13 marzo 2025

RIGOPIANO: le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione n. 9906/2025 (deposito del 11 marzo 2025)

 




E' stata depositata la sentenza n. 9906/2025 (al link) della sesta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, e relativa al crollo dell'hotel "Rigopiano" a seguito di una valanga nel 2017.
La sentenza è assai articolata e complessa e da essa sono state estratte numerose massime che troverete in calce. Essa analizza i ricorsi presentati contro le assoluzioni pronunciate in primo grado, con un focus particolare sulle responsabilità dei dirigenti della Regione Abruzzo e di altri funzionari.

Il fatto: Il 18 gennaio 2017, una valanga si staccò dal monte Siella e colpì l'hotel "Rigopiano", causando la morte di 29 persone e il ferimento di altre 9. La valanga fu favorita da un periodo di intenso maltempo e da abbondanti nevicate che avevano reso impercorribile l'unica via di fuga.
Le accuse: Il Pubblico Ministero contestò vari reati, tra cui omicidio colposo, lesioni colpose, crollo colposo di costruzioni, abuso d'ufficio, falso ideologico e depistaggio. Le accuse furono rivolte a funzionari della Regione Abruzzo, sindaci del Comune di Farindola, responsabili dell'ufficio tecnico comunale, gestori e tecnici dell'albergo, il Presidente della Provincia di Pescara, dirigenti e funzionari di tale ente, il Prefetto di Pescara e altri funzionari della Prefettura.

Il processo di primo grado: Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, con sentenza del 23 febbraio 2023, dichiarò colpevoli alcuni imputati e ne assolse altri per insussistenza del fatto o per non averlo commesso.

Il processo d'appello: La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 14 febbraio 2024, accolse parzialmente gli appelli proposti dal Pubblico Ministero e da alcuni degli imputati, condannando alcuni imputati, assolvendone altri e confermando le restanti statuizioni.

Il ricorso del Procuratore generale: Il Procuratore generale impugnò i capi della sentenza che avevano confermato le statuizioni assolutorie intervenute in primo grado, denunciandone la contrarietà alla legge ed il vizio della motivazione.

Il nodo della CLPV: Un punto centrale del ricorso riguarda l'assoluzione dei dirigenti della Regione Abruzzo dall'accusa di non aver predisposto la Carta di localizzazione dei pericoli da valanga (CLPV). Il Procuratore generale sostiene che il Servizio regionale di protezione civile aveva l'obbligo di pianificazione e che i dirigenti avevano una posizione di garanzia, con il potere-dovere di sollecitare il CO.RE.NE.VA (Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe) per l'adozione della CLPV.

Prevedibilità e nesso di causalità: Il ricorso contesta anche l'esclusione del nesso di causalità tra la mancata adozione della CLPV e gli eventi delittuosi, nonché la prevedibilità della valanga del 2017. Il Procuratore generale afferma che l'area dell'hotel era catalogabile come sito valanghivo e che gli eventi verificatisi erano concretamente prevedibili.

Posizioni dei singoli imputati: Il ricorso del PG esamina le posizioni dei singoli imputati, evidenziando le omissioni e le inerzie ascrivibili loro nell'esercizio dei rispettivi ruoli.

La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, in sintesi estrema, si concentra sull'analisi delle responsabilità penali nel contesto della tragedia di Rigopiano, con particolare attenzione al ruolo della Regione Abruzzo nella prevenzione del rischio valanghe. Il documento evidenzia le complesse questioni giuridiche e tecniche legate alla valutazione delle condotte omissive e alla determinazione del nesso di causalità in eventi calamitosi.

Le massime estrapolate 

REATO – Rapporto di causalità – Obbligo giuridico di impedire l’evento – Posizione di garanzia del datore di lavoro – Organizzazioni complesse – Accertamenti del giudice – Oggetto – Conseguenze.

La Sesta Sezione penale ha affermato che, nell’individuare le posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse, il giudice, per decodificare i reali assetti del potere decisionale, è tenuto a valutare l’attribuzione legislativa dei ruoli anche alla luce delle necessarie interazioni operative che le strutture realizzano al proprio interno. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che, per tale ragione, la posizione di garanzia non può delimitare ex se, in modo stringente, l’area di rilevanza penale, potendo e dovendo essere assegnato tale obiettivo alla successiva, concorrente e rigorosa indagine sulla colpa).

