La Sesta Sezione penale, in tema di indebita percezione di erogazioni in danno dell’Unione Europea, ha affermato che il Procuratore europeo delegato è competente a chiedere o a disporre una delle misure investigative di cui all’art. 30, par. 1, Regolamento UE 2017/1939, ivi compreso il sequestro preventivo a fini di confisca, diretta o per equivalente, del profitto del reato ex art. 322-ter cod. pen., anche nell’ipotesi in cui esso sia inferiore ad euro 100.000,00 e non sia, pertanto, configurabile, l’aggravante di cui all’art. 316-ter, comma primo, ultimo periodo, cod. pen., posto che la citata disposizione eurounitaria va intesa come non escludente l’operatività delle anzidette misure investigative in relazione a reati puniti con pena meno grave di quella comminata per l’indicata ipotesi aggravata.