13 marzo 2025
RIGOPIANO: le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione n. 9906/2025 (deposito del 11 marzo 2025)
12 marzo 2025
La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria: l'imputato non è onerato di dimostrare la sue condizioni economiche.
La Corte ha chiarito che non è onere dell' imputato (appellante) fornire indicazioni sulle proprie condizioni economiche, al fine di consentire al giudice la valutazione sulla sua solvibilità, per procedere alla sostituzione della pena sostituiva. Infatti- hanno aggiunto i giudici di legittimità- <<se per un verso le deduzioni e produzioni dell'imputato possono guidare la valutazione discrezionale del giudice sulla quantificazione della pena pecuniaria, avuto riguardo alla individuazione del valore giornaliero, per altro verso l'assenza di tali informazioni non può determinare una sorta di decadenza dal diritto di ottenere la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta 4 della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato».(sentenza al link). Identico principio si rinviene in altro precedente di legittmità (pronuncia al link).
11 marzo 2025
Calamandrei? E se lo leggessimo tutto ? di Daniele Livreri
Intendiamoci, l’allora costituente propose un testo ("una base di discussione", secondo le sue parole) intitolato “Del potere giudiziario”, in cui si faceva riferimento sin dai primi articoli all’indipendenza del giudice e del pubblico ministero (per quest'ultimo, nell’esercizio dell’azione penale e delle altre funzioni demandategli dalla legge), rifiutando un modello in cui <<il Ministro della giustizia risponda politicamente al Governo e alle Camere del buon funzionamento della giustizia>>; tuttavia Calamandrei, pur avvertendo l’esigenza di evitare il rischio di un condizionamento del potere politico sulla magistratura, temeva anche il rischio di un corpo giudiziario in conflitto con gli altri poteri. A ciò si aggiungeva il contingente tema, rispetto al quale il giurista espresse pubblicamente delle riserve, della fedeltà di una magistratura, formatasi in altro contesto storico politico, alla neonata Repubblica.
Tutto ciò ben emerge dal resoconto
sommario della seduta del 5 dicembre 1946, durante la quale la seconda
sottocommissione iniziò la discussione sul potere giudiziario. Queste le parole dell’illustre giurista:
<<passando quindi ad esaminare quello che, a suo avviso, è il
punto più delicato di tutta la materia, e cioè i rapporti fra la magistratura e
il Governo, rileva che, con le norme previste, si avrebbe un corpo di
magistrati completamente indipendente, il quale deciderebbe delle nomine,
provvederebbe alla designazione ai vari uffici, autoeserciterebbe la disciplina
e delibererebbe delle spese. Con una magistratura così chiusa e appartata, si
potrebbero verificare conflitti con il potere legislativo o con quello
esecutivo, in quanto la magistratura potrebbe, per esempio, rifiutarsi
all'applicazione di una legge o attribuirsi il potere di stabilire criteri
generali di interpretazione delle leggi. Un caso del genere si verificò in
Francia prima della Rivoluzione e il conflitto si trascinò a lungo tra il
Governo centrale del monarca e le Corti di appello.
S'impone pertanto la ricerca
di un rimedio, per il quale possono aversi tre sistemi. Il primo è di lasciare
le cose allo stato attuale, con un Ministro della giustizia che risponda
politicamente al Governo e alle Camere del buon funzionamento della giustizia.
Rileva però che in tal caso, dovendosi attribuire al Ministro Guardasigilli
determinati poteri, verrebbe meno l'assoluta indipendenza della Magistratura,
la quale continuerebbe ad essere controllata da un organo politico, per il
tramite del Pubblico Ministero. Il secondo sistema è di ricorrere ad una
rigorosa separazione tra il potere giudiziario e quelli legislativo-esecutivo,
senza alcun organo di collegamento e con il primo Presidente della Corte di
cassazione capo assoluto della magistratura. Ma anche così non si
eliminerebbero tutti i pericoli, in quanto potrebbe sempre avvenire in astratto
che il primo Presidente della Cassazione, unendosi agli altri magistrati,
decidesse di rifiutarsi all'applicazione di una legge. Rimane allora un terzo
sistema, intermedio, da lui proposto nel suo progetto, ma per il quale dichiara
di avere egli stesso dei dubbi, consistente nella creazione di un «Procuratore
generale commissario della giustizia» rappresentante l'organo di collegamento
tra Magistratura e Governo. Tale commissario avrebbe in parte la figura del
magistrato, in quanto sarebbe scelto tra i Procuratori generali della Corte
d'appello o di Cassazione, e in parte quella di rappresentante politico, in
quanto sarebbe nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della
Camera, prenderebbe parte alle sedute del Consiglio dei Ministri con voto
consultivo e risponderebbe di fronte alle Camere del buon andamento della
magistratura. Di modo che, essendo tale commissario il capo dell'organo di
accusa, con potere disciplinare sui magistrati, ove si verificassero
nell'interno del corpo giudiziario inconvenienti di carattere politico, a lui
potrebbesi far carico di non aver saputo esercitare le sue funzioni. Qualche
cosa di simile si ha nell'ordinamento inglese, con qualche differenziazione che
potrebbe essere indicata, ove l'argomento dovesse essere approfondito.
Ritiene che rispetto agli
inconvenienti che le altre due soluzioni indubbiamente presentano, questa terza
possa essere presa in considerazione, anche perché, personalmente, non è del
tutto favorevole a concedere alla Magistratura il massimo dell'indipendenza. In
un momento particolarmente delicato come l'attuale, in un regime che, essendo
sorto da poco e dovendo consolidarsi in un certo numero di anni, ha bisogno
della assoluta fedeltà di tutti i suoi organi, potrebbe essere pericoloso
riconoscere alla Magistratura un'autonomia assoluta, quando sulla fedeltà del
corpo giudiziario alla Repubblica possono ancora nutrirsi dei dubbi>> (resoconto al link).
Chissà se qualcuno inviterà Antonio Albanese a leggere questo resoconto, in modo da rendere a Calamandrei la complessità del suo pensiero.
10 marzo 2025
Corte Costituzionale sentenza n. 24 del 2025 - Rivoluzione nel sistema carcerario italiano: la Corte Costituzionale abolisce il divieto automatico dei permessi premio per i detenuti..
Fattispecie circostanziata di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990 – Non occasionalità – Nozione – Conseguenze.
07 marzo 2025
Se, dopo le modifiche dell'art. 593 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia, agli effetti civili, appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato ovvero solo ricorribile per cassazione
06 marzo 2025
Ricettazione consumata in data incerta: da quando decorre termine prescrizione ?
La Corte di cassazione, in applicazione del favor rei, ha ritenuto che ove sia del tutto incerto il giorno di perpetrazione del reato di ricettazione, ai fini del computo del termine di prescrizione, si debba fare riferimento al momento di consumazione del reato presupposto. Così i supremi giudici: <<ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto>>. (sentenza al link)
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