REATO – Responsabilità colposa – Eventi “imprevisti” a realizzazione istantanea od immediata – Evitabilità – Criteri – Conseguenze – Fattispecie.

La Sesta Sezione penale, in tema di responsabilità colposa, ha affermato che gli eventi “imprevisti”, a realizzazione istantanea od immediata, diversamente dagli eventi “con preavviso”, non essendo preceduti da segnali, possono essere prevenuti o attenuati solo con l’adozione di cautele da assumere con largo anticipo, sicché solo queste ultime rileveranno ai fini del giudizio sulla colpa. (Fattispecie relativa alla morte e alle lesioni di ospiti e dipendenti di un hotel, determinate da una valanga, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso la responsabilità dei funzionari del Servizio di prevenzione della Regione per non aver redatto la carta di localizzazione del pericolo di valanghe).

REATO – Elemento soggettivo – Colpa – Generica – Prevedibilità – Criteri – Indicazione.

La Sesta Sezione penale, in tema di colpa generica, ha affermato che il giudizio di prevedibilità, da formulare con valutazione ex ante, consiste non nella mera possibilità materiale di immaginare ciò che è naturalisticamente possibile, ma nell’obbligo di pronosticare un evento che abbia una probabilità statisticamente rilevante di verificarsi.

REATO – Rapporto di causalità – Obbligo giuridico di impedire l’evento – Posizione di garanzia del datore di lavoro – Tutela dell’incolumità dei dipendenti, degli ospiti e dei terzi presenti sul luogo di lavoro – Rischi esulanti la sfera funzionale e logistica connessa all’attività professionale del datore di lavoro – Estensione – Esclusione – Conseguenze – Fattispecie.

La Sesta Sezione penale ha affermato che la posizione di garanzia del datore di lavoro, sostanziantesi nell’obbligo di protezione da fattori di rischio per la loro incolumità personale di dipendenti, ospiti e terzi comunque presenti sul luogo di lavoro, non può estendersi al di là della sfera funzionale e logistica connessa all’attività professionale svolta, sicché, nel caso di eventi lesivi determinati dal concretizzarsi di fattori di rischio riguardanti un’area esterna al luogo di lavoro ed estranei alla sfera di dominio del predetto, non può configurarsi una sua responsabilità per colpa per non aver previsto, nel documento di valutazione dei rischi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tali fattori e non aver conseguentemente adottato adeguate misure di prevenzione. (Fattispecie relativa al gestore di un albergo, chiamato a rispondere della morte e delle lesioni di ospiti e dipendenti, determinate dal sopraggiungere di una valanga in una situazione di isolamento della struttura per l’eccessivo innevamento e per la conseguente non percorribilità della strada pubblica che conduceva ad essa, la cui gestione era di competenza della Provincia).

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Delitto di rifiuto di atti d’ufficio – Omissione dell’atto di ufficio doveroso da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio – Ascrivibilità dell’omissione all’impossibilità di compiere l’atto per l’inadeguata organizzazione dell’ufficio, dovuta a negligenza, di cui i predetti sono responsabili – Natura dolosa dell’omissione – Sussistenza – Fattispecie.

La Sesta Sezione penale, in tema di rifiuto di atti d’ufficio, ha affermato che l’omissione consapevole e volontaria dell’atto d’ufficio doveroso conserva la sua natura dolosa anche nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si siano a ciò determinati in conseguenza dell’impossibilità pratica di compiere tale atto, dovuta all’inadeguata organizzazione dell’ufficio di cui sono responsabili, ascrivibile a loro negligenza. (Fattispecie relativa all’omessa tempestiva attivazione di dispositivi operativi imposti dalla normativa in materia di protezione civile nelle situazioni di emergenza, dovuta all’assenza della doverosa organizzazione preventiva del servizio).


DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – Delitto di depistaggio dichiarativo – Dovere di verità e di completezza gravante sul dichiarante in ordine ai temi indicati dall’Autorità che lo interroga – Nozione – Indicazione – Ragioni.

