizzazione riguarda l’intrusione e le captazioni e non anche le operazioni materiali di collocazione delle microspie.

01 ottobre 2025

Condanna per reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 – Declaratoria di inammissibilità dell’appello - Successivo annullamento della ordinanza di inammissibilità - Sospensione della prescrizione ex art. 159, comma 2, cod. pen. come novellato dalla legge n. 103 del 2017 (Riforma Orlando) - Operatività - Esclusione

 


La Quinta Sezione penale ha affermato, con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 - cui si applica la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 c.d. Riforma Orlando – che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, non può essere computato il periodo di sospensione di cui all’art. 159, comma secondo, cod. pen. nella formulazione vigente ratione temporis, decorrente dalla pronuncia della condanna di primo grado, nel caso in cui sia annullata l’ordinanza che, nel dichiarare inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi, aveva avuto effetto confermativo della condanna stessa.

Ultima pubblicazione

Il cumulo è scindibile anche ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione, salvo casi particolari.

  La Corte di Cassazione ha precisato che << il principio di scindibilità del cumulo debba trovare applicazione, in assenza di precis...

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