La Sesta Sezione penale, in tema di mandato d’arresto europeo esecutivo, ha affermato che, nei confronti del cittadino italiano, non è necessario accertare il suo effettivo radicamento nel territorio nazionale ai fini della opponibilità del motivo facoltativo di rifiuto della consegna per l’esecuzione in Italia della pena, essendo sufficiente il formale possesso della cittadinanza.