La Sesta Sezione penale, in tema di depistaggio dichiarativo, ha affermato che il dovere di verità e di completezza gravante sul dichiarante in ordine ai temi indicati dall’Autorità che interroga concerne ogni circostanza che al predetto si presenti d’interesse, anche solo eventuale, per l’indagine o per il processo in cui è chiamato a deporre. (In motivazione, la Corte ha affermato che tale conclusione si giustifica per far fronte all’esigenza di non lasciare sguarnita di tutela penale la fase iniziale del procedimento penale e per il fatto che il delitto, appartenente alla categoria dei reati propri, è posto in essere da soggetto che si presume in grado di comprendere la rilevanza delle informazioni di cui dispone).







12 marzo 2025

La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria: l'imputato non è onerato di dimostrare la sue condizioni economiche.

 


La Corte ha chiarito che non è onere dell' imputato (appellante) fornire indicazioni sulle proprie condizioni economiche, al fine di consentire al giudice la valutazione sulla sua solvibilità, per procedere alla sostituzione della pena sostituiva. Infatti- hanno aggiunto i giudici di legittimità- <<se per un verso le deduzioni e produzioni dell'imputato possono guidare la valutazione discrezionale del giudice sulla quantificazione della pena pecuniaria, avuto riguardo alla individuazione del valore giornaliero, per altro verso l'assenza di tali informazioni non può determinare una sorta di decadenza dal diritto di ottenere la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta 4 della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato».(sentenza al link). Identico principio si rinviene in altro precedente di legittmità (pronuncia al link).


11 marzo 2025

Calamandrei? E se lo leggessimo tutto ? di Daniele Livreri


Come è noto,
durante l’assemblea dell' Anm intitolata “Indipendenza della Magistratura: un bene comune da tutelare”, Antonio Albanese ha letto alcuni brani del “Discorso sulla Costituzione” di Pietro Calamandrei.  Ora, è altrettanto noto che l'illustre giurista abbia fatto parte dell'Assemblea costituente e in particolare della Commissione incaricata di elaborare il progetto di Costituzione, in veste di relatore per le parti dedicate al potere giudiziario e alla Corte costituzionale. Tuttavia, credo che se Antonio Albanese avesse letto, durante l'assemblea di ANM, alcune delle idee espresse da Calamandrei riguardo all'indipendenza della magistratura, soprattutto per ciò che concerne i rapporti col Governo, più d'uno dei partecipanti sarebbe stato percorso da un fremito.

Intendiamoci, l’allora costituente propose un testo ("una base di discussione", secondo le sue parole) intitolato “Del potere giudiziario”, in cui si faceva riferimento sin dai primi articoli all’indipendenza del giudice e del pubblico ministero (per quest'ultimo, nell’esercizio dell’azione penale e delle altre funzioni demandategli dalla legge), rifiutando un modello in cui <<il Ministro della giustizia risponda politicamente al Governo e alle Camere del buon funzionamento della giustizia>>; tuttavia Calamandrei, pur avvertendo l’esigenza di evitare il rischio di un condizionamento del potere politico sulla magistratura, temeva anche il rischio di un corpo giudiziario in conflitto con gli altri poteri. A ciò si aggiungeva il contingente tema, rispetto al quale il giurista espresse pubblicamente delle riserve, della fedeltà di una magistratura, formatasi in altro contesto storico politico, alla neonata Repubblica.      

Tutto ciò ben emerge dal resoconto sommario della seduta del 5 dicembre 1946, durante la quale la seconda sottocommissione iniziò la discussione sul potere giudiziario. Queste le parole dell’illustre giurista:  <<passando quindi ad esaminare quello che, a suo avviso, è il punto più delicato di tutta la materia, e cioè i rapporti fra la magistratura e il Governo, rileva che, con le norme previste, si avrebbe un corpo di magistrati completamente indipendente, il quale deciderebbe delle nomine, provvederebbe alla designazione ai vari uffici, autoeserciterebbe la disciplina e delibererebbe delle spese. Con una magistratura così chiusa e appartata, si potrebbero verificare conflitti con il potere legislativo o con quello esecutivo, in quanto la magistratura potrebbe, per esempio, rifiutarsi all'applicazione di una legge o attribuirsi il potere di stabilire criteri generali di interpretazione delle leggi. Un caso del genere si verificò in Francia prima della Rivoluzione e il conflitto si trascinò a lungo tra il Governo centrale del monarca e le Corti di appello.

