In un recente post abbiamo dato conto di due provvedimenti con cui il Ministero di Via Arenula aveva fornito due indicazioni diametralmente opposte in ordine all'obbligo (o alla mera facoltà) di corrispondere i diritti di copia anche per il processo penale con la modalità pagoPa.
Nel registrare il sorprendente contrasto tra due direzioni generali del medesimo Ministero, rilevavamo come ai sensi dell'art. 196 del Testo Unico Spese di Giustizia, così come da ultimo modificato dal D. Lgs 149/2022, dovesse ritenersi corretta la tesi secondo cui non ricorreva alcun carattere obbligatorio della modalità di pagamento pagoPa (post al link).
Con opportuna tempestività il 10 marzo è sopraggiunta una disposizione del Tribunale di Torino, la quale, dopo aver ripercorso il dettato normativo, ha confermato che il pagamento telematico è facoltativo, potendo farsi ancora ricorso alla corresponsione tramite marche da bollo (disposizione al link).