10 febbraio 2026

La Corte ritiene che non violi il divieto di reformatio in peius la subordinazione ad obblighi della sospensione condizionale, già concessa

 

La Corte di legittimità ha confermato l'orientamento secondo cui «in tema di sospensione condizionale della pena, non incorre nel divieto di "reformatio in peius" la corte d'appello che, in difetto di impugnazione sul punto della parte pubblica, si limiti a modificare le modalità di applicazione del beneficio, condizionandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen.» (così, già Sez. 6, n. 9063 del 10/01/2023, Maddaloni, Rv. 284337 – 01). 

Il principio viene desunto dal fatto che la richiesta di sospensione condizionale presuppone - quale implicito ed indefettibile requisito - anche l'accettazione della sottoposizione agli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. <<Sulla base di questo - hanno affermato i Giudici di legittimità- deve necessariamente conseguire che, se in appello, anche in assenza di impugnazione, la Corte di secondo grado trae le conseguenze di tale implicita accettazione, l'imputato non può lamentare alcunchè rispetto ad un elemento della pronuncia che egli stesso aveva, sia pur implicitamente, accettato nel momento in cui ha chiesto ... la sospensione condizionale della pena>> .

Analogamente Sez. 2, n. 30237 del 17/06/2025, Mohamed, Rv. 288544 – 01 ha affermato che  «in tema di sospensione condizionale della pena, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione, sul punto, della parte pubblica, modifica in senso peggiorativo le modalità di applicazione del già concesso beneficio, subordinandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. (Fattispecie in cui la sospensione condizionale era stata concessa dal primo giudice a persona che, in precedenza, ne aveva già fruito)».(sentenza al link) 

09 febbraio 2026

Malfunzionamento applicativo app 2.0, i provvedimenti dei Presidenti del Tribunale valgono o no ? La Corte sembra riconoscerne il valore

 

La Corte di legittimità è stata adita con ricorso della Procura generale di Roma avverso l'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dalla Procura presso il Tribunale (nel testo della sentenza si fa riferimento alla Procura presso il Tribunale di Roma, ma si ritiene tratatrsi di quello di Frosinone). 

Al riguardo va rammentato che l'appello era stato depositato in modalità cartacea presso la cancelleria della Corte di assise di appello, e non presso il giudice a quoma, ciò nonostante, l'atto di appello veniva trasmesso dalla cancelleria del giudice ad quem alla Corte di assise, giungendovi entro i termini di legge. 

Con specifico riguardo, poi, al profilo del deposito telematico, il ricorrente ha rilevato che presso la cancelleria della Corte di assise (di Frosinone) il deposito in forma digitale - in vigore dal primo gennaio 2025 - non poteva effettuarsi per le problematiche correlate al malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0, come da provvedimento, in data 7 gennaio 2025, del Presidente del Tribunale di Frosinone che, in ragione di detto malfunzionamento, aveva previsto il deposito ai sensi dell'art. 175-bis, comma 3, cod. proc. pen., con modalità analogiche e non telematiche. 

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che lo stesso è risultato tempestivamente depositato e che la Corte di appello, nel dichiarare l' inammissibilità dell'impugnazione, ha trascurato di considerare che <<presso la cancelleria della Corte di assise di Frosinone il deposito in formato digitale, già dal gennaio 2025 fino almeno al luglio 2025, come da documentazione allegata al ricorso, non era possibile per il malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0 attestato dal Presidente del Tribunale di Frosinone con provvedimento del 7 gennaio 2025, che consentiva il deposito con modalità non telematiche, in conformità a quanto disposto dall'art. 175-bis, comma 3, cod. proc. pen. E' evidente che detti profili non risultano essere considerati dalla Corte di assise di appello di Roma che si limita, a fronte di una vicenda processuale di indubbia complessità, come quella in esame, al mero richiamo alle norme sopra indicate, che alla luce di quanto documentato e dell'interpretazione offerta alle stesse da questa Corte, neppure risultano violate>>.(provvedimento al link)

06 febbraio 2026

Sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici – Proporzionalità della misura – Delimitazione del perimetro temporale dei dati da apprendere – Indicazione di un termine per l’estrazione e l’analisi dei dati – Necessità – Esclusione – Ragioni.

 




Dopo la sentenza Fondazione Open (link1 e link2), la cassazione torna sul tema del sequestro di materiale informatica.

L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale ha affermato che la necessità di garantire la proporzionalità del sequestro probatorio avente ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici non impone che sia indicato, già nel decreto che lo dispone, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica del vincolo, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, le iniziative finalizzate all’accertamento dei reati ed essendo l’eccessiva protrazione del vincolo contestabile anche successivamente, mediante istanza di restituzione ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen.

Scarica la sentenza Cass. pen. sez. VI n. 543/2026 al link

05 febbraio 2026

Esecuzione di pene sostitutive paradetentive verso un condannato detenuto in luogo diverso dal domicilio. Quale magistrato di sorveglianza è competente ?


 

La Corte ha affermato che la competenza del magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato, a consoscere della esecuzione delle pene sostituive paradentive, resta ferma anche se l'interessato è detenuto altrove.  

Invero l'art. 62 della l. 689/81 - a mente del quale «quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato»- prevale sul disposto dell'art. 677 c.p.p. che individua la competenza della magistratura di sorveglianza in ragione del luogo di detenzione.  (sentenza al link)

04 febbraio 2026

Misure di prevenzione: quali vizi sono denunciabili col ricorso per Cassazione ?



La corte di legittimità ha rammentato che <<nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, comma secondo, legge 31 maggio 1965, n. 575, e ribadito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159>>, ne discende che <<è, dunque, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendo il ricorso denunciare esclusivamente l’inesistenza o l’apparenza della motivazione, che integra la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 della legge n. 1423 del 1956>>. 

La Corte ha poi precisato che nella nozione di violazione di legge <<va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio».  

Nella sentenza si rammenta infine che la limitazione al sindacato di legittimità è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale (sentenze n. 321 del 22 giugno 2004 e n. 106 del 15 aprile 2015), stante la peculiarità del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, sia sul terreno processuale che su quello sostanziale.(sentenza al link)

03 febbraio 2026

02 febbraio 2026

Bancarotta preferenziale: quale elemento soggettivo ?

In tema di bancarotta preferenziale, la Corte di cassazione ha dato seguito alla sua giurisprudenza consolidata, secondo cui l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale (tra le altre, Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori, Rv. 262904). Ne consegue che il semplice fatto che siano stati soddisfatti alcuni creditori e siano in tal modo state pregiudicate le ragioni degli altri non è punibile a titolo di bancarotta fraudolenta, se l’imprenditore non abbia altresì agito con il particolare scopo di favorire quei creditori a danno degli altri, nel senso che qualsiasi pagamento effettuato da un imprenditore in stato di dissesto prefallimentare non può equivalere al preciso intento di far conseguire al creditore soddisfatto un indebito vantaggio a danno della massa, occorrendo a tal fine uno specifico animus nocendi (ex ceteris, Sez. 5, n. 1033 del 15/12/1971, dep. 1972, Piazza, Rv. 120211).

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