S'impone pertanto la ricerca di un rimedio, per il quale possono aversi tre sistemi. Il primo è di lasciare le cose allo stato attuale, con un Ministro della giustizia che risponda politicamente al Governo e alle Camere del buon funzionamento della giustizia. Rileva però che in tal caso, dovendosi attribuire al Ministro Guardasigilli determinati poteri, verrebbe meno l'assoluta indipendenza della Magistratura, la quale continuerebbe ad essere controllata da un organo politico, per il tramite del Pubblico Ministero. Il secondo sistema è di ricorrere ad una rigorosa separazione tra il potere giudiziario e quelli legislativo-esecutivo, senza alcun organo di collegamento e con il primo Presidente della Corte di cassazione capo assoluto della magistratura. Ma anche così non si eliminerebbero tutti i pericoli, in quanto potrebbe sempre avvenire in astratto che il primo Presidente della Cassazione, unendosi agli altri magistrati, decidesse di rifiutarsi all'applicazione di una legge. Rimane allora un terzo sistema, intermedio, da lui proposto nel suo progetto, ma per il quale dichiara di avere egli stesso dei dubbi, consistente nella creazione di un «Procuratore generale commissario della giustizia» rappresentante l'organo di collegamento tra Magistratura e Governo. Tale commissario avrebbe in parte la figura del magistrato, in quanto sarebbe scelto tra i Procuratori generali della Corte d'appello o di Cassazione, e in parte quella di rappresentante politico, in quanto sarebbe nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Camera, prenderebbe parte alle sedute del Consiglio dei Ministri con voto consultivo e risponderebbe di fronte alle Camere del buon andamento della magistratura. Di modo che, essendo tale commissario il capo dell'organo di accusa, con potere disciplinare sui magistrati, ove si verificassero nell'interno del corpo giudiziario inconvenienti di carattere politico, a lui potrebbesi far carico di non aver saputo esercitare le sue funzioni. Qualche cosa di simile si ha nell'ordinamento inglese, con qualche differenziazione che potrebbe essere indicata, ove l'argomento dovesse essere approfondito.

Ritiene che rispetto agli inconvenienti che le altre due soluzioni indubbiamente presentano, questa terza possa essere presa in considerazione, anche perché, personalmente, non è del tutto favorevole a concedere alla Magistratura il massimo dell'indipendenza. In un momento particolarmente delicato come l'attuale, in un regime che, essendo sorto da poco e dovendo consolidarsi in un certo numero di anni, ha bisogno della assoluta fedeltà di tutti i suoi organi, potrebbe essere pericoloso riconoscere alla Magistratura un'autonomia assoluta, quando sulla fedeltà del corpo giudiziario alla Repubblica possono ancora nutrirsi dei dubbi>> (resoconto al link).

Chissà se qualcuno inviterà Antonio Albanese a leggere questo resoconto, in modo da rendere a Calamandrei la complessità del suo pensiero.

10 marzo 2025

Corte Costituzionale sentenza n. 24 del 2025 - Rivoluzione nel sistema carcerario italiano: la Corte Costituzionale abolisce il divieto automatico dei permessi premio per i detenuti..


 


La Corte Costituzionale ha emesso la sentenza n. 24 del 2025 (al link), con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). Tale articolo prevedeva che la concessione dei permessi premio fosse vietata per due anni nei confronti dei detenuti che avessero riportato una condanna o fossero stati imputati per un delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena.


La Corte ha ritenuto che tale norma fosse in contrasto con l'art. 27, comma 3, della Costituzione, che sancisce il principio della finalità rieducativa della pena. In particolare, la Corte ha evidenziato che l'automatismo previsto dalla norma censurata impedisce al magistrato di sorveglianza di valutare in concreto il percorso rieducativo del detenuto e la sua pericolosità sociale, con ciò compromettendo la funzione rieducativa della pena.

La sentenza n. 24 del 2025 rappresenta un'importante pronuncia in materia di diritto penitenziario, in quanto riafferma il principio della centralità della finalità rieducativa della pena e della necessità di una valutazione individualizzata del percorso di recupero del detenuto.

Fattispecie circostanziata di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990 – Non occasionalità – Nozione – Conseguenze.

 




La Terza Sezione penale, in tema di stupefacenti, ha affermato che l’elemento specializzante della non occasionalità, richiesto per l’integrazione dell’ipotesi circostanziata di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ricorre nel caso in cui l’agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi contestata in fatto ove sia contestata la recidiva specifica.


I gradi di giudizio.
In primo grado, il Tribunale di Roma, all'esito del giudizio abbreviato, condannava alla pena di due anni e otto mesi di reclusione. La Corte di appello di Roma confermava la decisione emessa dal Tribunale di Roma.
Il ricorso per Cassazione.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato, tramite il suo difensore, ricorreva in Cassazione, deducendo i seguenti motivi:
 * nullità della sentenza di appello per violazione degli artt. 521, 178, comma 1, lett. b), e 179 cod. proc. pen., in relazione al capo A), per essere stata ritenuta, da parte del Tribunale, l'aggravante di cui al secondo periodo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non oggetto di contestazione;
 * violazione del divieto di reformatio in peius per non aver la Corte di appello ridotto la pena a seguito dell'accoglimento del motivo di appello relativo al giudizio di bilanciamento tra le circostanze;
 * violazione dell'art. 133 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione della pena per il capo A), irrogata in misura notevolmente al minimo edittale, senza considerare la personalità dell'imputato, il pericolo in concreto cagionato, la qualità e la quantità di sostanza stupefacente detenuta, le modalità della condotta, i motivi a delinquere;
 * violazione dell'art. 337 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, non avendo la Corte di merito accertato che si fosse verificata una situazione di concreto pericolo.
La decisione della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi di impugnazione. In particolare, la Corte ha affermato che:
 * il Tribunale ha implicitamente contestato la non occasionalità della condotta, richiamando la recidiva specifica infraquinquennale;
 * il Tribunale ha tenuto conto dell'aggravante di cui al secondo periodo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nel determinare la pena;
 * la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
 * la condotta dell'imputato, che per sottrarsi al controllo, tentando di passare in un varco tra il veicolo dei militari e un'autovettura in sosta, ha impattato contro lo sportello dell'auto di servizio, integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il precedente specifico.
Ai fini della decisione in commento, appare utile richiamare il precedente specifico in tema di resistenza a pubblico ufficiale, di cui alla sentenza n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137, secondo cui integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada, tra cui, evidentemente, anche il personale delle forze dell'ordine impegnato nell'inseguimento del fuggitivo.
La sentenza in commento, nel richiamare il suddetto precedente, ha ritenuto che la condotta dell'imputato, che per sottrarsi al controllo, tentando di passare in un varco tra il veicolo dei militari e un'autovettura in sosta, ha impattato contro lo sportello dell'auto di servizio, integri il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

07 marzo 2025

Se, dopo le modifiche dell'art. 593 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia, agli effetti civili, appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato ovvero solo ricorribile per cassazione





Pendeva alle sezioni unite la questione:

Se, dopo le modifiche dell'art. 593 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia, agli effetti civili, appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato ovvero solo ricorribile per cassazione. 

All'udienza del 30 gennaio 2025 (informazione provvisoria) la Corte ha così deciso:

La sentenza di proscioglimento è appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato.

06 marzo 2025

Ricettazione consumata in data incerta: da quando decorre termine prescrizione ?

 

La Corte di cassazione, in applicazione del favor rei, ha ritenuto che ove sia del tutto incerto il giorno di perpetrazione del reato di ricettazione, ai fini del computo del termine di prescrizione, si debba fare riferimento al momento di consumazione del reato presupposto. Così i supremi giudici: <<ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato  presupposto>>(sentenza al link) 

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